Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29260 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29260 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Salerno nei confronti di:
Mollo Aniello, nato il 05/08/1958;
E inoltre da:
Mollo Aniello, nato il 05/08/1958;

Avverso la sentenza n. 3109/2012 emessa il 23/02/2015 dalla Corte di
appello di Salerno;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, che
ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

Udito per il ricorrente l’avv. Sabato Saviano;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 13/06/2012 il Tribunale di Nocera Inferiore
giudicava Aniello Mollo colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B) e C) della
rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni
quattro di reclusione e 900,00 euro di multa per i reati di cui ai capi A) e B) e
alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo C), oltre alle pene
accessorie di legge; con la stessa sentenza il Mollo veniva assolto dai reati che

All’imputato ai capi A) e B) – in concorso con Giovanni Serafino, Raffaele
Fiore e Domenico Perano, per i quali si procedeva separatamente – si contestava
la detenzione, il porto e la ricettazione di una pistola semiautomatica marca
Browning, con matricola abrasa, munita di un caricatore con 6 cartucce; fatti che
si assumevano commessi a Sarno il 14/01/2006.
Si contestava, inoltre, al Mollo, al capo C), l’accesso abusivo alla Banca dati
delle forze dell’ordine, alla quale accedeva quale sottufficiale dei carabinieri,
comunicando le notizie acquisite a soggetti non legittimati; fatti che si
assumevano commessi a Nocera Inferiore dall’aprile al giugno del 2008.
Non rilevano, infine, ai presenti fini processuali, le ipotesi di reato contestate
ai capi D) ed E).

2.

Con sentenza emessa il 23/02/2015 la Corte di appello di Salerno,

decidendo sull’appello proposto dall’imputato, in parziale riforma della decisione
impugnata, assolveva il Mollo dal reato ascrittogli al capo C) e rideterminava la
pena, per i residui reati, contestati ai capi A) e B), unificati dal vincolo della
continuazione, in anni quattro di reclusione e 900,00 euro di multa.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il Mollo si procurava la
pistola in contestazione per consegnarla al Fiore che, nel corso delle indagini,
veniva arrestato, unitamente al Perano, nella cava sotto sequestro di proprietà
del fratello dello stesso Fiore.
Questo arresto aveva luogo all’esito di un servizio di osservazione eseguito
dalle forze dell’ordine nella giornata del 14/01/2006, che veniva attivato sulla
base degli esiti delle intercettazioni captate nell’ambito di un altro procedimento
penale.
Nel corso di tale servizio di osservazione si individuava l’autovettura
condotta da Domenico Perano che, insieme a Raffaele Fiore e a Giovanni
Serafino, si dirigeva verso l’area mineraria denominata Sarno Cave; giunti sul
posto, il Perano si dirigeva con il Serafino e il Fiore nell’adiacente cava del
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gli venivano ascritti ai capi D) ed E).

fratello di quest’ultimo, dalla quale raggiungevano una baracca in lamiera, nella
quale entrava il Perano, mentre il Fiore controllava la zona; un’ora dopo,
intervenivano sul posto le forze dell’ordine che avevano monitorato gli
spostamenti del Fiore, del Perano e del Serafino, bloccandoli e perquisendo la
baracca nella quale era stato visto entrare il Perano, trovando, all’interno di una
cabina elettrica, una pistola con matricola abrasa; dopo il ritrovamento dell’arma
i tre soggetti venivano arrestati.
A seguito di tale sequestro, veniva attivato un servizio di intercettazione, nel

