Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29248 del 26/04/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29248 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposto nell’interesse di
B.B.,
S.S.
R.R.
C.C.,
F.F.,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, sesta
sezione penale, n. 10348/2016, in data 23/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto del documento prodotto in udienza dalla difesa di C.C.;

 

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa
Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di
B.B., F.F. e C.C.,
l’inammissibilità del ricorso (o dei ricorsi) di R.R. e la
rideterminazione della pena inflitta a S.S., con rigetto nel

resto del ricorso;
udita la discussione dei difensori, avv.ti Alfonso Furgiuele, Dario
Vannetiello, Vincenzo Maiello, Marcello D’Auria che hanno concluso per
l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/05/2017, la Corte di appello di Napoli,
in riforma della pronuncia resa in primo grado in sede di giudizio
abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Napoli in data 22/02/2016:
-assolveva C.C. dal reato di cui al capo 4 e
rideterminava la pena in relazione al capo 1 (artt. 110, 416 bis cod.
pen.) nella misura di anni sei di reclusione;
-assolveva B.B. dal reato di cui al capo 4 e, previa
riqualificazione del fatto di cui al capo 3 nel delitto di cui agli artt. 56,
640, 61 n. 7 cod. pen., 7 I. n. 203/1991, rideterminava la pena per
detto reato e per quello di cui al capo 9 (artt. 110 cod. pen., 12
quinquies I. n. 356/1992, 7 I. n. 203/1991) nella misura di anni quattro
di reclusione, revocando l’interdizione legale per la durata della pena e
sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella
temporanea;
-nei confronti di  S.S., previa riqualificazione del fatto di
cui al capo 3 nel delitto di cui agli artt. 56, 640, 61 n. 7 cod. pen., 7 I.
n. 203/1991, rideterminava la pena per detto reato e per quello di cui
al capo 6 (artt. 110 cod. pen., 10, 14 i. n. 497/1974, 7 I. n. 203/1991)
nella misura di anni undici e mesi otto di reclusione;
-nei confronti di F.F., previa riqualificazione del fatto di cui
al capo 3 nel delitto dì cui agli artt. 56, 640, 61 n. 7 cod. pen., 7 I. n.
203/1991, rideterminava la pena per detto reato e per quello di cui al

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capo 6 (artt. 110 cod. pen., 10, 14 I. n. 497/1974, 7 I. n. 203/1991)
nella misura di anni undici di reclusione;
-nei confronti di R.R., riduceva la pena inflitta in relazione
al capo 1 (art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen., 7 I. n. 575/1965)
nella misura di anni dieci di reclusione.
Il tutto con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di B.B.,

S.S., R.R.,  C.C.e
F.F. vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi
vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell’interesse di B.B..
Lamenta il ricorrente:
-violazione di legge per difetto di contestazione (art. 522, comma
1 cod. proc. pen.) con riferimento al delitto di cui al capo 3 e vizio di
motivazione (primo motivo);
-violazione di legge con riferimento al contributo concorsuale
rispetto al delitto di cui al capo 3 (secondo motivo);
– vizio di motivazione con riguardo al concorso nel reato di cui al
capo 9 (terzo motivo);
– vizio di motivazione in ordine al praticato trattamento
sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche (quarto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura come la Corte
territoriale non si sia limitata ad intervenire sulla definizione giuridica
del fatto storico ma abbia compiuto un’incisiva modifica dello stesso in
violazione dell’art. 521, comma 2 cod. proc. pen. Invero, in sentenza,
sono state individuate le diverse condotte che avrebbero integrato gli
elementi costitutivi del diverso reato di truffa (con riferimento ai
comportamenti correlati alla “creazione di una situazione artificiosa”)
non oggetto di originaria specifica contestazione ed in tale prospettiva
si rileva come persino la persona offesa dal reato (banca libanese) sia
risultata differente da quella indicata in imputazione (istituto di credito
londinese). Sotto il profilo motivazionale, poi, la sentenza appare del
tutto congetturale, avendo disatteso con assenza di argomentazioni le
censure difensive ed omesso di spiegare in che cosa sarebbe consistito
lo specifico contributo “direttivo” offerto rispetto a non meglio precisate

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“operazioni finanziarie”.

