Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29264 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29264 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUSCO EGIDIO N. IL 04/02/1969
avverso la sentenza n. 46/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 03/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (telt mk tì u
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 05/05/2016

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RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3 marzo 2015, la Corte di Assise di appello di
Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, concedeva a Egidio
Fusco le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla
recidiva ed alle aggravanti contestate, esclusa quella di cui all’art. 7 legge 203
del 1991, e per l’effetto sostituiva la pena dell’ergastolo con quella di anni 30 di
reclusione. Detta decisione conseguiva alla rinuncia ai motivi di gravame, di
merito e processuali, diversi da quelli concernenti la concessione delle
circostanze attenuanti generiche e, in generale, la riduzione della pena, espressa

Va rilevato che Fusco era stato dichiarato responsabile, unitamente ad altri,
dell’omicidio di Giuseppe Mignano, esponente del gruppo camorristico riferibile
ad Antonio De Luca Bossa, commesso in Napoli il 14 ottobre 2002, e del
connesso reato di detenzione e porto in luogo pubblico della pistola utilizzata per
commettere l’omicidio, unificati in continuazione. Nell’udienza, Fusco aveva reso
spontanee dichiarazioni, ammettendo la propria responsabilità per i reati
contestati, e aveva chiesto scusa ai familiari delle persone uccise, dissociandosi
dalla camorra.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Egidio Fusco per due
motivi.
2.1. Con il primo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 7
legge 203 del 1991 ad un reato punito con la pena dell’ergastolo. Secondo la
difesa, l’aggravante in esame non è applicabile per i reati punibili in astratto
con l’ergastolo, a prescindere dalla pena concretamente irrogata.
2.2. Con il secondo, censura la mancata concessione delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza. Non erano state valutate la piena
resipiscenza dell’imputato, che aveva confessato, ed il limitato contributo
causale al fatto. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del
1990 circa il fine rieducativo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto al primo motivo, é opportuno ricordare che l’art. 7 d.l. n. 152 del
1991 conv. in I. n. 203 del 1991, dispone, al primo comma, che “per i delitti
punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da
un terzo alla metà”. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno condiviso
1

dall’imputato nella prima udienza.

l’orientamento secondo cui il primo comma dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nel
prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i delitti punibili
con pena diversa dall’ergastolo, è diretta a quantificare l’aumento di pena
applicabile alla pena detentiva temporanea, concretamente irrogata in presenza
dell’aggravante speciale, incremento che non è ovviamente ipotizzabile allorché
la pena inflitta in concreto sia invece quella dell’ergastolo.
E però, prosegue la decisione del massimo Consesso, “la circostanza
aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, è

quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa dall’ergastolo “.
La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di questo principio
avendo applicato la pena temporanea.

2. Anche il secondo motivo proposto dal Fusco attinente al trattamento
sanzionatorio con riguardo alla mancata dichiarazione di prevalenza delle
attenuanti generiche risulta manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale giustificato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche,
concesse in applicazione della sentenza costituzionale del 7/6/2011 per il
positivo comportamento successivo al delitto, in ragione della elevata capacità
criminale del Fusco, condannato per gravissimi delitti, molti dei quali di matrice
camorrista dei quali occorre tener conto, e delle modalità operative del delitto,
definite allarmanti.
Trattasi di valutazioni in fatto che, in quanto congruamente motivate, non si
prestano ad essere rivalutate in sede di legittimità.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.

2

applicabile ai delitti astrattamente ‘punibili’ con la pena edittale dell’ergastolo,

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2016

Il Consigliere estensore

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