Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29289 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29289 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MODAFFERI SEBASTIANO N. IL 12/07/1955
avverso l’ordinanza n. 46/2015 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 21/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/segtite le conclusioni del PG Dott. SQ,U, g-te cr\RA-CA ,

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Data Udienza: 18/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 21.4.2015, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della confisca
e della distruzione di veicolo disposte nei confronti di MODAFFERI Sebastiano con sentenza
18.10.2013, con la quale era stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato
di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S..
2. Ha proposto ricorso per cassazione il MODAFFERI, per il tramite del difensore di

pen., per essere stata emessa l’ordinanza reiettiva senza il preventivo passaggio dell’udienza
in camera di consiglio per l’instaurazione del contraddittorio; 2) inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), secondo inciso e 224-ter, comma 7, C.d.S., per
essersi ritenuto possibile disporre la confisca del veicolo pur in assenza di una sentenza di
condanna.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso perché questa Corte,
qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,
disponga la trasmissione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore
corso (il riferimento alla “Corte di Appello di Palermo quale Giudice dell’esecuzione” deve
considerarsi frutto di una mera svista).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il codice di rito (artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen.) prevede, tra le
altre competenze del giudice dell’esecuzione, anche quelle in materia di confisca o restituzione
delle cose sequestrate, disponendo che i provvedimenti siano adottati senza formalità, e cioè,
senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti

(de plano)

e che contro tali

provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen.,
previa fissazione dell’udienza.
Ciò posto, nel caso in cui avverso il provvedimento adottato in tema di confisca dal
giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, quarto
comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza
camerale ex art. 666 stesso codice – venga proposto ricorso per cassazione in luogo della
prevista opposizione, dovrà procedersi, come stabilito da consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, alla riqualificazione del ricorso in opposizione, nel rispetto
del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con
conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza n.
48495 del 6/11/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Massime precedenti Conformi: N. 41078
2

fiducia, deducendo: 1) inosservanza degli articoli 178, 179 e 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc.

del 2008, Rv. 242195; N. 23901 del 2009, Rv. 244221; N. 37134 del 2009, Rv. 245130; N.
11770 del 2012, Rv. 252572).
Tale orientamento appare pienamente condivisibile, poiché, diversamente opinando, si
priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito nella sede
appositamente prevista dal legislatore.
Ciò posto, l’impugnazione, erroneamente diretta a questa Corte, deve essere qualificata
come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Reggio
Calabria perché provveda ai sensi degli artt. 676, comma primo, 667, comma 4, e 666 cod.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del
Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

proc. pen..

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