Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29255 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29255 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SENATORE LUIGIA N. IL 21/05/1953
avverso la sentenza n. 1281/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 29/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PALMA TALERICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tracQ_c,
che ha concluso per i2- 1 Q,””NA-c-e.QQ,Luj4.,w4o
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plc”<3 V221 '-)-" '" ; "U / Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. JUggà, (2)u-ut_5 __-.52*' Data Udienza: 19/04/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2014, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava Senatore Luigia responsabile del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per avere illegalmente detenuto all'interno della sua abitazione trenta cartucce calibro 7,65 e, conseguentemente, la condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di €. 140,00 di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a' termini e condizioni di legge; ordinava, altresì, "la confisca delle armi e munizioni in A ragione, riteneva integrato il reato contestato sia sotto il profilo materiale - essendo state rinvenute il 25 settembre 2012 presso l'abitazione della Senatore le trenta cartucce di cui al capo di imputazione - sia sotto il profilo soggettivo - atteso che l'imputata era pienamente a conoscenza della custodia di dette munizioni da parte del defunto marito che svolgeva l'attività di guardia giurata, tanto che aveva accompagnato i Carabinieri presso la cassaforte dove erano state trovate, unitamente a una pistola, un revolver e un fucile, appartenuti al proprio congiunto, armi queste ultime che non avevano, però, formato oggetto di contestazione. 2. Avverso detta sentenza la Senatore, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Gennaro Pagano, ha proposto appello; con ordinanza del 19 marzo 2015, la Corte di appello di Salerno, previa qualificazione di detta impugnazione quale ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 2.1. Con un primo motivo, il predetto difensore ha chiesto l'assoluzione della propria assistita perché il fatto non sussiste, evidenziando che l'imputata, pur a conoscenza delle armi legittimamente detenute dal marito perché costui svolgeva l'attività di guardia giurata, non sarebbe stata a conoscenza del numero delle armi e delle munizioni e che la stessa non sarebbe stata a conoscenza della norma extrapenale che disciplina l'obbligo di denuncia; conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto valutare se l'errore in cui era incorsa l'imputata in ordine all'esatta portata della disciplina della detenzione di armi posta dall'art. 38 T.U.L.P.S. rientrasse nella previsione di cui all'art. 47 cod. pen. e, dunque, fosse idoneo a escludere il dolo. 2.2. Con un secondo motivo, è stata dedotta l'inapplicabilità della confisca alle armi in quanto la contestazione riguardava unicamente l'illegale detenzione delle munizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2 sequestro con versamento alla competente direzione di artiglieria". Va, infatti, riaffermato il principio, ormai da tempo enunciato da questa Corte, che colui che viene in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria è tenuto all'obbligo della denuncia prevista dalla legge, anche quando tale obbligo sia stato assolto dal suo dante causa. Da ciò consegue la responsabilità dell'erede per detenzione abusiva di armi e/o munizioni in caso di omessa denuncia delle stesse da parte di quest'ultimo, a nulla rilevando la sua ignoranza (Cass. Sez. 1, sent. n. 11595 del 23.10.1986, Squillacioti; Francesca; Sez. 1, sent. N. 15880 del 16/01/2007, Pizzino; Sez. 6, sent. N. 22413 del 13/05/2008, Messina). Del tutto inconferente è anche l'ulteriore allegazione circa l'erroneo convincimento sulla non necessità di una denuncia della detenzione all'Autorità di pubblica sicurezza, ove si consideri che la struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall'art. 697 c.p., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo/ a un atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente (in termini, Sez. 1, n. 13355 del 07/02/2013 - dep. 21/03/2013, Bove, Rv. 255176; Sez. 1, n. 32796 del 02/07/2014, Formisano). Infondato è anche il rilievo circa l'ignoranza e l'erronea interpretazione da parte dell'imputata della norma di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., essendo sufficiente osservare che sul piano soggettivo, l'ipotetico errore sulla disciplina che regola la detenzione di armi da fuoco e/o munizioni è inescusabile, e dunque irrilevante nella prospettiva dell'art. 5 cod. pen., poiché tale disciplina integra il precetto penale, cioè ne costituisce il presupposto fondante, e non può dunque ricondursi alla previsione dell'art. 47 cod. pen., comma 3 (Sez. 1, Sentenza n. 10805 del 10/06/1986, rv. 173937; Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 20/06/1986, rv. 173743; Sez. 6 sent. n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073). 2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso limitatamente alla disposta confisca delle armi, trattandosi di res non pertinenti alla condotta oggetto di contestazione. Sul punto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Va disposta la trasmissione della presente pronuncia al Prefetto di Salerno, che potrà verificare se la Senatore ha nel frattempo regolarizzato la detenzione delle armi del defunto marito mediante denuncia all'autorità di polizia competente e, in caso positivo, restituire dette armi alla medesima. P.Q.M. 3 Sez. 1, sent. n. 1210 dell'11.2.1984, Colocucci; Sez. 1, sent n. 11158 del 19.12.1981, Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle armi in sequestro. Dispone la trasmissione della sentenza al Prefetto di Salerno per le determinazioni di propria competenza. Così deciso, il 19 aprile 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore

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