Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29268 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29268 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOBRIN LIDIA N. IL 12/11/1986
avverso la sentenza n. 1368/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/05/2016

Udito il P.M., dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

1. La Corte d’appello di Catania con sentenza 26 marzo 2014, confermava la
decisone del Tribunale di Catania emessa il 17 gennaio 2011con cui Dobrin Lidia
era stata condannata alla pena di mesi uno di arresto ed euro 200 di ammenda ,
con beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione,
per il reato di cui all’art. 21 comma 4 D. Igs 6 febbraio 2007, n. 30, fatto
commesso in Catania il 17 febbraio 2009. In particolare era ritenuta la fattispecie
contravvenzionale di cui all’art 21, poiché la Dobrin allontanata con
provvedimento motivato del prefetto di Catania in data 14 gennaio 2009,
notificatole in pari data non aveva presentato l’attestazione dell’obbligo di
adempimento all’allontanamento, stesso presso il consolato italiano del Paese di
cittadinanza dell’allontanata.
Il 17-2-2009, e dopo la scadenza del termine fissato l’imputata era stata
sorpresa sul territorio dello Stato in Catania.
2. Ricorre per cassazione Dobrin Lidia a mezzo del difensore di fiducia e deduce
l’estinzione del reato prescrizione. La condotta si colloca nel periodo di tempo
compreso tra il 14 gennaio 2009 ed il 17 febbraio 2009. Si sarebbero in ogni
caso dovute applicare le circostanze attenuanti generiche a favore dell’imputata.
OSSERVA IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. L’allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno era previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art 21 per il cittadino
dell’Unione ed i suoi familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, nei casi
in cui fossero venute a mancare le condizioni che avevano determinato il diritto
di soggiorno. Era disposto con provvedimento motivato del prefetto (notificato
all’interessato) e non poteva prevedere un divieto di reingresso).
Unitamente al provvedimento di allontanamento era consegnata al cittadino
comunitario da allontanare anche una “attestazione di obbligo di adempimento”,
da presentare presso un consolato italiano.
Era, ancora, prevista (art 21 comma 4) una specifica fattispecie
contravvenzionale, per l’ipotesi in cui l’allontanato fosse individuato sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento e senza
aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui sopra.
Con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89 oltre alla introduzione delle diposizioni
necessarie per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei
cittadini irregolari di Paesi terzi, è stata completata l’attuazione della direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.
Con riguardo all’allontanamento determinato dalla cessazione delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno ai sensi degli artt. 6, 7 e 13, per effetto
della sostituzione del previgente art 21, comma 4 deve ritenersi abrogata la
figura contravvenzionale ivi contemplata. In luogo di tale previsione è stato
stabilito, infatti, che “nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (ovvero,
appunto, i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro
2

it,

RITENUTO IN FATTO

Così deciso in Roma, 10 maggio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

familiari per i quali siano venute a mancare le condizioni di soggiorno di cui agli
artt. 6, 7 e 13) che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento
di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al
comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo
per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 20, immediatamente eseguito dal
questore”.
Ne consegue che, a norma dell’art. 2 cod. pen., comma 2, dell’art. 129 cod.
proc. pen. e art. 609 cod. proc. pen., comma 2, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato (Sez.1,Sentenza 20/06/2013 dep. 17/07/2013 n.30727).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalle
legge come reato.

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