controllo, consentendo di accertare rapporti di frequentazione tra lo stesso
imputato e il Fiore. Il Mollo, a sua volta, era conosciuto dalle forze dell’ordine, in
conseguenza del fatto che aveva prestato servizio presso il Reparto operativo dei
Carabinieri di Napoli.
In questa cornice, il coinvolgimento del Mollo nelle ipotesi delittuose di cui ai
capi A) e B) si riteneva dimostrato sulla scorta delle intercettazioni telefoniche
captate sulla sua utenza, che venivano correlate alle intercettazioni ambientali
eseguite nei locali della caserma dei Carabinieri di Nocera inferiore, dove
l’imputato prestava servizio.
In questo contesto processuale, innanzitutto, si richiamavano le
conversazioni telefoniche intercettate il 14/04/2016 e il 20/04/2016 sull’utenza
cellulare in uso al Mollo e le conversazioni telefoniche intercettate il 13/01/2006
sull’utenza cellulare in uso al coimputato Raffaele Fiore. Il contenuto e il tenore
di tali contatti telefonici venivano ritenuti univocamente dimostrativi del
coinvolgimento del Mollo nelle attività funzionali al procacciamento della pistola
in contestazione.
Si richiamavano, inoltre, le conversazioni ambientali intercettate presso la
caserma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, dove il Mollo prestava servizio, nelle
date del 20/09/2006, del 15/02/2006, dell’01/03/2006, del 15/03/2006 e del
26/04/2006. Tali captazioni venivano correlate alle conversazioni telefoniche
sopra richiamate, con le quali convergevano, secondo i giudici di merito, nella
dimostrazione dell’ipotesi accusatoria.
Gli esiti di tali captazioni venivano ulteriormente correlati alle dichiarazioni
rese dal coimputato Domenico Perano, il quale dichiarava che, in data
14/01/2006, aveva accompagnato Raffaele Fiore presso la cava posta in
sequestro del fratello di quest’ultimo, dove un carabiniere, successivamente
individuato nel Mollo, doveva consegnargli un oggetto, che apprendeva essere
una pistola; consegna che effettivamente avveniva una volta che i due si
incontravano nel luogo convenuto.

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corso del quale si risaliva al Mollo, la cui utenza telefonica veniva posta sotto

La circostanza dell’incontro presso la cava del Fiore veniva ulteriormente
confermata dai coimputati Raffaele Fiore e Giovanni Serafino, ì quali
riscontravano il dato circostanziale riferito dal Perano, in ordine all’incontro
avvenuto il 14/01/2006.
Infine, questi convergenti elementi venivano correlati alle dichiarazioni rese
dai testi Paolo Maiullari, Nicola Di Filippo e Francesco Soviero, componendo un
quadro processuale univocamente sfavorevole al Mollo.
Da tale compendio probatorio si traeva conferma che il Mollo – d’intesa con

luogo pubblico la pistola semiautomatica marca Browning, con matricola abrasa,
così come contestato.
Viceversa, non si poteva attribuire alcuna credibilità alla versione fornita dal
Mollo, secondo cui si era recato presso la cava per portare dei dischetti
contenenti files musicali al Fiore, che, oltre ad apparire scarsamente verosimile,
risultava smentita dalle univoche dichiarazioni del Perano.
Tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, al contempo, non
consentendo di ritenere avvenuta la comunicazione di notizie riservate da parte
del Mollo, imponeva l’assoluzione dell’imputato dall’ipotesi di cui al capo C) della
rubrica.
Sulla scorta di tali elementi probatori il Mollo veniva condannato,
limitatamente alle ipotesi di reato di cui ai capi A) e B), alla pena di cui in
premessa.

4. Avverso tale sentenza ricorrevano per Cassazione l’imputato Aniello Mollo
.ett il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno.
4.1. L’imputato Aniello Mollo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando
che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso motivazionale che
desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei sottostanti
giudizi di merito, con riferimento alle ipotesi di reato contestate al ricorrente ai
capi A) e B) della rubrica, la cui portata processuale era stata palesemente
travisata.
Si deduceva, in particolare, che la dimostrazione processuale di tali reati era
stata affermata dalla Corte territoriale sulla base di un compendio probatorio
privo di univocità e valutato in violazione dei parametri ermeneutici previsti
dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che gli esiti delle intercettazioni, telefoniche
e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari non risultavano
convergenti rispetto alle propalazioni rese dal coimputato Domenico Perano,

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Giovanni Serafino, Raffaele Fiore e Domenico Perano – deteneva e portava in

com’era evidente dal contenuto delle captazioni richiamate nelle pagine 2 e 3 del
ricorso in esame.
Si evidenziava ulteriormente che la Corte di appello di Salerno non forniva
risposte pertinenti alle doglianze difensive sottoposte alla sua cognizione,
utilizzando un percorso motivazionale esplicitato in termini assertivi e svincolati
dal compendio probatorio, che veniva interpretato in palese contrasto con le
risultanze delle intercettazioni e con il contenuto ambiguo delle dichiarazioni rese
dal Perano, che imponevano di escludere il coinvolgimento del Mollo nelle attività

