Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29257 del 27/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29257 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASCALE RAFFAELE N. IL 22/08/1950
avverso la sentenza n. 5728/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
Data Udienza: 27/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Napoli ha – per quanto qui rileva — condannato l’imputato
alla pena di C 200,00 di ammenda, in riferimento alla contravvenzione di cui agli artt.
269 e 279 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in qualità di amministratore di una
società di ingrosso di materiali edili, immesso in atmosfera polveri nella
movimentazione con la pala meccanica, in mancanza della prescritta autorizzazione al
ridotto inquinamento atmosferico.
per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici,
nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità
penale. Secondo la difesa, non si sarebbe considerato che all’epoca dei fatti non vi era
la prova certa della presenza di un impianto che producesse emissioni di polvere
derivanti dall’attività lavorativa svolta, non potendo dirsi sufficiente la mera
potenzialità della pala di movimentazione a produrre emissioni inquinanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’impugnazione è inammissibile, per genericità.
L’art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 punisce le emissioni in atmosfera di
sostanze in mancanza di autorizzazione solo in presenza della prova della concreta
produzione di emissioni e non anche in presenza di una mera potenzialità produttiva
(ex multis, sez. 3, 14 aprile 2010, n. 18774; sez. 3, 12 gennaio 2011, n. 5347, rv.
249568). A fronte di tale previsione, il ricorrente sostiene che la sua responsabilità
penale sarebbe stata ritenuta sussistente in mancanza di una concreta prova della
produzione di emissioni inquinanti. Tale affermazione, del tutto sganciata da una
critica alla motivazione del provvedimento impugnato, risulta puntualmente smentita
dal Tribunale, il quale evidenzia che, dagli accertamenti effettuati dalla polizia
giudiziaria, era emerso che, tra i mezzi utilizzati dalla società dell’imputato, vi era una
pala meccanica che concretamente movimentava materiali edili, determinando una
propagazione nell’atmosfera di polveri, senza che la società stessa avesse effettuato
alcuna comunicazione o si fosse dotata di autorizzazione ai fini dell’inquinamento
atmosferico.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.