Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29262 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29262 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALANDRINO ANTONINO N. IL 30/05/1967
avverso l’ordinanza n. 110/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

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RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Catania ha confermato il decreto di sequestro preventivo
adottato dal Gip dello stesso Tribunale avente ad oggetto opere edilizie abusivamente
realizzate e consistenti in una costruzione in muratura, chiusa su tutti i lati, di circa 50
m 2 , edificata nel cortile di pertinenza di un appartamento (art. 44, comma 1, lettera

b) , del d.P.R. n. 380 del 2011).
2. — Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

del 1985, art. 9, e n. 4 del 2003, art. 20. Secondo la difesa, nel caso di specie, vi
sarebbe stata la realizzazione di una tettoia appoggiata su quattro pareti di cui tre in
muratura preesistenti, in quanto muri perimetrali di confine, e l’eventuale abuso
riguarderebbe solo ed esclusivamente il quarto muro di chiusura della tettoia stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente
infondata.
Secondo la corretta valutazione del Tribunale, dai rilievi svolti dalla polizia
giudiziaria, è emerso che l’opera realizzata è evidentemente priva del carattere della
precarietà, trattandosi di un vero e proprio vano dotato di quattro pareti in muratura.
La stessa non è, dunque, riconducibile alle disposizioni regionali richiamate dal
ricorrente, che consentirebbero la sua realizzazione senza titolo abilitativo. Non rientra
nell’art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, perché quest’ultimo si riferisce solo a
tettoie precarie ed aperte da almeno un lato (comma 4); non rientra nell’art. 9 della
legge n. 37 del 1985, perché tale disposizione si applica solo ad opere interne la cui
realizzazione non comporti l’aumento di superficie utile o un volume, né modificazioni
della sagoma, o a verande o balconi chiusi con strutture precarie.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

cassazione, rilevando l’erronea applicazione delle leggi della Regione Siciliana n. 37

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

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