Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29264 del 27/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29264 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRELLA ALESSANDRO N. IL 14/02/1980
avverso la sentenza n. 518/2011 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Benevento ha condannato l’imputato alla pena di euro
3000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81
del 2008, perché, in qualità di datore di lavoro, ometteva di effettuare la valutazione
dei rischi e di elaborare il documento prescritto dalla legge e non effettuava il
pagamento della relativa ammenda, pur avendo adempiuto alle prescrizioni impartite
con verbale ispettivo del 26 aprile 2010, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 758 del

2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo, con unico motivo di dogiianza, la mancanza, la manifesta
illogicità, la contraddittorietà della motivazione. Non si sarebbe considerato, in
particolare, che, nella pendenza del termine per il pagamento dell’oblazione ai sensi
dell’articolo 21 del d.lgs. n. 758 del 1994, la società era stata chiusa, come accertato
dallo stesso ispettore con verbale del 26 gennaio 2011. Né si sarebbe considerato che
la società, non avendo alcun dipendente, non aveva alcun obbligo di elaborazione del
documento di valutazione del rischio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
La difesa muove infatti dall’assunto secondo cui la chiusura della società
farebbe venire meno l’obbligo di adempiere al pagamento dell’oblazione entro il
termine fissato. Si tratta di un assunto palesemente erroneo, che non trova alcun
fondamento nella normativa di settore applicabile e in particolare nel clAgs. n. 758 del
1994
Del tutto generica è poi la censura proposta nel ricorso relativamente alle
piccole dimensioni alla società, essendo la stessa basata su mere indimostrate
asserzioni, prive di puntuali riferimenti alla documentazione in atti.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.

1994.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA