Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29279 del 05/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29279 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVELLO MATTEO N. IL 25/02/1970
TESTINO NICOLA N. IL 08/08/1962
DIMICHINO MATTEO N. IL 04/08/1966
avverso la sentenza n. 2526/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 23/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 05/03/2013
Considerato che:
Dimichino Matteo, Avello Matteo, Testino Nicola ricorrono avverso la sentenza, in data
23 febbraio 2012, della Corte d’appello di L’Aquila, con cui è stata parzialmente confermata la
condanna per il reato di tentata rapina aggravata 9=30141e, e, chiedendone l’annullamento,
osservano che, è carente la motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato
di rapina in quello di furto, addirittura tentato l’Avello., e quest’ultimo anche in ordine alla
mancata concessione de & circostanze atteuanti generiche e il terzo per la mancata riduzione
della pena;
591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano
:viziate da illogicità, visto il corretto riferimento alle modalità di svolgimento del fatto , alla
resistenza opposta dai ricorrenti, alle condizioni relative ai precedenti i& base ai quali sono
state negate le circostanze attenuanti generiche, ed al corretto riferimento ai criteri di
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questa corte ha ‘stabilito che “La mancanzà nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega
la
possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nei ricorsi si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive,
previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
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N49 r C.4),1+1~- ev»,U. 44.349S2-/2.012_
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Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina
-equitativamente in Euro 1000;
PQM
-dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
•
ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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i ricorsi sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art