Si deduceva, in ogni caso, che la lettura delle intercettazioni proposta dalla
Corte territoriale nei confronti del Mollo risultava meramente congetturale ed
espressiva di un’errata applicazione dei parametri ermeneutici previsti dall’art.
192 cod. proc. pen.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.
4.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorreva
per cassazione, limitatamente all’assoluzione dell’imputato Aniello Mollo dalle
ipotesi di reato contestate ai capi A) e B) della Rubrica, deducendo vizio di
motivazione, conseguente al fatto che la sentenza impugnata risultava
sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli
elementi probatori acquisiti, la cui valenza era stata travisata in senso
illogicamente sfavorevole al ricorrente.
Si evidenziava, in particolare, che, dal contenuto delle intercettazioni
telefoniche e ambientali acquisite, emergeva che il Mollo, nella giornata del
14/01/2006, avrebbe dovuto consegnare dei dischetti contenenti files musicali al
Fiore, come concordemente riferito dallo stesso Fiore e dal Serafino. Né le
dichiarazioni del Perano potevano costituire una smentita rispetto a tale
ricostruzione dei fatti, essendosi tale coimputato limitato a riferire della consegna
di un oggetto ricoperto da un panno, precisando di non avere effettiva contezza
che tale oggetto fosse la pistola in contestazione.
A fronte di tali incertezze probatorie, venivano illogicamente svalutate le
dichiarazioni del Serafino, favorevoli all’imputato, che consentivano di ricondurre
i rapporti personali tra il Mollo e il Fiore all’ambito descritto dallo stesso
ricorrente. Secondo il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno,
la svalutazione processuale del narrato dichiarativo del Serafino, oltre a risultare
in contrasto con le evidenze probatorie, non veniva adeguatamente motivata
dalla Corte territoriale, che fondava il suo giudizio di inattendibilità di tale
resoconto dichiarativo su un percorso argomentativo esclusivamente
congetturale.
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delittuose contestategli ai capi A) e B).

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
Deve, innanzitutto, esaminarsi il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato
Aniello Mollo, rilevando preliminarmente che, in tema di valutazione del

ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato
e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi di natura
estrinseca, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che
l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni
costituisce una questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di
merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, a condizione che risulti motivata
in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei
quali questa Corte si deve attenere in modo rigoroso (cfr. Sez. 6, n. 46301 del
30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 6, n. 15396 dell’11/12/2007, dep. 2008,
Sitzia, Rv. 239636).
Ne discende che non é possibile operare una reinterpretazione complessiva
del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, così come richiesto nel
ricorso del Mollo, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale
preclusa a questa Corte, conformemente al seguente principio di diritto: «In
materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa
all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione
del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato
in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (cfr. Sez. 2, n.
35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni
unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,
costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la
quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si
sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015,
Sebbar, Rv. 263715).
1.1. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente deve
rilevarsi che, con il ricorso in esame, si deduceva violazione di legge e vizio di
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t

motivazione, limitatamente alle ipotesi delittuose contestata al Mollo ai capi A) e
B) della rubrica, rispetto alle quali il compendio probatorio acquisito non poteva
essere ritenuto univocamente dimostrativo delle imputazioni ascritte al
ricorrente.
Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza si fondava sulla ricognizione
del contenuto delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che così come effettuata dalla Corte di appello di Salerno – non consentiva di
ritenere il ricorrente coinvolto nel procacciamento della pistola semiautomatica di

utilizzate in questo ambito risultavano prive di univocità probatoria nei confronti
del Mollo.
Queste captazioni, secondo la difesa del ricorrente, venivano utilizzate
acriticamente dalla Corte territoriale per dimostrare il coinvolgimento del Mollo
nelle attività illecite in questione, senza che dalle stesse emergesse l’effettivo
coinvolgimento dell’imputato nelle ipotesi di reato che gli venivano contestate,
non essendosi acquisita alcuna certezza nemmeno sull’oggetto dello scambio tra
l’imputato e il Fiore.
Questa doglianza, invero, costituisce una riproposizione del motivo di
appello sul quale la Corte di appello di Salerno si soffermava con argomenti
immuni da censure, nelle pagine 9-12 della sentenza impugnata, giungendo a
conclusioni ineccepibili in ordine al coinvolgimento del Mollo nella detenzione e
nella successiva consegna della pistola semiautomatica di cui si controverte al
Fiore.
Secondo la Corte territoriale, tali risultanze emergevano in termini univoci
dalle captazioni citate nel provvedimento impugnato, tra le quali si richiamavano,
per la loro valenza probatoria, le conversazioni telefoniche intercettate il
14/04/2016 e il 20/04/2016 sull’utenza cellulare in uso all’imputato e le
conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza cellulare in uso al coimputato
Raffaele Fiore il 13/01/2006.
Analoga valenza probatoria, sfavorevole all’imputato, veniva attribuita alle
conversazioni ambientali intercettate presso la caserma dei Carabinieri di Nocera
Inferiore dove il Mollo prestava servizio, nelle date del 20/09/2006, del
15/02/2006, dell’01/03/2006, del 15/03/2006 e del 26/04/2006.
Su ciascuna di queste captazioni ci si soffermava correttamente nei passaggi
motivazionali esplicitati nelle pagine 6-8 del provvedimento impugnato, rispetto
ai quali la doglianza difensiva in esame – oltre a essere prospettata in termini
generici – costituisce una riproposizione della censura già correttamente vagliata
dalla Corte territoriale, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, per
le ragioni sulle quali ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1., cui occorre
7

cui al capo A) e nelle connesse attività illecite, atteso che le intercettazioni

rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del
22/05/2013, Vecchio, cit.).
Gli esiti di tali captazioni, a loro volta, venivano correttamente correlati dalla
Corte territoriale alle dichiarazioni rese dal coimputato Domenico Perano che,
interrogato il 26/04/2006, dichiarava che, in data 14/01/2006, aveva
accompagnato Raffaele Fiore presso la cava del fratello di questi, dove un
carabiniere – che si riteneva di identificare per il Mollo sulla scorta delle
captazioni che si sono richiamate – doveva consegnargli un oggetto. Ricevuto

della cabina elettrica ubicata nella baracca dove era entrato, venendo
successivamente a sapere dal Fiore che tale oggetto era una pistola.
In questa cornice, la Corte di appello di Salerno, nel passaggio
argomentativo esplicitato nelle pagine 11 e 12 del provvedimento impugnato,
evidenziava che le evidenze probatorie – riconducibili alle intercettazioni che si
sono richiamate e alle propalazioni del Perano – risultavano univocamente
orientate nel delineare la responsabilità del Mollo per le ipotesi delittuose
ascrittegli ai capi A) e B).
Secondo la Corte territoriale, le dichiarazioni del Perano risultavano
ulteriormente corroborate dal contenuto della captazione ambientale intercettata
il 29/03/2006, richiamata a pagina 11 della sentenza impugnata, in cui il
coimputato e la moglie facevano riferimento a un incontro della stessa donna con
il Fiore, che le aveva promesso di consegnarle la somma di 300,00 euro, che
integrava un «rilevante indizio a carico del Raffaele Fiore circa la proprietà della
pistola, che dunque smentisce la ricostruzione difensiva […]».
Le propalazioni del Perano, inoltre, risultavano riscontrate, sul piano della
ricostruzione degli accadimenti fattuali, dalle dichiarazioni dei coimputati Raffaele
Fiore e Giovanni Serafino, che confermavano l’incontro avvenuto con il Mollo il
14/01/2006. Tali dichiarazioni, per altro verso, non risultavano credibili in ordine
alle ragioni giustificative dell’incontro intercorso tra il Fiore e il Mollo, essendo
evidentemente finalizzate a un alleggerimento della loro posizione a scapito del
Pera no.
Quanto al resoconto del Fiore, deve rilevarsi che le sue dichiarazioni,
secondo cui il Mollo si era limitato a consegnargli dei dischetti contenenti

files

musicali, non consentivano una lettura dei fatti alternativa a quella recepita nella
sentenza di appello, atteso che il coimputato, nonostante le richieste
espressamente rivoltegli, non era in grado di indicare il luogo in cui erano stati
custoditi tali dischetti, rendendo scarsamente credibile l’intera ricostruzione del
suo narrato.

