Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29266 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29266 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARKU DRITAN N. IL 18/08/1981
avverso la sentenza n. 140/2013 GIUDICE DI PACE di ASCOLI
PICENO, del 15/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/05/2016

Udito il P.M., dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

1. Con sentenza del 15 aprile 2014 il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha
dichiarato Marku Ditran colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, allo stesso contestato per essersi trattenuto senza
giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di
allontanamento impartitogli dal Questore di Ascoli Piceno il 21 marzo 2011,
notificatogli in pari data, essendo stato sorpreso il 13 agosto 2013, oltre il
concesso termine dilatorio di cinque giorni. L’imputato è stato condannato alla
pena di euro quattromila di ammenda, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza Marku Ditran ha proposto ricorso per cassazione a
mezzo del suo difensore e ne chiesto l’annullamento senza rinvio sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato erronea applicazione dell’art. 14,
comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente perché in contrasto
con la normativa comunitaria come indicato nella sentenza della Corte di
Giustizia Europea in data 28-4-2011.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione che la nuova
formulazione del reato di cui all’art. 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 1998,
introdotta con l’art. 3 del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, contenente, tra l’altro,
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio
dei cittadini di Paesi terzi irregolari, convertito con modificazioni nella legge 2
agosto 2011, n. 129, non può ritenersi in continuità normativa con la precedente
fattispecie di reato, avendo istituito una nuova incriminazione, che, in
discontinuità sostanziale per “tipo di illecito” rispetto alla pregressa, è applicabile
in relazione ai comportamenti realizzati successivamente alla entrata in vigore
della nuova normativa (Sez. 1, n. 36446 del 23/09/2011, dep. 10/10/2011, P.G.
in proc. George, Rv. 250880; Sez. 1, n. 38224 del 26/09/2011, dep.
24/10/2011, Ajayi, Rv. 251172; Sez. 1, n. 47831 del 11/10/2013, dep.
02/12/2013, Aliot Tahroi, Rv. 258452; e, tra le successive non oggetto di
massimazione, Sez. 1, n. 31318 del 27/06/2014, dep. 16/07/2014, Kalfawi; Sez.
1, n. 31679 del 1/07/2014, dep. 17/07/2014, Zring; Sez. 1, n. 32790 del
30/06/2014, dep. 23/07/2014, Singh; Sez. 1, n. 32813 del 27/05/2014, dep.
23/07/2014, Danjurna).
2.1. Del resto, con riferimento alla vecchia formulazione dell’indicata norma
incriminatrice, la fattispecie che puniva la condotta di ingiustificata inosservanza
dell’ordine di allontanamento del questore, ancorché posta in essere prima della
scadenza del termine del 24 dicembre 2010 – fissato per il recepimento della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 – doveva considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno a seguito
della pronuncia del 28 aprile 2011 della Corte di giustizia dell’Unione europea,
che, nell’ambito del processo El Dridi (C-61/11PPU) ne aveva affermato
2

RITENUTO IN FATTO

l’incompatibilità
con
la
normativa
comunitaria,
determinando effetti
sostanzialmente assimilabili alla aboliti° criminis (tra le altre, Sez. 1, n. 18586
del 29/04/2011, dep. 11/05/2011, Sterian e altro, Rv. 250233).
Conseguiva a tale premessa in diritto la necessità di dichiarare, nei giudizi di
cognizione, che il fatto non era più previsto dalla legge come reato (tra le altre,
Sez. 1, n. 22105 del 28/04/2011, dep. 01/06/2011, Tourghi, Rv. 249732; Sez.
1, n. 24009 del 28/04/2011, dep. 15/06/2011, P.G. in proc. Trajkovic, Rv.
250342).
Né la natura permanente del reato contestato potrebbe giustificare l’applicazione
delle nuove norme alla frazione di condotta consumatasi dopo la loro entrata in
vigore, poiché l’ordine di allontanamento che si assume violato non è coerente
con il testo normativo vigente e la contestazione del reato, posta la non
continuità normativa tra le disposizioni di incriminazione, presupponeva
l’emanazione di un nuovo (legittimo) ordine di allontanamento, la cui eventuale
accertata inottemperanza avrebbe giustificato l’applicazione del riformato art.14,
comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e la relativa nuova contestazione, di
converso, non operata.
3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone, non essendo il fatto previsto
dalla legge come reato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
ex art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., con l’adozione della relativa
formula di proscioglimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, 10 maggio 2016
Il Consigliere estensore

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