Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29283 del 14/03/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29283 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANNELLI VINCENZO\ N. IL 31/05/1970
avverso l’ordinanza n. 195/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 02/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ra r20
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Data Udienza: 14/03/2016
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2015 il Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro ha respinto le istanze di applicazione di misure alternative alla
detenzione proposte su impulso della locale Procura della Repubblica e relative a
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Iannelli Vincenzo.
In motivazione si evidenzia che da una serie di indicatori sfavorevoli si deduce il
concreto pericolo di recidiva e la inidoneità delle misure richieste. In particolare
si rappresenta che lo Iannelli ha commesso un nuovo reato dopo un precedente
di recente sottoposizione agli arresti domiciliari, con arresto per evasione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Iannelli Vincenzo, deducendo la nullità dell’ordine di carcerazione,
l’erronea applicazione di norme regolatrici (artt. 655 e 656 c.p.p.) e altri vizi
procedurali.
Il ricorrente evidenzia che l’ordine di esecuzione del 5.11.2014 era stato sospeso
dal giudice della esecuzione, essendo stata rilevata la illegittima elusione da
parte del P.M. dell’obbligo di preventiva richiesta della liberazione anticipata.
Non poteva pertanto il Tribunale di Sorveglianza pronunziarsi in costanza di
sospensione dell’ordine di esecuzione, con conseguente nullità del
provvedimento emesso. Secondo il ricorrente si verte, infatti, in un caso di
assenza di titolo esecutivo, con nullità dell’intero procedimento.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Il Tribunale di Sorveglianza è stato infatti investito da una richiesta del Pubblico
Ministero a seguito di sospensione dell’ordine di esecuzione, il che rende
pienamente legittimo il provvedimento emesso, non contestato nel merito dal
ricorrente.
Per titolo esecutivo va intesa la decisione irrevocabile che accerta la
responsabilità penale del soggetto imputato e – nel caso in esame – nessuna
decisione ha posto nel nulla il titolo esecutivo, rettamente inteso.
Altra cosa è l’ordine di esecuzione, ossia il provvedimento con cui il Pubblico
Ministero, ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen., dispone l’esecuzione della pena
detentiva risultante dal titolo. Tale ultimo provvedimento va sospeso – nei casi
previsti dalla legge – proprio in ragione della necessità di una previa
deliberazione da parte del Tribunale di Sorveglianza circa l’ammissibilità di
misure alternative.
2
affidamento in prova al servizio sociale e ha tenuto condotta irregolare nel corso
Lì dove il soggetto sia in regime di arresti domiciliari (come nel caso in esame) lo
stesso articolo 656 co.10 prevede che sia il pubblico ministero a sospendere
l’esecuzione dell’ordine di carcerazione ed a trasmettere gli atti al Tribunale di
Sorveglianza perchè provveda alla eventuale applicazione di una misura
alternativa astrattamente applicabile.
Dunque il Tribunale di Sorveglianza è stato correttamente investito ed ha
espresso nei modi di legge le valutazioni di sua spettanza.
Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.
la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 marzo 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.