Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2926 del 13/12/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2926 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIO STEFANIA N. IL 06/09/1974
avverso l’ordinanza n. 4941/2013 TRIB. LIBERTA di NAPOLI, del
25/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
4ege/sentite le conclusioni del PG Dott. g 1 1t ni I
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 13/12/2013
FATTO E DIRITTO
Vio Stefania ricorre avverso l’ordinanza 25.7.13 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha
respinto l’appello con cui la predetta ha chiesto la revoca dell’ordinanza 16.1.13, emessa dal locale
tribunale in sede dibattimentale, sostitutiva della misura degli arresti domiciliari (adottata con
numerose ipotesi di bancarotta fraudolenta, con quella dell’obbligo di dimora.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione
dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p., dal momento che l’ordinanza impugnata in altro non
consisteva, in punto di esigenze cautelari, se non nella apparente e inattuale riproposizione della
motivazione resa con ordinanza 18/23 luglio 2013 che, a sua volta, era la mera ritrascrizione di
quella adottata il 9/23 luglio 2012.
Vi era stata in tal modo — lamenta la difesa della ricorrente — violazione dell’art.299 c.p.p. in
quanto, con il c.d. sistema del
era stato eluso l’obbligo per il tribunale di valutare la attuale sussistenza delle esigenze di cautela,
tanto più che, nella specie, la misura dell’obbligo di dimora era stata revocata ad altri due coindagati
(Tonetto Giancarlo e Prandin Enrico) appena pochi giorni prima della pronuncia in esame, mentre
la difesa aveva evidenziato come la Vio, soggetto incensurato e immune da precedenti giudiziari,
avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla Enerambiente s.p.a. sin dal 2.7.10, cioè due anni prima
la dichiarazione di fallimento, e avesse ripreso a svolgere uno stabile lavoro.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata si è infatti limitata a considerare, richiamandole, le argomentazioni e
valutazioni già svolte in sede di riesame con riferimento agli
provvedimento del 9.7.12 in sostituzione della originaria misura della custodia intramuraria), per
stesso tribunale indica come un novum per poi contraddittoriamente ritenerle non determinanti sol
perché in precedenza lo stesso tribunale del riesame aveva adottato altro provvedimento nei
confronti della medesima indagata.
In tal modo però i giudici partenopei non hanno preso in considerazione, ai fini richiesti dall’art.299
c.p.p., alcuno dei fatti nuovi indicati dall’odierno ricorrente, anche solo per disattenderli,
impugnato, della analoga misura adottata nei confronti di altri due indagati, revoca in grado di
costituire un fatto nuovo idoneo a legittimare l’istanza di revoca della misura (cfr. Cass., sez.V, 23
aprile 2002, n.21344), unitamente all’ulteriore decorso del tempo il quale, proprio perché non
isolatamente considerato, ma accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della
complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare
rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelali (cfr. Cass., sez.IV, 10 ottobre 2006,
n.35861; Sez.II, 30 novembre 2011, n.47416).
L’impugnata ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Roma, 13 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE estensore
segnatamente l’intervenuta revoca, alcuni giorni prima della emissione del provvedimento