Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29256 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29256 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIACOVELLI MICHELE N. IL 17/02/1975
avverso la sentenza n. 571/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
20/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PALMA TALERICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -Pe-0Q0
che ha concluso per

_e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

kjut U.A.; ,Se9-12,54.5

AQ-Q

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 ottobre 2014, la Corte di appello di Bari dichiarava, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1 lett. c) e 585 cod. proc. pen., inammissibile
l’impugnazione proposta da Sciacovelli Michele avverso la pronuncia in data 11 luglio
2008 dal Tribunale in sede perché proposta oltre il termine di legge.
A ragione, rilevava che il giudice di primo grado aveva indicato in novanta giorni il

luglio 2008, andava a scadere il successivo 9 ottobre e che l’appello era stato proposto
oltre il termine di giorni quarantacinque previsto dalla legge.
2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

l’imputato, sostenendo che l’appello era stato depositato in data 24 novembre 2008; che
aveva nominato quale suo difensore l’avvocato Luigi Margiotta “dopo la fine del primo
grado”; che a detto difensore non era stato notificato l’avviso di deposito della sentenza,
il che renderebbe “inoperante il decorrere dei termini partendo dall’1.10.2008 (data in cui
il giudice depositò in cancelleria la sentenza), che sarebbero così spirati entro il
16.11.2008 (deposito effettuato 1’1.10.2008, più gg. 45 ai sensi dell’art. 585, comma 1
lett. c) cod. proc. pen.)”; che i termini per impugnare la sentenza andavano a scadere
entro il 26.11.2008.
“Rivst4,- ammrni;’,K4Z.,
In data 31 marzo 2016, il ricorrente ha presentatOnntegrazione ricorso”,
sostanzialmente ribadendo quanto osservato nel ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va, infatti, osservato che il termine per il deposito della sentenza emessa dal Tribunale
di Bari l’11 luglio 2008, andava a scadere il 9 ottobre 2008 e che quello relativo alla
proposizione dell’appello (giorni quarantacinque) andava a scadere il successivo 23
novembre 2008 (termine questo da prorogare al 24 novembre 2008, atteso che il
23.11.2008 era domenica).
Lo Sciacoviello ha proposto appello in data 28 novembre 2008 (come risulta dall’atto
medesimo e come evidenziato nella prima parte della sentenza impugnata, essendo la
data del 24 novembre 2008, indicata nella parte finale della pronuncia impugnata, mera
imprecisione).
Le doglianze difensive relative al mancato avviso di deposito della sentenza nei
confronti del difensore sono, all’evidenza, destituite di fondamento, atteso che la
sentenza di primo grado è stata depositata l’1 ottobre 2008, allorché il termine di
2

termine per il deposito della sentenza, il quale, essendo stata la sentenza emessa l’11

novanta giorni indicato per la sua redazione non era ancora spirato; per il resto, il
ricorrente ha svolto una serie di invettive contro il difensore che per negligenza non
aveva proposto impugnazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €. 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 aprile 2016

nella misura congrua ed equa di euro mille.

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