Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2925 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2925 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VATHI BAN N. IL 16/07/1986
avverso la sentenza n. 10/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

1) Con sentenza in data 11.1.2012 il Tribunale dì Perugia, in composizione monocratica,
applicava a Vathi Ban, con la diminuente del rito, la pena concordata tra le parti ex
art. 444 c.p.p. di anni 1, mesi 10 di reclusione ed curo 4.000,00 di multa per il reato
di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma V.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine allo mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità dello pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
‘soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilit& dovendo invece
ritenersi sufficiente,in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Seraf ino).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva dai verbali
di arresto, perquisizione e sequestro, e dagli accertamenti di laboratorio.
3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di e „ 1.500,00.
Così deciso in Roma il 7.12.2012

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