Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29254 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29254 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIALATELA FRANCESCO N. IL 24/11/1945
avverso l’ordinanza n. 203/2014 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di
sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale avente ad oggetto
un’intera azienda, in relazione al reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006,
contestato all’indagato per la presenza, in tale azienda, di rifiuti pericolosi e non
pericolosi, costituiti, tra l’altro, da lastre di amianto e liquami prodotti dagli animali.
2. — Avverso l’ordinanza l’indagato proposto, tramite il difensore e con due

la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla valutazione delle modalità di
smaltimento dei rifiuti zootecnici.
Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a
questa Corte, la difesa sostiene di avere proposto ulteriore ricorso di fronte al
Tribunale del riesame e chiede il rinvio della trattazione del presente procedimento al
fine di consentirne la riunione con tale nuovo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Quanto all’istanza di rinvio della trattazione del presente procedimento ai
fini della riunione con altro procedimento, è sufficiente qui rilevare che, dalla semplice
formulazione della stessa, emerge che tale ultimo procedimento non è pendente di
fronte alla Corte di cassazione e che, dunque, l’eventuale riunione è preclusa dall’art.
17, comma 1, cod. proc. pen., perché determinerebbe un ritardo nella definizione del
presente procedimento.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325, comma 1, cod.
proc. pen., perché sostanzialmente diretto a porre in discussione la motivazione del
provvedimento impugnato anziché a prospettare una violazione di legge. Infatti il
ricorrente non contesta l’interpretazione che il Tribunale ha dato dell’art. 256 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ma incentra le sue censure su elementi
puramente fattuali, come l’interpretazione delle risultanze dei rilievi svolti dalla polizia
giudiziaria circa i liquami abusivamente smaltiti sul fondo aziendale. Lo stesso
Tribunale, del resto, evidenzia che le doglianze rappresentate dalla difesa parzialmente riprodotte con il ricorso per cassazione — si risolvono in mere asserzioni
che trovano puntuale smentita sia in quanto accertato dalla polizia giudiziaria e
confermato dalla documentazione fotografica in atti circa la presenza di detti liquami e
di un gran numero di rifiuti allocati alla rinfusa sul terreno, sia nella mancanza di
qualsivoglia documentazione relativa al regolare smaltimento dei rifiuti prodotti
dall’azienda.

diversi atti di analogo contenuto, ricorso per cassazione, sostanzialmente contestando

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

fissata in C 1.000,00.

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