Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29281 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29281 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE di ISERNIA
con ordinanza n. 389/2015 del 05/03/2015
nei confronti di:
GUP TRIBUNALE CAMPOBASSO
nel procedimento a carico di:
TESTA VITTORIO nato a Campobasso il 04/08/1959 e ALTRI

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha
chiesto dichiararsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di
Campobasso;
sentito l’avv. Alessandra Coviello, in sostituzione dell’avv. Fabio Del
Vecchio, per la parte civile Associazione Codacons Onlus, che ha
chiesto dichiararsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di Isernia.

Data Udienza: 20/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. In data 26 febbraio – 6 marzo 2013 il Procuratore della Repubblica di
Campobasso chiedeva disporsi il rinvio a giudizio di Porfido Domenico, Tesi Luigi,
Benatti Stefano, La Palombara Gabriele Domenico, Tesi Franco, Vignone Gino,
Romano Deni, Perna Remo Rocco, Testa Vittorio, Mucciardi Antonio, Carugno
Elvio, Vaccarella Umberto, D’Abate Carmine, Ver si Paolo e brio Angelo Michele in

ter, 477, 479 e 482 cod. pen., analiticamente descritti nei rispettivi capi di
imputazione, contestati agli stessi in concorso, in gruppi di due o più, o
individualmente.

2. All’udienza preliminare del 25 novembre 2013 il G.u.p. del Tribunale di
Campobasso, nominato con provvedimento presidenziale del 16 aprile 2013,
dopo due rinvii imposti da difetti di notifica, ammetteva la costituzione di parte
civile della Codacons e, in accoglimento della eccezione sollevata in via
preliminare dagli imputati Perna e Carugno, dichiarava con sentenza la propria
incompetenza per territorio a provvedere in ordine a tutti i reati e nei confronti di
tutti gli imputati, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il
Tribunale di Isernia.
Il G.u.p. rilevava, a ragione della decisione, che:
– i reati in contestazione erano legati da connessione ex art. 12 lett. c) cod.
proc. pen., poiché, pure nella diversità degli autori delle singole condotte
delittuose, le stesse erano all’evidenza unicamente finalizzate all’ingresso della

G

& 8 Investments S.p.A. nella Zuccherificio del Molise S.p.A.;
– tale finalità era stata espressamente indicata dal Pubblico ministero nella
contestazione di aggiotaggio di cui all’art. 2637 cod. civ., ascritta ai capi A) e B)
al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e a quelli del
collegio sindacale della Zuccherificio del Molise S.p.A., per essere stata posta in
essere la condotta artificiosa “allo scopo di agevolare la cessione ad un prezzo
particolarmente favorevole delle quote di partecipazione azionaria nella
Zuccherificio del Molise S.p.A. dal socio privato Tesi Luigi alla G & 8 Investments
S.p.A.”, e nella contestazione di abuso di ufficio elevata nei confronti del
presidente della Giunta regionale del Molise e dell’assessore alla
programmazione, bilancio, finanze e patrimonio, essendo stato ascritto ai
medesimi (capo C) di avere adottato atti ed effettuato scelte amministrative
contrarie all’interesse pubblico in modo da favorire l’ingresso della

2

G&B

ordine ai reati di cui agli artt. 2637 cod. civ., 323, commi 1 e 2, 648-bis, 648-

Investments S.p.A.

nella Zuccherificio del Molise S.p.A.

e l’assunzione del

controllo da parte di detta compagine societaria;
– i reati di falso e truffa aggravata ai danni della Regione Molise (capi F, G,
H) erano serviti,

nella

prospettazione accusatoria, a far confluire

complessivamente tre milioni di euro nelle casse delle società Solba S.r.l. e Moda

2 S.r.l.;
– le successive condotte di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza
illecita (capi D ed E) erano state poste in essere per dirottare la predetta somma

acquistare le quote di partecipazione nella Zuccherificio del Molise S.p.A.;
– a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio per i
procedimenti connessi, quando più giudici fossero competenti per materia,
apparteneva al giudice competente per il più grave reato e, in caso di pari
gravità, a quello competente per il primo reato, e tale comparazione doveva
essere fatta, secondo condivisi principi, con riguardo esclusivo alle sanzioni
edittali;
– i reati più gravi erano quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.,
contestati a Romano Deni e a Perna Remo Rocco, commessi, alla stregua delle
risultanze della informativa della Guardia di finanza del 25 gennaio 2012 e di
quanto ribadito in udienza dal Pubblico ministero, in Isernia, dove avevano sede
le filiali degli istituti di credito, presso i quali erano stati accessi i conti correnti
“filtro”, utilizzati per le operazioni di ripulitura del denaro “sporco”;
– era pertanto erronea l’indicazione in Campobasso, dove non era stata
compiuta alcuna operazione di trasferimento, sostituzione e occultamento, del

/ocus commissi delicti contenuta nel capo E).