La sentenza, inoltre, rivela la sua

contraddittorietà atteso che, a sostegno dell’affermazione di penale
responsabilità del B.B., si limita a richiamare colloqui intercettati
avvenuti in epoca successiva al suo arresto. Inoltre, vengono
menzionate “azioni” astrattamente propedeutiche alla realizzazione del
piano criminoso, senza rilevare che esse sarebbero state realizzate
all’estero essendo stato individuato dal pubblico ministero in Beirut il

/ocus commissi delicti: e, in assenza di richiesta del Ministero della
Giustizia ovvero di istanza o querela della persona offesa, era da
escludersi l’esistenza di giurisdizione. Infine, in ordine all’aggravante
di cui all’art. 7 I. n. 203/1991 con riferimento alla ritenuta agevolazione
del clan B.B., la sentenza si limita all’uso di mera clausola di stile
aggirando la dedotta mancanza di prove sul punto.
3.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la
condotta, che sarebbe consistita nella mera “ideazione dell’ingaggio di
soggetti esperti nel settore informatico”, non avrebbe consentito di
ritenere che l’imputato abbia fornito un contributo rilevante ex art. 110
cod. pen. rispetto al compimento di quegli atti che sono stati ritenuti
significativi per dimostrare la configurabilità del tentativo dei reati
contestati.
3.3. In relazione al terzo motivo, con riferimento al delitto di cui
al capo 9, la sentenza ha operato un espresso ed acritico rinvio alle
argomentazioni del giudice di prime cure, fornendo una motivazione
illogica ed apparente. Evidente il “salto logico” compiuto dalla Corte
territoriale che ha omesso di indicare le ragioni che avevano indotto la
conclusione che “la società, per il tramite di R.A., aveva alle
spalle B.B.”, non rispondendo alla censura difensiva che
aveva dedotto la mancanza di qualsivoglia elemento da cui desumere
che il B.B. avesse tenuto una condotta penalmente rilevante ex
art. 110 cod. pen.; in ogni caso, non si era tenuto conto che, il giudice
per le indagini preliminari, investito della domanda cautelare, avesse
escluso la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, conclusioni con le
quali la sentenza di appello aveva evitato di confrontarsi. Anche in
relazione all’aggravante dell’art. 7 I. n. 203/1991, si è in presenza di
statuizione immotivata e, comunque, manifestamente illogica.
3.4. In relazione al quarto motivo, si censura la decisione della
Corte territoriale che ha completamente omesso di fornire qualsivoglia

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motivazione in ordine alla determinazione della pena finale, limitandosi
ad affermare che la pena sarebbe “equa” rispetto a “criteri di cui all’art.
133 cod. pen.”; inoltre, in modo altrettanto generalizzato, è stato
negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
essendosi omesso di considerare la scarsa entità dei fatti contestati,
certamente caratterizzati da occasionalità.

4. Ricorso nell’interesse di S.S..
Lamenta il ricorrente:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’esistenza dell’associazione di tipo mafioso (primo motivo);
– vizio di motivazione con riguardo ai singoli “delitti-scopo”
contestati nel separato procedimento a carico di B.B.
(secondo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento
“per invenzione” della prova a carico, con riferimento alla
partecipazione del S.S. ad associazione di tipo mafioso (terzo
motivo);
– nullità della sentenza per difetto di contestazione (ex art. 522,
comma 1 cod. proc. pen.) con riferimento al delitto contestato al capo
3); vizio di motivazione e travisamento del risultato probatorio
conseguito con le intercettazioni di conversazioni (quarto motivo);
– vizio di motivazione con riguardo al concorso nella detenzione di
arma comune da sparo (capo 6); travisamento del contenuto della
conversazione intercettata con modalità ambientale (quinto motivo);
– nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in
peius ex art. 597, comma 3 cod. proc. pen.; errore di calcolo;
mancanza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per l’applicazione
della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche (sesto motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la violazione dell’art.
526 cod. proc. pen. essendo state utilizzate ai fini della decisione prove
diverse da quelle legittimamente acquisite. Il giudice di prime cure
aveva integralmente mutuato il contenuto dell’ordinanza cautelare
emessa nell’ambito del separato procedimento a carico di B.B.
, mediante un mero ed acritico rinvio della motivazione per
relationem, attraverso la riproduzione dei passi di quel provvedimento

