Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29265 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29265 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TELESE ADRIANA N. IL 03/11/1974
avverso la sentenza n. 12013/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gip del
Tribunale di Napoli, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale – per quanto
qui rileva — l’imputata era stata condannata alla pena di anni 4 e giorni 2 di reclusione
ed euro 21.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma,
110, cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per diversi episodi di spaccio posti in
essere in concorso con altri e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aventi

2. – Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo: 1) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui
al comma 5 del richiamato articolo 73, per l’omessa valutazione dello stato di
tossicodipendenza dell’imputata stessa; 2) l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod.
pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato sulla mera riproposizione di
generiche censure di merito, già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte
d’appello. La Corte d’appello ha, con motivazione pienamente sufficiente e
logicamente coerente — e, dunque, insindacabile in sede di legittimità — evidenziato
che: la configurabilità dell’ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 del richiamato
art. 73 deve essere esclusa, in considerazione dell’organizzazione di mezzi predisposta
dall’imputata e dai suoi concorrenti per lo spaccio; non sussistono elementi positivi di
giudizio ai fini delle circostanze attenuanti generiche, perché non può essere attribuita
alcuna valenza alla confessione resa all’atto dell’arresto in flagranza di reato, e, anzi, i
precedenti penali risultano ostativi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

ad oggetto eroina e cocaina; con recidiva reiterata.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

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