3. Con ordinanza del 5 marzo 2015 il G.u.p. del Tribunale di Isernia,
richiesto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale di emettere
il decreto che dispone il giudizio nei confronti degli stessi predetti imputati per i
medesimi reati:
– disponeva procedersi a stralcio, con formazione di autonomo fascicolo e
con inserzione di copia di tutti gli atti, delle imputazioni relative ai reati di cui ai
capi C), F), G) e H), contestati agli imputati brio Angelo Michele e Vitagliano
Gianfranco (rispettivamente presidente della Giunta regionale del Molise e
assessore alla programmazione e altro), Testa Vittorio, Muccianii Antonio e
Carugno Elvio (rispettivamente amministratore unico della
amministratore unico della

Faith Industry S.r.l.

Solba S.r.I.,

e dirigente del servizio

pianificazione e sviluppo delle attività industriali della Regione Molise);

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sui conti correnti della G & 8 Investments S.p.A., che li aveva utilizzati per

- dichiarava l’incompetenza per territorio, determinata dalla connessione,
del Tribunale di Isernia in relazione a dette imputazioni e per detti imputati;
– disponeva trasmettersi copia degli atti a questa Corte per la soluzione
dell’insorto conflitto negativo di competenza;
– disponeva procedersi a stralcio, con formazione di autonomo fascicolo e
con inserzione di copia di tutti gli atti, delle imputazioni relative ai reati di cui ai
capi A) e B), contestati agli imputati Porfido Domenico, Tesi Luigi, Benatti
Stefano, La Palombara Gabriele Domenico, Tesi Franco, Vignone Gino (il primo

Zuccherificio del Molise S.p.A.), Vaccarella Umberto, D’Abate Carmine e Veri
Paolo (il primo presidente del collegio sindacale e gli altri sindaci effettivi della
stessa società), in relazione ai quali emetteva dispositivo di sentenza, dandone
immediata lettura;
– rigettava l’eccezione di incompetenza relativa alle imputazioni riguardanti i
reati di cui ai capì D) ed E), contestati agli imputati Perna Remo Rocco e Romano
Deni (il primo amministratore unico e il secondo gerente di fatto della

G&

Investments S.p.A.), disponendo procedersi oltre.
3.1. Il G.u.p., che richiamava il criterio di attribuzione della competenza
fissato dall’art. 16 cod. proc. pen., sul quale il G.u.p. del Tribunale di
Campobasso aveva fondato la sua decisione, e i pertinenti prinpi di diritto,
rilevava che:
– non era condivisibile il ragionamento seguito dal detto G.u.p., che aveva
individuato una finalizzazione unica di tutti i reati, costituita dall’ingresso della G
& 8 Investments S.p.A. nella Zuccherificio del Molise S.p.A., e non anche uno o
più reati mezzo concatenati per eseguire un reato scopo;

né il Pubblico ministero aveva contestato per alcuna imputazione

l’aggravante del nesso teleologico, ritenendo anzi, come chiaramente
argomentato nella discussione orale, del tutto insussistente il presupposto di cui
all’art. 12 lett. c) cod. proc. pen.;
– peraltro, non era sostenibile, anche considerando la struttura astratta e
concreta dei reati, che i reati di aggiotaggio costituissero il mezzo per eseguire
quelli di abuso di ufficio, che, nel costrutto accusatorio fattuale e giuridico, non
presupponevano i primi per essere consumati, semmai sostenendoli e
coadiuvandoli nel cercare di conseguire lo scopo finale;
– neppure, quanto ai rapporti tra detti reati e quelli di cui ai capi successivi,
aventi a oggetto i fondi che gli amministratori, di fatto e di diritto, della G &
Investments S.p.A. avrebbero illecitamente conseguito e utilizzato per pagare la
quota di Tesi Luigi, vi erano elementi per ravvisare una non contestata
connessione teleologica, poiché essa avrebbe supposto che l’accusa avesse

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presidente del consiglio di amministrazione e gli altri consiglieri della

ipotizzato che l’aggiotaggio e/o gli abusi fossero stati commessi, con coscienza e
volontà dei loro autori, per truffare la Regione Molise ovvero per riciclare il
denaro con cui pagare la quota della Zuccherificio del Molise S.p.A.;
– né tali aspetti erano stati chiariti dalla sentenza di incompetenza, che si
era limitata a scorgere un complessivo disegno criminoso finalizzato

d

consentire

l’acquisto delle quote di Tesi da parte della G & 8 Investments S.p.A. anche
procurando il denaro necessario;
– in ogni caso, neppure era ipotizzabile che i reati fossero stati commessi

integrare l’ipotesi della connessione di cui alla lett. b) dell’art. 12 cod. proc. pen.,
richiedendosi non sussistenti fattispecie concorsuali, poiché:
i reati di abuso di ufficio, commessi in Campobasso secondo la
prospettazione accusatoria, erano contestati a Iorio e Vitagliano senza il
concorso degli altri imputati;
• i reati di aggiotaggio, commessi in Termoli, luogo in cui era la sede della
Zuccherificio del Molise S.p.A. e dove era stato approvato il bilancio del 2008,
erano contestati in concorso a tutti gli amministratori e ai sindaci;
• i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., rispetto ai quali
sussisteva la competenza del Tribunale di Isernia, erano contestati solo a
Romano e a Perna;
• i reati di cui ai capi F), G) e H), commessi in Campobasso secondo la
prospettazione accusatoria non smentita dagli atti, trattandosi dì condotte poste
in essere con atti prodotti alla Regione Molise, erano contestati a Testa,
Mucciardi (capi F e G) e Carugno (capi F e H);
– le contestazioni non riguardavano, pertanto, più reati commessi in diversi
ambiti territoriali da più soggetti in concorso morale o materiale tra loro e riuniti
nel vincolo della continuazione, comune a tutti;
– né era stata, peraltro, contestata la sussistenza di un comune disegno
criminoso nei confronti di tutti gli imputati, stante l’autonomia delle
contestazioni, pur riferite ciascuna a più soggetti.
3.2. Secondo il Giudice rimettente, conseguiva a tali rilievi che:
– i reati di cui ai capi A) e B), contestati a vario titolo ai componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Zuccherificio del Molise
S.p.A.,

erano stati commessi in Termoli, o ivi era stata compiuta parte

dell’azione o della omissione, con competenza del Tribunale di Larino, cui gli atti
andavano trasmessi;
– i reati di cui ai capi D) ed E), contestati a Romano e Perna in concorso e
con il vincolo della continuazione, erano stati commessi in Isernia, alla stregua

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quale parte di un unico disegno criminoso per realizzare l’indicato fine, sì da

delle emergenze della nota informativa della Guardia di finanza del 25 gennaio
2012, e rientravano nella competenza del relativo Tribunale;
– i restanti reati (C, F, G, H) erano tutti localizzati in Campobasso e doveva
pertanto declinarsi la competenza del Tribunale di Isernia in favore di quella del
Tribunale di Campobasso;
– il processo andava sospeso in attesa della decisione sulla risoluzione del
conflitto.

1.

Il conflitto sussiste perché due giudici (G.u.p. del Tribunale di

Campobasso e G.u.p. del Tribunale di Isernia) hanno formalmente ricusato di
prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di
stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è
demandata a questa Corte dalle norme successive.
Detto conflitto, che, sì come delimitato dal Giudice rimettente, riguarda le
imputazioni residue di cui ai capi C), F), G) e H), deve essere risolto affermando
che la competenza appartiene al G.u.p. del Tribunale di Campobasso che per
primo l’ha declinata.

