Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29253 del 27/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29253 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO ORAZIO N. IL 05/06/1982
avverso la sentenza n. 1771/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Gip del
Tribunale di Barcellona P.G., resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale
l’imputato era stato condannato alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro
30.000,00 di multa, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina (147,1 g, con 57,1 g
di principio attivo, equivalenti a 380,7 dosi medie giornaliere); con recidiva specifica,

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo: 1) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’uso personale dello
stupefacente sequestrato; 2) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione quanto alle modalità della detenzione dello stupefacente, occultato
nelle mutande mentre l’imputato si trovava sul luogo di lavoro, che non sarebbero
indice di una destinazione dello stesso alla cessione; 3) la mancata considerazione
dello stato di tossicodipendenza dell’imputato; 4) la carenza e la manifesta illogicità
della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di
cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché non sarebbero stati presi
adeguatamente in considerazione i mezzi e le modalità della condotta, connotata da
rudimentalità, discontinuità, non professionalità, mancanza di organizzazione; 5)
l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., per il mancata riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato sulla mera riproposizione di
censure di merito, già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello.
Rispetto a tali censure — che possono qui essere trattate congiuntamente — la Corte
d’appello ha, con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente — e,
dunque, insindacabile in sede di legittimità — evidenziato che la destinazione dello
stupefacente al consumo personale deve essere esclusa sia per il dato ponderale
rilevante (circa 380 dosi medie giornaliere), sia per le modalità di occultamento dello
stesso, sia per l’assoluta inverosimiglianza della prospettazione difensiva relativa allo
stato di tossicodipendenza. Inoltre i giudici di merito correttamente prendono in
considerazione i numerosi precedenti penali, anche specifici, e la sottoposizione
dell’imputato a sorveglianza speciale, quali indici della persistenza di un radicamento
quasi professionale nel settore del traffico di droga, in relazione al quale le precedenti

reiterata, infraquinquennale.

condanne non hanno sortito alcun effetto deterrente; con la duplice conseguenza che
la recidiva non può essere esclusa e che la fattispecie non può essere ricondotta
all’ipotesi del comma 5 del richiamato art. 73. Vi è, infine, una totale mancanza di
elementi positivi di giudizio valutabili per il riconoscimento della circostanze attenuanti
generiche.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA