Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29263 del 27/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29263 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCANDIUZZI ANGELO N. IL 23/09/1952
avverso la sentenza n. 151/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Perugia ha confermato – quanto alla responsabilità
penale — la sentenza del Tribunale di Perugia, con la quale l’imputato era stato
condannato, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, 629, per detenzione e spaccio di eroina e per
estorsione aggravata ai danni di un tossicodipendente. La Corte d’appello ha
rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio da anni 8 di reclusione ed

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 132
e 133 codice penale, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla determinazione della pena, che sarebbe eccessiva in relazione all’entità dei
fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza formulata in
modo specifico.
Il ricorrente non prospetta elementi di valutazione che sarebbero stati
pretermessi dalla Corte d’appello, limitandosi a richiamare i principi costituzionali e le
disposizioni del codice penale che regolano la determinazione della pena. La sentenza
reca, in ogni caso, sul punto una motivazione pienamente sufficiente e logicamente
coerente, perché evidenzia che il soggetto è stato sorpreso nella flagranza del reato di
detenzione di stupefacenti e che tale condotta fa seguito a reiterati episodi di cessione
di stupefacenti e anche ad un precedente arresto per reato della stessa indole; oltre a
tali elementi, la Corte distrettuale correttamente valorizza l’elevata purezza dello
stupefacente sequestrato, indice dell’accesso dell’imputato a canali di rifornimento di
alto livello, nonché l’organizzazione di mezzi da lui predisposta per il confezionamento
e il taglio.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.

euro 30.000,00 di multa ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 27.100,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA