Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29253 del 06/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29253 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
SCALERCIO MARIA N. IL 12/02/1952
avverso la sentenza n. 2585/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
12/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per -e ‘ Q. cc..oje,e,’,~4473
(
c.o.)1A0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 06/04/2016

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2014 il Tribunale di Cosenza ha
affermato la penale responsabilità di Scalercio Maria per la detenzione illegale di
un fucile calibro 12, con condanna dell’imputata alla pena – sospesa – di giorni
venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. L’arma risulta caduta in
successione ed era in precedenza legittimamente detenuta dal coniuge deceduto.
In sentenza non vi è espressa menzione del riconoscimento delle circostanze

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale territoriale, deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla
commisurazione della pena.
Nel ricorso si evidenzia che la pena minima per il reato illegale detenzione di
arma comune da sparo è quella di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa. Pur volendo ritenere concesse – per implicito – le circostanze attenuanti
generiche, la pena inflitta è al di sotto del mimino di legge.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
La qualificazione giuridica del fatto contestato alla Scalercio risulta essere quella
indicata dal P.G. ricorrente, che prevede una pena edittale minima pari a mesi
otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
L’eventuale – ma in realtà inespressa nel testo della sentenza – applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non consentirebbe, in ogni caso, di quantificare
la pena detentiva in soli giorni venti di reclusione.
Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata – limitatamente al
trattamento sanzionatorio – con rinvio per nuovo giudizio sul punto (anche allo
scopo di esplicitare la sottintesa concessione delle attenuanti generiche) al
Tribunale di Cosenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzio
rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.
Così deciso il 6 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

attenuanti generiche, quanto un generico riferimento alla equità della pena.

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