Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2928 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2928 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEL SORBO GIUSEPPE N. IL 07/09/1954
avverso la sentenza n. 1168/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

1) Con sentenza del 9.3.2012 la Corte dì Appello dì Salerno, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Salerno, con la quale Del Sorbo Giuseppe era stato
condannato per í reati di cui agli artt.3 e 30 lett. e) L.157/92 (capo a) e 81 cpv, 727
c.p. (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione, escludeva la contestata
recidiva rideterminando la pena inflitta in primo grado in mesi 4 e giorni 10 di arresto.
Propone ricorso per cassazione Del Sorbo Giuseppe per mancanza, contraddittorietà
e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione del beneficio
della sospensione ella pena.
2) tI ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine.
La sentenza della Corte di Appello risulta depositata in data 14.3.2012, nel termine di
trenta giorni indicato in dispositivo.
Il termine per proporre impugnazione era, a norma del combinato disposto degli
artt.544 comma 3 e 585 comma 1 lett.c) c.p.p., di giorni quarantacinque.
Essendo l’imputato contumace, l’avviso di deposito ex art.548 c.p.p. veniva notificato in
data 11.4.2012.
Il termine di giorni 45 (decorrente ex art.585 comma 2 lett.d) c.p.p. dalla predetta
notifica) per proporre impugnazione, scadeva, pertanto, il 26.52012.
Il ricorso risulta invece depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Pompei
in data 29.5.2012 e quindi fuori termine.
2.1 ) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591
comma 1 lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilit& al versamento alla cassa delle ammende della somma che
pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2012
Il Consigli
est.
IIP
nte

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