Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29272 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29272 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRONI ALDO N. IL 18/08/1979
avverso la sentenza n. 1681/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Torino ha confermato – quanto alla ritenuta
responsabilità penale – la sentenza del Tribunale di Torino, con la quale l’imputato era
stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per
detenzione e spaccio di hashish. La stessa Corte ha rideterminato la pena riducendola
a mesi 6 di reclusione ed euro 1400,00 di multa.

per cassazione, lamentando vizi della motivazione quanto alla mancata considerazione
dell’uso personale dello stupefacente e alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché consiste nella mera riproposizione di
censure già esaminate e motivatamente disattese in grado d’appello, comunque non
riconducibili alle categorie dei vizi rilevabili in cassazione di cui all’art. 606, comma 1,
lettera e) , cod. proc. pen.
Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve rilevarsi che la
Corte territoriale ha fornito una motivazione pienamente sufficiente e logicamente
coerente su entrambi i profili oggetto di censura. Quanto all’uso personale dello
stupefacente, lo stesso è stato motivatamente escluso sulla base del dato ponderale,
del suo occultamento sul furgone dell’imputato, della scarsa disponibilità economica
dello stesso, della mancanza di prova dello stato di tossicodipendenza. Quanto alle
circostanze attenuanti generiche, le stesse sono state ritenute non configurabili, per la
mancanza di elementi positivi di giudizio, tali non essendo le ammissioni rese
dall’imputato in flagranza di reato, che hanno non hanno avuto per oggetto la
responsabilità penale, anzi espressamente negata, ma soltanto fatti già conosciuti
dalla polizia giudiziaria.
Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato determinato tenendo
espressamente conto della più favorevole forbice edittale attualmente prevista per la
fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dalla
legge di conversione n. 79 del 2014 del decreto-legge n. 36 del 2014.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
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2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso

alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

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