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l’oggetto, il Perano lo aveva occultato, avvolto in un panno bianco, all’interno

D’altra parte, come affermato dalla Corte territoriale, era lo stesso Mollo,
pur negando di avere consegnato la pistola al Fiore, a confermare di essersi
recato, nella giornata del 14/01/2006, tra le 11 e le 11.20 del mattino, presso la
cava del fratello del Fiore, riscontrando in tal modo il contenuto delle
dichiarazioni del Perano e le captazioni telefoniche e ambientali, cui ci si è già
riferiti.
Né poteva attribuirsi alcuna credibilità alla versione fornita dall’imputato
secondo cui si era recato presso la cava per portare dei dischetti al Fiore, che,

relazione alle dichiarazioni del Fiore, risultava smentita dalle dichiarazioni del
Perano, sulla cui attendibilità non occorre soffermarsi ulteriormente.
In questo contesto probatorio, univocamente orientato in senso sfavorevole
al Mollo, si trattava di prendere in considerazione l’ipotesi alternativa prospettata
dalla difesa del ricorrente e contrapporla a quella vagliata dalla Corte territoriale,
in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la
plausibilità logica. Tuttavia, nel caso in esame, non era ragionevole attribuire
alcun valore processuale all’ipotesi alternativa prospettate dalla difesa del Mollo,
in presenza di fonti di prova, univocamente orientate, che imponevano di
escludere non solo la verosimiglianza, ma addirittura la plausibilità di tale
ricostruzione.
In ogni caso, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e
processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza
consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il
ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al
dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni
spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile,
ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme
con gli altri elementi risultanti dagli atti» (cfr. Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011,
dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).

oltre ad apparire scarsamente verosimile, per le medesime ragioni esplicitate in

Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il ricorso in
esame.

2. La congruità della ricostruzione degli accadimenti criminosi all’esito dei
quali veniva confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del Mollo per i
reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, sulla quale ci si è soffermati nel
paragrafo precedente, impone di ritenere conseguentemente infondato il ricorso
proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, che si
fondava su censure processuali in parte sovrapponibili a quelle proposte
nell’interesse dell’imputato.
9

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Deve, in proposito, rilevarsi che, ritenuta priva di plausibilità la ricostruzione
degli accadimenti criminosi fornita dal Mollo, dal Fiore e dal Serafino – per le
ragioni sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare
– in ordine ai motivi dell’incontro svoltosi il 14/01/2006 presso la cava di
proprietà del fratello del Fiore, non potendosi ritenere verosimile che tale
incontro fosse funzionale alla consegna di dischetti contenente

files musicali,

risulta conseguentemente indimostrato l’assunto posto a fondamento del ricorso
in esame.

Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, alle dichiarazioni del
Serafino, atteso che tale coimputato, oltre a non fornire alcun elemento di
valutazione diverso e integrativo rispetto al narrato del Fiore, rendeva
dichiarazioni generiche e scarsamente compatibili con il compendio probatorio,
che minava la sua attendibilità.
Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio correttamente esplicitato a
pagina 11 della sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale, a proposito
dell’inattendibilità delle dichiarazioni del Serafino, affermava: «Invero la
circostanza che la presenza del Mollo presso la cava si spiegasse con il fatto di
consegnare al Fiore dei CD è sostenuta da Serafino Giovanni, che
accompagnandosi al Mollo ne era sostanzialmente un complice e aveva dunque
tutto l’interesse a confermare tale versione […]».
Queste ragioni impongono di rigettare il ricorso proposto dal Procuratore
generale presso la Corte di appello di Salerno.

3. Per queste ragioni processuale, il ricorso proposto nell’interesse
dell’imputato Aniello Mollo deve essere rigettato, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve essere rigettato anche il ricorso proposto dal Procuratore generale
presso la Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Rigetta í ricorsi e condanna il ricorrente Aniello Mollo al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 03/05/2016.

Né può attribuirsi rilievo, nella direzione processuale prospettata dal

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