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cautelare: operazione non consentita non essendo l’ordinanza
cautelare annoverabile tra i mezzi di prova documentale disciplinati dal
legislatore e non trattandosi di ipotesi riconducibile nell’alveo dell’art.
238 bis cod. proc. pen.; di contro, la Corte territoriale, in maniera del
tutto surrettizia, ha utilizzato gli elementi di prova emersi durante le
indagini nel separato procedimento a carico di B.B..
Anche a seguire il ragionamento della Corte territoriale e ritenere che

il processo a carico del S.S. sia uno “stralcio” di quello a carico del
B.B., non può parlarsi di “comunanza probatoria” correlata ad una
“formale separazione”: da qui il divieto di utilizzabilità delle prove (in
senso lato) formatesi unilateralmente nell’ambito di altro procedimento
a carico di altri imputati. Né tale limitazione può trovare deroga con la
scelta del giudizio abbreviato, dal momento che il consenso
all’utilizzazione di atti prestato dalla parte può riferirsi sempre e
soltanto ad atti geneticamente con funzione “probatoria” che
riguardino il processo nel quale l’imputato ha avuto la possibilità di
difendersi: in ogni caso, la Corte territoriale ha omesso di considerare
che i fatti posti a base dell’ordinanza cautelare emessa nel diverso
procedimento sono comunque ancora al vaglio dell’autorità
giurisdizionale.
4.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, per
dimostrare l’esistenza della struttura associativa riconducibile a
B.B., la Corte territoriale ha mutuato le argomentazioni
del giudice di prime cure, operando un integrale richiamo agli episodi
che hanno formato oggetto di specifica contestazione nel separato
procedimento (cd. delitti scopo) senza tuttavia motivare in ordine alle
specifiche doglianze formulate nei motivi di appello.
4.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia che, anche con
riferimento al reato associativo, la sentenza di appello si è
pedissequamente riportata a quella di primo grado. Inoltre, la sentenza
non ha tenuto in alcun conto i recenti approdi giurisprudenziali secondo
cui, nell’ambito della distribuzione dei compiti caratterizzante ogni
struttura associativa, si doveva concretamente individuare e
specificare la “parte” svolta dal compartecipe, cioè il contributo
apportato dal singolo alla vita della struttura in vista del perseguimento
del suo scopo: diversamente, la previsione normativa del solo fatto di
partecipare all’associazione sarebbe sfuggita completamente ad ogni

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possibilità di tipizzazione della condotta punibile e la stessa, per tale
modo, non si sarebbe sottratta ai fondati rilievi di costituzionalità per
l’assoluta carenza di tassatività del dato normativo.
Nella fattispecie, le condotte attribuite al S.S. non sono idonee
a dimostrare che l’imputato sia stato “partecipe” al clan B.B., in
quanto nessuna di esse appare univocamente indicativa
dell’assunzione da parte dell’imputato di ruolo organico e stabile

