Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29261 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29261 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORSELLO PAOLA N. IL 09/06/1976
avverso la sentenza n. 5058/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Palermo ha confermato – nella parte che qui rileva— la
sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale l’imputata era stata condannata per
una serie di contravvenzioni edilizie, avvinte dal vincolo della consumazione, ivi
compresa quella di cui al capo a), n. 6), dell’imputazione — l’unica oggetto di
impugnazione — relativa all’esecuzione, in mancanza di permesso di costruire, di un
piazzale recante all’interno una piscina interrata di 80 m 2 circa, a forma di tronco di

2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione limitatamente al richiamato capo a), n. 6), lamentando che la piscina
— contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello — insisteva quale pertinenza
su un fabbricato regolarmente edificato e che non vi era stata, comunque, alcuna
verifica delle caratteristiche strutturali della stessa e della sua destinazione d’uso, ben
potendosi trattare di una vasca ornamentale o destinata a raccogliere acque per
l’annaffiatura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza che costituisce la
mera riproposizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte
d’appello.
Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, quest’ultima
ha precisato che la piscina di cui al capo a), n. 6) dell’imputazione, non ha natura
pertinenziale, per la duplice ragione che la stessa è afferente ad un edificio abusivo e
che è di rilevanti dimensioni (con una superficie di ben 80 m 2 ); con la conseguenza
che per la sua realizzazione sarebbe stato comunque necessario dotarsi del permesso
di costruire. Tale conclusione si pone in radicale contrasto con l’ipotesi alternativa,
meramente prospettata dalla difesa senza alcun riferimento agli atti di causa, che si
trattasse di una vasca ornamentale o destinata a raccogliere acque per l’annaffiatura.
La Corte territoriale, dunque, ha correttamente applicato il principio, più volte
affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la realizzazione di
una piscina posta al servizio esclusivo della residenza privata legittimamente edificata
non richiede preventivo rilascio del permesso di costruire solo nel caso in cui si accerti
la sua natura pertinenziale, la quale va esclusa non solo quando la stessa abbia
dimensioni non trascurabili, ma anche quando si ponga in contrasto con le prescrizioni
di zona della pianificazione, ovvero, per le sue caratteristiche, risulti avere una
destinazione autonoma (sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 39067, rv. 244903); in ogni caso,
2

piramide capovolto.

,

affinché un manufatto presenti il carattere di pertinenza, lo stesso deve accedere ad
un edificio preesistente legittimamente edificato (sez. 3, 1 ottobre 2008, n. 37257, rv.
241278; sez. 3, 30 maggio 2012, n. 25669, rv. 253064).
4. – II ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,

proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

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