Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29271 del 27/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29271 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENTOLA CRISTIAN N. IL 21/02/1995
avverso la sentenza n. 8479/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
Data Udienza: 27/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale ha
applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per reato di cui all’art. 73, comma
4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento e lamentando la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena pecuniaria.
3. – Il ricorso è manifestamente infondato.
Conformemente alla richiesta formulata dall’imputato e contrariamente a
quanto da questo asserito con il ricorso per cassazione, il Tribunale ha applicato la
sospensione condizionale sia per la pena detentiva sia per quella pecuniaria.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO