Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29263 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29263 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTI GIACOMO N. IL 30/01/1989
avverso la sentenza n. 567/2013 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
02/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale in ipersona delDot3, 140P(-3 P .9) )\C(W)
che ha concluso per (»h

Kr6TP-C2-7» 1)u9MG79–

Udito, per la
Uditi i ensor Avv.

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone

condannava Giacomo Conti alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di
cui all’art. 4, comma 3, legge 110 del 1975, riconosciuta l’ipotesi lieve, per avere
portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di cm. 67,
rinvenuto dai Carabinieri di Catania nella sua autovettura, dietro il sedile del
conducente. Il bastone aveva un’impugnatura realizzata con nastro isolante.

nell’autovettura, di proprietà di sua madre: secondo il Tribunale si trattava di
giustificazione ad hoc da parte di un soggetto che comunque aveva dimostrato di
avere conoscenza del veicolo utilizzandolo (presumibilmente non per la prima
volta).

2. Ricorre per cassazione Giacomo Conti, ricordando che l’istruttoria aveva
dimostrato che egli aveva utilizzato l’autovettura della madre pur privo della
patente di guida, atteso il pericolo in cui si trovava la figlia, che egli aveva
portato all’ospedale.
In nessun modo era giustificato il convincimento del giudice secondo cui egli
aveva usato l’autovettura in precedenti occasioni: in ogni caso, ciò non
dimostrava affatto che egli fosse a conoscenza della presenza del bastone nel
veicolo; né l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato tale sua conoscenza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Sussiste la manifesta illogicità della motivazione: da una parte, il Tribunale
dà atto che l’utilizzo dell’autovettura da parte di Conti dell’autovettura della
madre era dovuto alla necessità urgente di ricoverare all’ospedale la figlia di
pochi mesi, tanto da assolverlo dall’imputazione di guida senza patente per la
sussistenza di un’erronea supposizione della scriminante dello stato di necessità;
dall’altra ritiene “presumibile” che l’utilizzo dell’automezzo da parte dell’imputato
fosse già avvenuto in passato, da ciò facendo discendere l’ulteriore deduzione
logica della conoscenza da parte sua della presenza del bastone nel mezzo.

In realtà, l’utilizzo dell’autoveicolo in quella situazione da parte dell’imputato

2

L’imputato aveva sostenuto di avere ignorato la presenza del bastone

non legittima logicamente la presunzione di precedenti utilizzi, in ragione dei
motivi di urgenza e di pericolo (seppur presunto) che avevano spinto Conti a
guidare pur privo di patente di guida.

In sostanza, l’affermazione di responsabilità si fonda su una doppia
congettura: si afferma, infatti, che il veicolo era stato usato “presumibilmente
non per la prima volta” (prima congettura) e si presume che, anche nelle

In mancanza di elementi concreti valorizzabili dal Giudice, è superfluo
disporre un annullamento con rinvio ed è inevitabile annullare senza rinvio la
sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce
reato.

Così deciso il 3 maggio 2016

precedenti occasioni, il bastone fosse presente nel mezzo (seconda congettura).

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