Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29254 del 06/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29254 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILLANI RAFFAELE N. IL 03/04/1979
avverso la sentenza n. 1119/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Gener le in perso a del Dott. (n
che ha concluso er t iryf3YiwkyzA.r,Pi

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Udito, per la parte
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Data Udienza: 06/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in
riforma di quella del Tribunale di Nocera Inferiore emessa nei confronti di
Raffaele Villani, previa concessione delle attenuanti generiche rideterminava la
pena in anni due e mesi otto di reclusione.
Villani è imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata in
concorso, lesioni aggravate in concorso e devastazione in concorso, fatti

unitamente ad altri tifosi della Nocerina in numero superiore a dieci, aveva
aggredito un gruppo di tifosi della squadra ospite, lanciando contro di loro,
nonché contro poliziotti e carabinieri posti a loro difesa, sassi, bastoni in ferro,
bottiglie di vetro e altri oggetti contundenti (capo A), cagionando lesioni a diversi
operanti (capo B) e procedendo poi ad atti di devastazione nel centro abitato di
Nocera Inferiore, danneggiando anche un’autovettura della polizia e l’arredo
urbano di Piazza De Santis.
Nell’atto di appello, la difesa dell’imputato non aveva contestato la
responsabilità di Villani, ma aveva chiesto la riqualificazione della condotta
contestata come devastazione nel delitto di danneggiamento nonché la riduzione
della pena.
La Corte territoriale riteneva l’appello generico, confermava la qualificazione
della condotta sub C come devastazione, richiamandosi alla motivazione della
sentenza di primo grado e ritenendo che il difensore avesse implicitamente
rinunciato al motivo di appello; concedeva, comunque, le attenuanti generiche e
riduceva la pena alla misura sopra indicata.

2. Ricorre per cassazione Raffaele Villani, insistendo per la derubricazione
del delitto di devastazione in quello di danneggiamento aggravato.
Il ricorrente ricorda i motivi di appello che, a loro volta, richiamavano la
memoria difensiva depositata nella discussione del giudizio di primo grado: se il
bene giuridico tutelato dall’art. 419 cod. pen. è la sicurezza collettiva, le
condotte di danneggiamento devono avere una attitudine offensiva per la
pubblica tranquillità autonoma rispetto all’allarme sociale connesso alla
realizzazione di un altro reato.
Perche ricorra una devastazione occorre un danneggiamento di cose mobili
ed immobili complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, diffuso, rilevante ed
intenso: caratteristiche che la condotta dei tifosi della Nocerina, che cercavano
esclusivamente di entrare in contatto con quelli del Perugia, non aveva.
L’appellante lamentava che il giudice di primo grado non avesse ritenuto

2

commessi in occasione della partita di calcio Nocerina – Perugia: l’imputato,

rilevante l’attestazione del Comune di Nocera Inferiore sulla mancata
effettuazione di lavori di manutenzione dopo gli eventi: si trattava, al contrario,
di circostanza rilevante; contestava, altresì, che gli fosse stato addebitato il
grave reato benché avesse partecipato soltanto alla fase finale degli scontri,
quindi a titolo di danno morale, pur mancando la volontarietà del fatto lesivo.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata
relativamente alla qualificazione giuridica della fattispecie sub C.

1. Il ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

La motivazione riferisce di una “rinuncia implicita” del difensore
dell’imputato al motivo di appello concernente la qualificazione giuridica della
condotta contestata come devastazione: ma la rinuncia implicita
all’impugnazione non è prevista dal codice di rito, che richiede, al contrario, una
dichiarazione di rinuncia (art. 589 cod. proc. pen.).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la rinuncia all’impugnazione
costituisce atto abdicatìvo di carattere formale che non ammette equipollenti,
dovendo risultare espressa in modo chiaro ed inequivoco la volontà di rinunciare
all’impugnazione (sulla rinuncia del P.M.: Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014 – dep.
25/11/2014, Pg in proc. Colonna e altro, Rv. 261144; Sez. 1, n. 42157 del
04/10/2006 – dep. 21/12/2006, Lago e altri, Rv. 235567).

L’erroneo riferimento ad una rinuncia implicita del difensore dell’imputato ha
senza dubbio inciso sulla motivazione della sentenza impugnata che è
sostanzialmente apparente, limitandosi la Corte territoriale a ritenere le censure
dell’appellante “prive di fondamento e di pregio” e a valutare la contestazione di
devastazione “inequivoca, alla luce del complesso delle risultanze processuali e
delle condotte poste in essere”.

Né l’espresso richiamo alla sentenza di primo grado soddisfa l’obbligo
motivazionale: in effetti, incorre nella violazione dell’obbligo di motivazione
dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost.
il giudice d’appello che, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di
primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni,
confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare
compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, così sostanzialmente

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CONSIDERATO IN DIRITTO

eludendo le questioni poste dall’appellante (Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013 dep. 12/02/2014, Balzamo e altri, Rv. 259316); il giudice di appello può
motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della
motivazione della sentenza di primo grado solo quando l’appellante si sia limitato
alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed
adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero
abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente
inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013 – dep. 18/04/2013, Adduci e altri,

In effetti, la sentenza definisce l’appello generico, “risultando genericamente
e succintamente motivato”: ma la lettura del motivo di appello – integralmente
riprodotto nel ricorso per cassazione – ne dimostra la specificità, richiamando
l’appellante le emergenze probatorie e svolgendo una trattazione della questione
giuridica alla luce degli elementi di fatto evidenziati.

2. L’annullamento con rinvio viene operato integralmente, atteso che l’unico
motivo di ricorso viene accolto; si deve, peraltro, rimarcare che la condanna
dell’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni è divenuta
irrevocabile, non avendo l’imputato avanzato alcuna impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Napoli.

Così deciso il 6 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rv. 255392).

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