Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29265 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29265 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCARINI IVANA N. IL 20/02/1958
MASSACCESI ENRICO N. IL 15/07/1957
MASSACCESI SIMONE N. IL 25/07/1984
avverso la sentenza n. 9/2013 TRIBUNALE di TERNI, del 12/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza n. 16.286 del 2013 la Sezione Quinta di questa Corte ha
annullato per difetto assoluto di motivazione la sentenza emessa in data 20
maggio 2011 dal Tribunale di Terni, confermativa di quella del giudice di pace del
28 ottobre 2010, con cui Simone Massacesi e Ivana Lucarini erano stati
condannati per i delitti di ingiuria, minacce e percosse e Enrico Massacesi e
Alessio Massaccesi per i delitti di ingiuria minacce in danno di Rossella Fiorini. Il
giudice di legittimità osservava che la sentenza impugnata non aveva dato

civili avanzate dagli imputati con gli atti di appello.

2. Il giudice di rinvio, con sentenza emessa il 12 dicembre 2014 in base alle
deposizioni testimoniali ha ritenuto provata la responsabilità di Simone
Massaccesi e Ivana Lucarini per il solo reato di ingiuria; ha ritenuto colpevole il
solo Enrico Massaccesi dei reati di ingiuria e di minaccia che unificava sotto il
vincolo della continuazione. Concedeva le attenuanti generiche a tutti gli
imputati, dichiarate prevalenti sulla recidiva contestata a Simone Massacesi, e
condannava i primi due alla pena di euro 420 di multa ciascuno ed il terzo a
quella di euro 400. Annullava la condanna alla rifusione delle spese di
costituzione e difesa della parte civile.

3. Avverso la decisione hanno presentato separati ricorsi per cassazione i
condannati lamentando vizio di motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento della prova. Lucarini ha dedotto altresì violazione della norma
processuale per essere stata condannata per un fatto diverso da quello
contestato.
I ricorrenti hanno depositato verbale di remissione di querela da parte di
Rossella Fiorini e verbale di accettazione da parte degli imputati formulando
istanza di estinzione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare ed assorbente si deve rilevare che il difensore dei
ricorrenti, unitamente ai ricorsi, ha allegato la dichiarazione di remissione della
querela nei confronti di tutti gli imputati, con contestuale accettazione dei
medesimi, depositata innanzi alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della
Repubblica di Terni il 23 febbraio 2015. Conseguentemente, essendo tutti i reati
contestati procedibili a querela di parte, deve essere emessa sentenza di
estinzione dei reati per remissione di querela. Peraltro, non sussistono altri
motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129 cod. proc.
1

nessuna risposta alle doglianze in punto di responsabilità, di pena e di statuizioni

pen., comma 2, per essere, nel merito il ricorso infondato, ai limiti
dell’inammissibilità, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro
di argomentazioni già esposte nei due gradi di merito e ampiamente vagliate dal
giudice di appello; il ricorrente tende infatti a sollecitare una rivisitazione delle
risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa
delle fonti di prova, così richiedendo l’esercizio di uno scrutinio in larga parte
improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali

2. La remissione di querela, ritualmente accettata in pendenza del ricorso
per cassazione, determina l’estinzione dei reati, prevale su eventuali cause di
inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il
ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,
Chiasserini, Rv. 227681), come è avvenuto nel caso di specie.
La declaratoria di estinzione dei reati per improseguibilità dell’azione penale
ha carattere pregiudiziale rispetto all’applicazione di altre cause di estinzione
(come è per la intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria che lascia in
vita le sanzioni pecuniarie civili, introdotte dall’art. 4 del d. Ivo n. 7 del 2016,
applicabile in forza del successivo art. 12 ai fatti commessi in precedenza per i
quali non sia intervenuta sentenza o decreto irrevocabili).

3. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a
carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen., comma 4).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
remissione di querela, pone le spese a carico dei querelati.
Così deciso, Roma 5 maggio 2016

Il consigliere estensore

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Il Presidente
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dell’impugnata decisione.

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