Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29267 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29267 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNELLA ORAZIO N. IL 04/12/1984
avverso la sentenza n. 7774/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/05/2016

Udito il P.M., dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la
recidiva e il rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

decisione emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale stesso in
data 21 maggio 2014 con cui Iannella Orazio era stato condannato alla pena di
anni quattro di reclusione ed euro 100 di multa previa riqualificazione della
contestata recidiva ritenuta nella forma semplice. La Corte spiegava le ragioni
per le quali le dichiarazioni di Iannella Orazio non risultavano credibili e perché
quelle, egualmente rese dalla di lui suocera, non avessero significato idoneo a
convalidare in via logico-razionale la prospettazione a discarico.
Osservavano i giudici della Corte d’appello che era condivisibile sia il diniego
delle circostanze attenuanti generiche, operato dal primo giudice, sia la severa
pena inflitta nel primo giudizio. La gravità della condotta, relativa alla detenzione
di due pistole entrambe funzionanti in uno al relativo munizionamento lasciava,
infatti, presumerne anche una possibile disponibilità all’uso. Si annotava, poi,
che l’arma rinvenuta risultava impiegata in occasione di un attentato, nell’anno
2013, in danno di un avvocato e che il bossolo ivi repertato era della medesima
tipologia di quelli egualmente trovati all’interno dell’abitazione.
2. Ricorre per cassazione Iannella Orazio a mezzo del difensore di fiducia e
deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo premette di essere stato assolto dalle contestazioni di
cui ai capi B e C della rubrica e di essere stato condannato per la condotta
relativa alla detenzione di arma comune da sparo alla pena di anni quattro di
reclusione ed euro mille di multa. Lamenta che il giudice era partito dal
massimo edittale ed aveva determinato la pena, dopo aver operato l’aumento
per la recidiva e la riduzione per il rito abbreviato. La motivazione sul punto non
risultava adeguata e la Corte d’appello, pur dandone atto, aveva confermato la
decisione senza integrarla.
Non corrette erano le valutazioni operate in relazione alla detenzione delle
munizioni ed alla circostanza che l’arma in esame era stata impiegata per la
commissione del delitto cui si era fatto riferimento. Ciò perché faceva difetto la
prova di consapevolezza siffatta da parte del ricorrente. Egualmente, era

2

A

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17 marzo 2015, confermava la

criticata la ritenuta contiguità di Iannella Orazio agli ambienti in cui era stato
operato l’uso della pistola.
Infine, si duole il ricorrente del fatto che le armi oggetto di contestazione
fossero due. Dalla consulenza, di converso, era emerso che una delle due pistole
non fosse arma in senso stretto, essendo a salve e modificata. Né v’era prova
alcuna che il ricorrente sapesse della condizione di restrizione domiciliare del
Cacace. Nella fattispecie, pertanto, era stato violato il dovere di dare congrua
motivazione sulla pena.

cod. pen. ed il correlato vizio di motivazione. Il primo giudice aveva riqualificato
la recidiva da reiterata e specifica in semplice; aveva, ciò nonostante, operato un
aumento pari ad anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. V’era stata sul
punto violazione di legge poiché la condanna relativa al delitto di rapina era
estinta per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Si sarebbe, pertanto, dovuto e potuto tenere conto della sola condanna per
ricettazione e della pena inflitta, per qual titolo di mesi due di reclusione ed euro
100 di multa. Detta pena costituiva, ex art 99 ult. comma cod. pen., il tetto
oltre il quale l’aumento per la recidiva non si sarebbe potuto spingere.
2.3. Con il terzo motivo si duole il ricorrente che la Corte d’appello abbia negato
la concessione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica e
fondata su mere congetture.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato e va respinto.
La determinazione della sanzione sul piano della sua entità rientra nella
discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a
una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua
determinazione non risulti arbitraria o illogica.
Sul punto, le Sezioni unite hanno anche precisato che il giudizio sulle circostanze
ai fini dell’irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica
del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia
espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale
dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073
del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929).
La motivazione resa, in parte qua, è assolutamente congrua e il giudice a quo ha
dato conto delle ragioni che hanno indotto ad enucleare nel fatto profili di

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2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge in relazione all’ad 99

rilevanza e gravità tali da indurre a tenere fermo il trattamento di pena già
inflitto.
Né hanno pregio i richiami alla

disponibilità delle munizioni

ed

alla

contravvenzione di cui all’art 697 cod. pen.
I temi non risultano pertinenti.
Alcun aumento di pena, innanzitutto, risulta operato per quel fatto, di guisa che
la doglianza spiegata non ha alcuna correlazione con la parte motiva del
provvedimento impugnato.

7 si indica espressamente che la seconda arma “a salve” era stata modificata ed
era in grado di incamerare e di esplodere cartucce calibro 7.65.

Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso relativo al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aspetto su cui la
motivazione resa è adeguata e per il principio di diritto già indicato insindacabile
in sede di legittimità in assenza di profili di manifesta illogicità.

2. E’ di converso fondato il secondo motivo di ricorso.
Agli effetti della recidiva, effettivamente la pena base fissata in anni cinque di
reclusione ed euro 1200 di multa è stata aumentata di anni uno di reclusione
ed euro 300 di multa per la recidiva contestata e ritenuta.
Correttamente annota il ricorrente che l’aumento operato non risulta conforme
al disposto dell’art 99 ult. comma cod. pen.
La norma, infatti, prevede che non si possa operare un aumento per la recidiva
in misura superiore alle condanne precedentemente riportate per delitti non
colposi.
Nel caso di specie la condanna alla pena inflitta per il delitto di rapina, dall’esame
del certificato in atti parrebbe estinta per esito positivo dell’affidamento in prova
in data 1-3-2007.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’estinzione di ogni effetto penale
determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale
comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della
recidiva (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012),
Marcianò, Rv. 251688).
Il dato estintivo che deriva dall’esito positivo della prova va, dunque, riscontrato
e ne va verificata la portata, per ritrarne le conseguenze obbligate in punto di
determinazione dell’aumento massimo di pena eseguibile, per effetto della
circostanza aggravante indicata.
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Egualmente fuorviante è il richiamo alla relazione tecnica sulle armi, poiché al fl.

3. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata va annullata
limitatamente all’aumento di pena per la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio
sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena irrogato per la
recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma, 10 maggio 2016

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