Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29267 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29267 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KEITA BADOO N. IL 10/04/1994
avverso la sentenza n. 4153/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
07/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il 491~ Tribunale

ha applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per reati di cui agli artt. 81,
secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente
ad un episodio di cessione in vendita di sostanze stupefacenti (capo 1) e alla
detenzione di eroina e cocaina (capo 2).
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

stupefacente oggetto della cessione contestata al capo 1 sarebbe ricompreso in quello
oggetto della detenzione contestata al capo 2, perché si sarebbe trattato di
stupefacente detenuto contestualmente dall’imputato nel cavo orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, a sostenere, in punto di fatto, che la detenzione
dello stupefacente di cui al capo 2 dell’imputazione avrebbe avuto per oggetto fin
dall’inizio anche lo stupefacente di cui al capo 1; ma, così facendo, richiede a questa
Corte una rivalutazione delle modalità della condotta, preclusa in sede di legittimità.
E,

del resto, la qualificazione dei fatti in termini di reato continuato è stata

espressamente oggetto dell’accordo tra le parti.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

lamentando l’erronea disciplina dell’applicazione del reato continuato, sul rilievo che lo

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