Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29294 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29294 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Restuccia Giuseppe, nato a Messina il 02/07/1984,
avverso il decreto del 01/04/2015 della Corte di appello di Messina,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Piero Gaeta, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento del decreto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con decreto del

10 aprile 2015, ha

confermato il provvedimento del Tribunale della sede del 10 luglio 2014, che ha
applicato a Restuccia Giuseppe la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi.
A ragione ha addotto che Restuccia, tossicodipendente, non si era
impegnato seriamente nel percorso terapeutico comunitario, pur bene avviato,
come da relazione del responsabile della comunità dove era stato ospitato, con la
conseguenza che non erano emersi fattori decisivi per ritenere inattuale la sua
pericolosità sociale connessa alla tossicodipendenza, imponendosi pertanto la
prosecuzione dei controlli di polizia.

Data Udienza: 18/03/2016

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

Restuccia personalmente, il quale lamenta: violazione di legge per mancanza del
requisito di attualità della pericolosità sociale; ed erroneità del divieto impostogli
di non allontanarsi dal comune di residenza senza preventiva comunicazione
all’autorità preposta, poiché tale prescrizione supporrebbe la diversa e più grave
misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a lui non applicata.

di pericolosità e ha chiesto, pertanto, l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 10, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione”, come già l’art. 4, comma undicesimo,
dell’abrogata legge 27 dicembre 1956, n. 1423, disciplinante le misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose, dispone che il ricorso per
cassazione avverso il decreto della Corte di appello, in materia di misure di
prevenzione, è ammesso solo per violazione di legge.
Il vizio di motivazione può assurgere a violazione di legge soltanto quando si
risolva nell’assoluta mancanza, sotto il profilo letterale o concettuale, di qualsiasi
argomentazione a sostegno della pronunzia (artt. 111 Cost. e 125 cod. proc.
pen.), ovvero consista nell’esposizione di ragioni che nulla hanno a che vedere
con l’oggetto dell’indagine, in guisa da rendere assolutamente incomprensibile
l’iter logico seguito dal giudice (c.f.r., in subiecta materia, Sez. 5, n. 19598 del
08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514, e precedenti conformi: n.
34021 del 2003 Rv. 226331, n. 15107 del 2004 Rv. 229305, n. 35044 del 2007
Rv. 237277).
In particolare, la motivazione è solo apparente, quando risulta del tutto
avulsa dalle risultanze processuali o si avvale di argomentazioni di puro genere o
di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e,
quindi, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della
decisione adottata è soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5,
n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del
19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999,
Menditto, Rv. 214308).
Nel caso in esame, la Corte di appello di Messina, dopo aver richiamato
l’attuale frequenza del pubblico servizio specialistico per le tossicodipendenze
2

3. Il Procuratore generale ha rilevato l’apparenza della motivazione in punto

(Ser.T.) da parte del proposto, e la regolarità di essa, come attestato nella
positiva relazione dello stesso Ser.T., in data 1° luglio 2014, rigetta l’appello
proposto da Restuccia Giuseppe avverso il decreto del Tribunale di Messina,
applicativo nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale senza obbligo di soggiorno, affidando la giustificazione della decisione al
solo rilievo che Restuccia, tossicodipendente, nella relazione del febbraio 2014
della comunità terapeutica F.A.R.O. di Messina, di cui era stato ospite prima di

adesivo alle regole e recalcitrante ad una prosecuzione del percorso comunitario
che pure inizialmente aveva dato i suoi frutti”.
Nel predetto passaggio si esaurisce la motivazione del decreto della Corte di
appello che, dunque, si rivela palesemente apparente nel senso che non esprime
alcun apprezzabile giudizio circa l’attuale pericolosità sociale di Restuccia,
limitandosi ad una mera ricognizione del suo percorso terapeutico per affrancarsi
dalla tossicodipendenza, con le ritenute criticità della sua condotta in comunità e
l’attuale regolare impegno di cura presso il Ser.T.
In tal guisa la Corte territoriale sembra confondere la collaborazione
terapeutica, nozione metagiuridica, con l’attualità della pericolosità sociale,
definita dall’art. 203 cod. pen. come concreta probabilità di commissione di altri
reati, che è condizione giuridicamente necessaria per giustificare l’applicazione
della misura di prevenzione e che, invece, non è affatto considerata nel
provvedimento impugnato.
2. La palese apparenza di tale motivazione, da assimilare alla sua
inesistenza, impone dunque l’annullamento del decreto impugnato e il rinvio
degli atti per nuovo esame alla Corte di appello di Messina che adempirà
l’obbligo della motivazione, a norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in
relazione all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, cit.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Messina.
Così deciso il 18/03/2016.

iniziare la frequentazione del Ser.T., era indicato, testualmente, come “poco

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