Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29269 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29269 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BISORI MARCELLO N. IL 24/06/1973
avverso la sentenza n. 17436/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale
ha applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per reato di cui agli artt. 81,
secondo comma, cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2.

– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

chiedendone l’annullamento e lamentando la carenza di motivazione circa
l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e circa la

generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al
provvedimento impugnato, che il giudice non avrebbe fornito alcuna motivazione circa
l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo
cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma
3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur
non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del
patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa
l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è
stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29
maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre
1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento

ex art.

129 cod. proc. pen. appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama gli atti di causa,
evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a favore dell’imputato. Quanto alla

determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti

determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente qui evidenziare che le relative statuizioni sono state adottate
dal giudice conformemente alla richiesta dell’imputato, il quale – con il ricorso per
cassazione — si è limitato a generiche prospettazioni circa il suo cattivo stato di salute
e circa il computo dell’aumento per la continuazione.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il

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