Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2927 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2927 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALINI NATALINA N. IL 26/12/1924
MARIANI GLORIANA N. IL 20/04/1955
avverso la sentenza n. 626/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 6.2.2015 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia, emessa in data 17.4.2013, con la quale
Pasqualini NatalinO, e Mariani Gloriana, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, erano state condannate alla pena (sospesa alle condizioni di
legge) di giorni venti di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda ciascuna per il reato
di cui agli artt.110 c.p., 44 lett.b) DPR 380/2001 (per avere, in concorso tra loro,
senza permesso di costruire, realizzato un manufatto in muratura di m.3 X 3, con
altezza variabile da m.1,80 a m.2).
Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del
reato di cui all’art.44 lett. b) DPR 380/2001 ed all’omessa declaratoria di
prescrizione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto destituiti di ogni fondamento i motivi di appello.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato, innanzitutto, che la
costruzione realizzata non potesse essere qualificata come ‘pertinenza” non
ricorrendone le condizioni (si trattava, infatti, di un manufatto con autonomo valore di
mercato e dalle dimensioni non certo ridotta, con conseguente possibilità di utyi
destinazione autonoma).
Quanto, poi, all’epoca di realizzazione, ha sottolineato, da un lato, che, al momento del
sopralluogo, erano in corso i lavori e che, comunque, anche a voler ritenere che si
trattasse di ulteriori lavori su un manufatto in precedenza realizzato, risultava
configurabile ugualmente il reato contestato. L’immobile preesistente era infatti
abusivo.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è applicabile il regime della DIA.
(ora S.C.I.A.)a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati
sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro
oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere
costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente” (cfr.Cass.pen.sez.3 n.21490
del 19.4.2006).
2.2) Il ricorrente, invece di contrastare siffatte argomentazioni, si limita a ribadire
genericamente che si trattava di una pertinenza e che era maturata la prescrizione..
Ma l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

OSSERVA

2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00 ciascuna, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuna in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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