Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29252 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29252 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIDI PATRIZIA N. IL 25/08/1967
avverso la sentenza n. 117/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di
Roma, con la quale l’imputata era stato condannata alla pena di giorni 20 di arresto e
euro 7.000,00 di ammenda, con doppi benefici e ordine di demolizione delle opere
abusive, in relazione al reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380
del 2001, per avere realizzato, in mancanza di permesso di costruire, il frazionamento
di un appartamento concessole in locazione dal Comune, con creazione di una nuova

d’accesso, il cambio di destinazione d’uso con realizzazione di due camere, angolo
cottura, bagno, nonché porte e finestre, in locali originariamente adibiti a soffitte e
ripostigli (lavori ancora in corso al momento dell’accertamento della polizia
giudiziaria).
2. — Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione quanto: alla identificazione del manufatto oggetto di
contestazione, alla tipologia dei lavori eseguiti, alla valutazione delle testimonianze
raccolte e delle planimetrie in atti, nonché alla mancata considerazione del fatto che le
opere dovevano essere ritenute ultimate alla data del 12 febbraio 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza che costituisce la
mera riproposizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte
d’appello.
Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, quest’ultima
ha precisato che nel caso di specie vi è stato un cambio di destinazione d’uso di locali
originariamente non adibiti ad abitazione; circostanza sostanzialmente non contestata
neanche dalla difesa. La consistenza di tali locali è stata descritta dal teste Russo, il
quale, al di là della qualificazione giuridica da lui stesso data dei lavori eseguiti, ne ha
precisato le modalità di esecuzione, evidenziando nella sostanza che il cambio di
destinazione d’uso aveva riguardato i locali originariamente destinati soffitta e
ripostiglio, che erano stati trasformati in camere con angolo cottura e bagno, anche
attraverso la realizzazione abusiva di porte e finestra. Del tutto irrilevanti risultano,
dunque, le considerazioni difensive relative alla planimetria dei locali ed alle
deposizioni testimoniali aventi tale oggetto, perché dalla planimetria in questione può
desumersi al più la superficie originaria dei locali stessi. Quanto, infine, al
commíssi delicti,

tempus

Corte d’appello ha — conformemente alla formulazione

unità abitativa, attraverso la chiusura del vano scala, l’apertura di una nuova porta

dell’imputazione, nella quale si che ci si riferisce all’accertamento del reato in data 12
febbraio 2009 e non all’ultimazione dei lavori in tale data — evidenziato che, dalle
fotografie scattate dalla polizia giudiziaria, è emerso che i lavori erano ampiamente in
corso al momento dell’accertamento, per la presenza di attrezzi e materiali edilizi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il

alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,

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