Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29270 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29270 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

GUICLA MULLIRI
MARIAPIA GAETANA SAVINO
SANTI GAZZARA
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUINDANI DANTE N. IL 09/07/1941
ROSTIN PASQUA N. IL 05/04/1953
avverso l’ordinanza n. 156/2014 TRIB. ILIBERT4 di PADOVA, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

REGISTRO GENERALE
N. 45999/2014

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Padova ha — per la parte che qui rileva — confermato il
decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal
Gip dello stesso Tribunale, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del
2000, avente ad oggetto beni immobili nella disponibilità degli indagati.
2. — Avverso l’ordinanza gli stessi indagati hanno proposto, tramite il difensore
ricorsi per cassazione senza la formulazione di motivi di doglianza.

3. – I ricorsi sono inammissibili, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e
581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Gli stessi non contengono, infatti, i motivi
con indicazione specifica delle ragioni di diritto degli elementi di fatto che sorreggono
le richieste.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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