Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29261 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29261 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO CARMELA N. IL 04/01/1951
avverso la sentenza n. 1852/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale ‘ (persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la pa civile, l’Avv
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Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania
confermava quella del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, di
condanna di D’Alessandro Carmela, previa concessione delle attenuanti
generiche, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa per il
delitto di illegale detenzione di una pistola semiautomatica cal. 7’65, di un’altra
pistola semiautomatica cal. 6’35 e di numerose cartucce, sequestrate nella sua

Le armi erano state denunciate dal defunto marito dell’imputata; il Giudice
di primo grado aveva osservato che l’obbligo di denuncia incombeva
sull’imputata in qualità di erede.
La Corte territoriale, di fronte al motivo di appello che sosteneva
l’inesistenza di un obbligo di denunzia, ribadiva che esso sussisteva, la ratio della
norma dovendosi individuare nel facilitare la conoscenza da parte dell’Autorità di
Pubblica Sicurezza del soggetto detentore delle armi e del luogo di detenzione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Carmela D’Alessandro, deducendo
violazione di legge per omessa declaratoria di una causa di estinzione del reato.
La Corte territoriale non aveva dichiarato l’estinzione del reato per
prescrizione, nel frattempo maturata anche tenendo conto dei periodi di
sospensione.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per il mancato
riconoscimento a favore dell’imputata dell’ignoranza incolpevole della legge
penale a causa della sua inevitabilità: la D’Alessandro non era consapevole della
necessità di segnalare, alla morte del marito, la permanenza della detenzione
delle due
due pistole daegli eredi che coabitavano con il defunto. La buona fede
dell’imputata era palese.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento
alla determinazione della pena.

Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’annullamento senza rinvio
2

abitazione dai carabinieri della Stazione di San Gregorio.

della sentenza impugnata.
Il termine massimo di prescrizione previsto per il delitto contestato era,
infatti, decorso alla data della sentenza di appello.

In effetti, poteva porsi la questione dell’applicabilità al caso di specie delle
precedenti norme sulla prescrizione o di quelle introdotte dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251: la soluzione corretta è la seconda, in ragione della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 393 del 2006 di parziale illegittimità della normativa

Infatti, alla data dell’8/12/2005 – giorno di entrata in vigore della predetta
legge 251 – la sentenza di primo grado non era stata ancora pronunciata.

Non ricorrendo motivi di inammissibilità del ricorso si deve, pertanto,
prendere atto dell’intervenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.

Così deciso il 3 maggio 2016

Il Presidente

transitoria.

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