2. A tale soluzione si perviene secondo un percorso argomentativo che deve
procedere dall’analisi delle norme e dei principi che attengono, nel vigente
assetto normativo, alla determinazione della competenza per territorio per i
procedimenti connessi.
2.1. Si richiama preliminarmente il consolidato orientamento di legittimità,
alla cui stregua la competenza per territorio deve essere determinata in base a
elementi oggettivamente certi (tra le altre, Sez. 6, n. 4602 del 21/12/1992,
dep. 1993, Ferlin, Rv. 192964; Sez. 1, n. 5230 del 20/10/1995, Confl. comp. in
proc. Urrata, Rv. 203101; Sez. 1, n. 43230 del 26/10/2010, Confl. comp. in
proc. Nicula Razvan, Rv. 249018), dovendo assicurarsi in modo rigoroso e non
opinabile il rispetto delle regole sulla corretta predeterminazione e individuazione
del giudice, chiamato a giudicare ratione loci, e quindi il rispetto del principio del
giudice naturale precostituito per legge (Sez. 2, n. 47850 del 23/11/2012,
Cirielli, Rv. 253898).
Il predicato della ‘naturalità’, enunciato dall’art. 25 Cost., assume, infatti,
nel processo penale, come ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n.
168 del 2006, “un carattere del tutto particolare, in ragione della ‘fisiologica’
allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qui.:Iziasi istituto
processuale, quindi, che producesse (…) l’effetto di ‘distrarre’ il processo dalla
sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo

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CONSIDERATO IN DIRITTO

penale, giacché la celebrazione di quel processo in ‘quel’ luogo risponde a
esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella
– più che tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi
proprio nel luogo in cui sono stati violati”.
2.2. Si rileva, inoltre, in diritto che, a norma dell’art. 16, comma 1, cod.
proc. pen., “la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai
quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice
competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice

Questa Corte, che ha rappresentato che la connessione tra più procedimenti
costituisce un criterio originale e autonomo di attribuzione della competenza e
che l’indicata norma fa riferimento ai procedimenti connessi senza operare
distinzione alcuna tra i casi indicati dal precedente art. 12 cod. proc. pen., ha, in
particolare, evidenziato che:
– la competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi si determina
avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che
la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici e immediatamente
percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Confl. comp. in proc. Guida,
Rv. 246782), a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica,
anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1. n. 36336 del 23/07/2015, Confl.
comp. in proc. Novarese, Rv. 264539);
– la connessione per continuazione di cui all’art. 12 lett. b), ccd. proc. pen.,
rileva processualmente solo se sia riferibile a una fattispecie monosoggettiva o a
una fattispecie concorsuale in cui l’identità del disegno criminoso sia comune a
tutti i compartecipi (tra le altre, Sez.1, n. 247118 del 22/05/2008, Confl. comp.
in proc. Molinaro, Rv. 240806; Sez. 1, n. 24583 del 28/05/2009, Confl. comp. in
proc. Belletti, Rv. 243821), poiché l’interesse di un imputato alla trattazione
unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in
uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole
ordinarie della competenza (tra le altre, Sez. 4, n. 11963 del 07/11/2006, dep.
2007, Galletti, Rv. 236276; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, dep. 2013,
Settepani, Rv. 254808);
– ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica di cui all’art.
12 lett. e) cod. proc. pen., che suppone che “dei reati per cui si procede gli uni
sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri”, non è richiesto che vi sia
identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (tra le altre, Sez. 6,
n. 37014 del 23/09/2010, Della Giovampaola, Rv. 248746; Sez. 3, n. 12838 del
16/01/2013, Erhan, Rv. 257164), superando precedente diverso orientamento,
che, al contrario, riteneva che, ai fini della configurabilità del detto caso di

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competente per il primo reato”.

connessione, fosse necessaria, oltre alla ricorrenza della relazione oggettiva tra
le diverse condotte di reato rappresentata dal particolare legame della finalità di
eseguire o occultare, anche la condizione che il reato fine fosse stato realizzato
dalla stessa persona o dalle stesse persone che avevano commesso il reato
mezzo (tra le altre, Sez. 1, n. 3799 del 16/10/1991, dep. 1992, Confl. comp. in
proc. Barretta, Rv. 188844; Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995, Pischedda, Rv.
200701; Sez. 1, n. 6908 del 18/12/1996, dep. 1997, Confl. comp. in proc.
letto, Rv. 206560; Sez. 1, n. 1783 del 25/03/1998, Confl. comp. in proc.

