Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29256 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29256 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PREMOLI ROMANO N. IL 24/12/1957
cet~0
avverso la sentenza n. 7124/2012 TRIRISEZ.DIST. di TREVIGLIO, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Bergamo ha condannato l’imputato alla pena di euro
1200,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 18, comma 1, e 39, comma 1,
lettera h), della legge n. 157 del 1992, per avere detenuto specie di uccelli nei cui
confronti la caccia non è consentita.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici e la

prospettazione difensiva secondo cui gli uccelli, trovati in una voliera dell’abitazione
dell’imputato, erano stati da questo acquistati presso una fiera in Germania,
nonostante fosse stati prodotti il catalogo della fiera e le fotografie riproducenti il
pullman e alcuni momenti del viaggio effettuato con altri appassionati del settore e
nonostante la testimonianza di uno dei partecipanti. Il Tribunale avrebbe travisato la
portata delle dichiarazioni dell’imputato e del teste circa la corrispondenza degli uccelli
acquistati nella fiera con quelli oggetto dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare a questa Corte non
un sindacato sulla logicità del processo logico-argomentativo seguito dal Tribunale, ma
una rivalutazione, in punto di fatto, del compendio istruttorio ai fini della
responsabilità penale.
Con motivazione pienamente adeguate e coerente e, dunque, insindacabile in
questa sede, il giudice di primo grado ha evidenziato che, dalle dichiarazioni
dell’imputato e del testimone sentito sul punto, non emerge la corrispondenza fra gli
uccelli che l’imputato avrebbe acquistato in Germania e quelli oggetto
dell’imputazione. Le dichiarazioni in questione sono, infatti, assai vaghe e imprecise e
si riferiscono al più ad alcuni degli undici uccelli oggetto dell’imputazione. Né tale
corrispondenza può desumersi dal catalogo prodotto dalla difesa, perché esso
semplicemente rappresenta animali da cortile trattati in una edizione della fiera del
2004.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

manifesta illogicità della motivazione. Non sarebbe stata presa in considerazione la

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

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