Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29285 del 14/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29285 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JARJU MUSTAPHA N. IL 16/01/1994
avverso l’ordinanza n. 575/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
11/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6.f
LLQ

d24.4470

ec.0 rg bVb

033-ti›,9

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 14/03/2016

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2015 il Tribunale di Genova costituito ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha confermato nei confronti di
Jariu Mustapha il titolo cautelare rappresentato dall’ordinanza GIP del 24
novembre 2015.
Nei confronti dello Jariu sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza
in riferimento alla contestazione provvisoria dì concorso in omicidio, commesso
in Genova in data 11 novembre 2015 in danno di Mohamed Abdullah.

deposizione di una teste oculare – Perez Noel, i cui contenuti consentono di
ritenere che Jariu prese parte attiva all’aggressione mortale e non intervenne come dallo stesso sostenuto – in difesa della vittima.
Peraltro, lo stesso Jariu – che ha ammesso di trovarsi sul posto – ebbe a
minacciare la teste quando si rese conto che costei stava avvisando le forze
dell’ordine, comportamento che denota in modo inequivoco la sua posizione di
compartecipe alla aggressione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Jariu Mustapha. Con il ricorso si deduce vizio di motivazione.
Il ricorrente si duole dell’eccessivo credito accordato dal Tribunale alla
deposizione della Perez, in parte contrastata da altra fonte dichiarativa (tal
Bouzag ha).
Tale teste non riferisce della manovra di ‘trattenimento’ della vittima che
/
secondo la teste Perez era stata compiuta anche dallo Jariu.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe concretamente esaminato la doglianza
difensiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti, tesi in realtà a provocare una nuova valutazione di merito, preclusa a
questa Corte di legittimità.
Il Tribunale, infatti, motiva in modio ampio e logico circa la attendibilità della
teste Perez, e pertanto, trattandosi di deposizione che consente di ritenere
l’attuale ricorrente compartecipe al fatto delittuoso, risulta del tutto congrua la
motivazione espressa, data l’attuale fase procedimentale. Inoltre, il ricorrente
non si confronta con la rilevanza – invero apprezzabile – del dato dimostrativo
rappresentato dal fatto che la teste Perez venne minacciata dallo Jariu (per aver
allertato le forze dell’ordine), fatto che in tutta evidenza contrasta con la
versione difensiva.

2

Il Tribunale conferma detta valutazione basandosi essenzialmente sulla

Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore
della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1
ter.

Così deciso il 14 marzo 2016
CO N

P.Q.M.

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