Mauro, Rv. 222800; Sez. 1, n. 19066 del 20/04/2004, Leonardi, Rv. 228654;
Sez. 4, n. 27457 del 10/03/2009, Ruiu, Rv. 244516). In particolare,
richiamandosi anche altro precedente arresto (Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998,
Altissimo, Rv. 211391), il cui contrasto con l’orientamento maggioritario è stato
oggetto di segnalazione con relazione n. 41/98 del 29 ottobre 1998 dell’Ufficio
del massimario e del ruolo di questa Corte, si è evidenziato che la formulazione
originaria dell’art. 12 lett. c) cod. proc. pen. prevedeva la locuzione “se una
persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire
od occultare gli altri”, e che la legge n. 8 del 1992 ha eliminato il riferimento al

medesimo soggetto autore di più reati e ha inserito un testo sovrapponibile a
quello che configura anche le residue ipotesi di cui alla circostanza aggravante
dell’art. 61 n. 2 cod. pen., in particolare prevedendo che sussiste la connessione
anche quando “dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per
eseguire o … per assicurare al colpevole o ad altri … l’impunità”,

e si è

rappresentato che la legge n. 63 del 2001 ha mantenuto l’esclusione del
riferimento al medesimo autore dei più reati e ha limitato la connessione ai reati
commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri (Sez. 6, n. 37014 del
23/09/2010, citata, in motivazione).

3. Tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, sono stati esattamente
interpretati e correttamente applicati con l’ordinanza che ha sollevato il conflitto.
3.1. Il G.u.p. del Tribunale di Isernia ha, invero, ritenuto che, in relazione al
procedimento per il quale è stata richiesta l’emissione del decreto che dispone il
giudizio, dopo la sentenza di incompetenza del G.u.p. del Tribunale di
Campobasso, riguardante più imputati, chiamati a rispondere in concorso o
singolarmente di diversi specificati reati, la competenza per territorio non
dovesse essere determinata in applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen., non
ricorrendo il caso di connessione di cui all’art. 12 lett. c) cod. proc. pen., ritenuto
nella detta sentenza per tutti i reati, e non solo per alcuni di essi.

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Apreda, Rv. 210418; Sez. 1, n. 42883 del 23/10/2002, Confl. comp. in proc.

Al riguardo il G.u.p. ha puntualizzato che il testo attuale dell’art. 12 lett.

c)

cod. proc. pen. (conseguito all’intervento della legge n. 63 del 2001 sul giusto
processo) riproduce di fatto la prima parte dell’art. 61 n. 2 cod. pen., che
configura la circostanza aggravante del nesso teleologico che, secondo
pertinente giurisprudenza, presuppone che la volontà dell’agente, al momento
della consumazione del reato mezzo, sia effettivamente diretta alla commissione
del reato scopo e che quest’ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte
dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l’identificazione della

Tali considerazioni in diritto sono funzionali, nell’iter logico-argomentativo
dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto, al rilievo che, mentre il Pubblico
ministero (di Isernia prima e di Campobasso dopo) non ha comunque contestato
l’aggravante del nesso teleologico fondato su riscontrate connessioni tra reati
mezzo e reati scopo, il G.u.p. del Tribunale di Campobasso ha ravvisato una
ipotesi di connessione, ai sensi dell’art. 12 lett.

c) cod. proc. pen., nella

individuata finalizzazione unica di tutti i reati all’ingresso della G & 8 Investments

S.p.A.

nella

Zuccherificio del Molise S.p.A.,

valorizzando lo scopo finale

generalmente perseguito, consistito nel consentire al socio privato Tesi Luigi di
entrare nella società mista, piuttosto che escludere la sussistenza della indicata
ipotesi di connessione in mancanza di una concatenazione di uno o più reati
mezzo per eseguire un reato scopo, né prospettato né palesemente individuabile.
3.2. La disamina dei reati contestati che il G.u.p. del Tribunale di Isernia ha
svolto è congruente con le indicate premesse in diritto, essendosi
ragionevolmente rappresentata, in rapporto alla prospettazione accusatoria non
inficiata da errori in relazione agli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico
ministero, la non ipotizzabilità di una connessione teleologica mai contestata
dallo stesso Pubblico ministero:
– tra i reati di aggiotaggio, di cui ai capi A) e B), e quelli di abuso di ufficio di
cui al capo C), che non presuppongono i primi per essere consumati, semmai
sostenendoli e coadiuvandoli per il conseguimento del già detto scopo finale;
– tra detti reati e quelli successivi, di cui ai capi D (ex artt. 81 cpv., 110 e
648-ter cod. pen.), E (ex artt. 81 cpv., 110 e 648-bis cod. pen.), F (ex artt. 81
cpv., 110, 640-bis e 61 n. 7 cod. pen.), G (ex artt. 81 cpv., 110 e 482 coi pen.)
e H (ex artt. 81 cpv., 477 e 479 cod. pen.), aventi in sostanza ad oggetto i fondi
illecitamente conseguiti dagli amministratori di fatto e di diritto della

Investments S.p.A.

