Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2926 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2926 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI DANIELA N. IL 20/01/1959
avverso la sentenza n. 442/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 3.10.2014 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del
Tribunale di Brindisi, emessa in data 21.1.2013, con la quale Spinelli Daniela era stata
condannata, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.13 D.L.vo 74/2000 ed
applicata la diminuente per il rito, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi
4 di reclusione per il reato di cui all’art.10 ter D.L.vo 74/2000.
2) Ricorre per cassazione l’imputata, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine ag(a ritenutasussistenza dell’elemento psicologico del reato.
3) Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n.158/2015, la
soglia di punibilità, prevista in relazione al reato di cui all’art.10 ter D.L.vo 74/2000, è
di euro 250.000,00 (in precedenza era di euro 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a
norma dell’art.2 cod.pen.
4) Secondo la contestazione l’iva, della quale la ricorrente ha omesso il versamento,
ammonta ad euro 164.438,00 e, quindi, è inferiore alla nuova soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen., immediata
declaratoria di non punibilità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato..
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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