G&

e dagli stessi utilizzati per pagare la quota di Tesi, e

presupponenti la rappresentata commissione dei primi con coscienza e volontà
per truffare la Regione Molise e riciclare il denaro per pagare la quota della

Zuccherificio del Molise S.p.A., invece non sostenuta dall’accusa.

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sua fisionomia giuridica (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245342).

3.3. Lo sviluppo decisionale dell’ordinanza ha riguardato anche la ipotetica
ravvisabilità di ragioni di connessione tra i reati, ai sensi dell’art. 12 lett. b) cod.
proc. pen., in correlazione con la possibile riconducibilità delle singole violazioni a
un unico programma volto a conseguire il ritenuto fine, e la esclusione di tale
ipotesi in difetto della necessaria sussistenza di fattispecie concorsuali, oltre che
per la mancata contestazione di un comune disegno criminoso tra le autonome
imputazioni, pur riferite ciascuna a più imputati, nei confronti di tutti.
Anche sotto tale concorrente profilo il ragionamento seguito dal G.u.p. è

orientamento di legittimità -secondo il quale la continuazione è idonea a
determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi della
predetta norma solo se l’episodio in continuazione riguardi lo stess.; o, se sono
più di uno, gli stessi imputati- l’analisi, fondata sulla prospettazione accusatoria
non smentita dagli atti, delle ripercorse e illustrate contestazioni e della loro non
riferibilità a “più reati commessi in diversi ambiti territoriali da più soggetti in
concorso morale e materiale tra loro e riuniti nel vincolo della continuazione”.

4. Ritenute, pertanto, e condivise le decisioni del G.u.p. rimettente, relative
alla fondata esclusione per le indicate considerazioni di ragioni di connessione,
idonee a giustificare spostamenti di competenza per territorio secondo la
previsione normativa dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., e alla sorte delle
altre imputazioni (di cui ai capi A e B, per le quali, connesse ai sensi dell’art. 12
lett. a e b cod. proc. pen., si è affermata la competenza del Tribunale di Larino, e
di cui ai capi D ed E, per le quali, connesse ai sensi dell’art. 12 lett. b cod. proc.
pen., si è confermata la competenza del Tribunale di Isernia), deve rilevarsi che
dall’esame delle singole ipotesi di reato oggetto del conflitto emerge, sì come
pure sottolineato nell’ordinanza che lo ha sollevato, che i reati sub C (art. 323
cod. pen.), contestati a brio e Vitagliano senza ipotesi di concorso degli altri
imputati, sono stati commessi in Campobasso, attenendo a delíbere e comunque
ad atti riferiti al presidente della Regione Molise, che ha in Campobasso la sua
sede, e a un assessore regionale, e i reati sub F (art. 640-bis cod. pen.), G (art.
482 cod. pen.), e H (artt. 477, 479 cod. pen.), contestati a Testa e a Mucciardi i
primi due (sub F e G) e a Carugno il primo e il terzo (sub F e H), sono stati del
pari commessi in Campobasso, attenendo a documenti prodotti alla Regione
Molise.

5.

Consegue, in via conclusiva, alle svolte riflessioni la legittima

individuazione da parte del G.u.p. del Tribunale di Isernia nel Tribunale di
Campobasso del Tribunale territorialmente competente con riguardo ai reati in

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esente da vizi logici e giuridici, rispondendo al già richiamato condiviso

questione, di cui ai capi C), F), G) e H), avuto riguardo alla loro consumazione,
secondo le regole ordinarie, in Campobasso, che ne riconduce la cognizione al
locale Tribunale.

6. Il conflitto negativo dedotto deve essere, quindi, risolto, rimanendo
assorbita ogni sub valente diversa questione, nel senso indicato dal G.u.p. del
Tribunale di Isernia quanto ai predetti reati, con conseguente trasmissione degli
atti al G.u.p. del Tribunale di Campobasso, qui dichiarato competente.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.u.p. del Tribunale di Campobasso, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015

Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

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