riferimento in sentenza sarebbero consistiti in meri
“accompagnamenti” del B.B. “nel territorio di Benevento
allorquando costui era in soggiorno a Roma”: la Corte territoriale,
inoltre, ha omesso di fornire la benchè minima risposta, incorrendo in
un palese travisamento “per invenzione” della prova della natura
delinquenziale degli incontri organizzati dal B.B.  nel beneventano.
Inoltre, nessuna motivazione viene resa al rilievo di quale effettivo
apporto avesse reso l’imputato con riferimento al ritenuto
mantenimento in vita della struttura criminale o al perseguimento degli
scopi di essa, non avendo mai lo stesso profferito parole significative
tali da dimostrare il suo inserimento nel tessuto della presunta
organizzazione camorristica.
4.4. In relazione al quarto motivo, si censura come la Corte
territoriale non si sia limitata ad intervenire sulla definizione giuridica
del fatto storico ma abbia compiuto un’incisiva modifica dello stesso in
violazione dell’art. 521, comma 2 cod. proc. pen. Invero, in sentenza,
sono state individuate le diverse condotte che avrebbero integrato gli
elementi costitutivi del diverso reato di truffa (con riferimento ai
comportamenti correlati alla “creazione di una situazione artificiosa”)
non oggetto di originaria specifica contestazione ed in tale prospettiva
si rileva come persino la persona offesa dal reato (banca libanese) sia
risultata differente da quella indicata in imputazione (istituto di credito
londinese). Sotto il profilo motivazionale, poi, la sentenza appare del
tutto congetturale, avendo disatteso con assenza di argomentazioni le
censure difensive ed omettendo di spiegare in che cosa sarebbe
consistito lo specifico contributo offerto rispetto a non meglio precisate
“operazioni finanziarie”. La sentenza, inoltre, rivela la sua
contraddittorietà atteso che, con riferimento alla posizione del S.S.,
dal materiale probatorio disponibile (risultati dei monitoraggi e

A

all’interno del sodalizio. Gli unici comportamenti del S.S. a cui si fa

intercettazioni di conversazioni ambientali) era emersa solo la saltuaria
presenza dell’imputato che si sarebbe limitato ad accompagnare il
B.B.a talune riunioni svoltesi in una fase antecedente alla
preparazione del presunto piano criminoso, con consequenziale
assenza degli indispensabili requisiti della “idoneità” ed “univocità”.
Inoltre, vengono menzionate “azioni” astrattamente
propedeutiche alla realizzazione del piano criminoso, senza rilevare che

esse sarebbero state poste all’estero essendo stato individuato dal
pubblico ministero in Beirut il /ocus commissi delicti: e, in assenza di
richiesta del Ministero della Giustizia ovvero di istanza o querela della
persona offesa, era da escludersi l’esistenza di giurisdizione. Infine, in
ordine all’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/1991 con riferimento alla
ritenuta agevolazione del clan B.B., la sentenza si limita all’uso di
mera clausola di stile aggirando la dedotta mancanza di prove sul
pu nto.
4.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza che ha
omesso di dare risposta alle doglianze sollevate con l’atto di appello
ove si era denunciata la superficiale lettura dell’intercettazione
ambientale del 27/06/2012 all’interno dello studio del commercialista
F.F. in cui era stato un tale Giovanni a parlare in modo del
tutto Oenerico di un’arma: genericità che aveva indotto il giudice per le
indagini preliminari a ritenere inesistenti a carico dell’imputato i gravi
indizi di colpevolezza. La Corte territoriale, travisando il segmento della
conversazione, ritiene invece che il S.S. intervenga nel dialogo e si
mostri pronto a collaborare. Apodittica è poi, con riferimento
all’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/1991, l’affermazione secondo
cui, l’acclarato possesso dell’arma costituisca comportamento
rafforzativo del potere dell’organizzazione.
4.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza che, pur
riconoscendo la minore gravità del reato di tentata truffa aggravata
rispetto a quello originariamente contestato di tentato furto aggravato,
anziché operare una diminuzione di pena, in assenza di appello del
pubblico ministero ed in palese violazione del divieto di reformatio in
peius, ha irrogato all’imputato una pena finale superiore a quella (di
anni undici di reclusione) inflitta in primo grado. Inoltre, si censura
l’errore di calcolo compiuto, dal momento che i giudici di appello,
partendo da una pena base di anni tredici (per il più grave reato di cui

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all’art. 416 bis cod. pen.), aumentano la pena ex art. 81 cod. pen. in
relazione al capo 3 (come riqualificato) e al capo 6, ad anni diciassette
e mesi sei, avendo cura di precisare che per ciascun reato satellite
l’aumento è stato pari ad anni uno e mesi sei. Ne consegue che la pena
così incrementata avrebbe dovuto essere pari ad anni sedici e non ad
anni diciassette e mesi sei (essendosi applicato un ulteriore aumento
di pena di anni uno e mesi sei del tutto ingiustificato).

Si censura infine la mancanza di motivazione sia in ordine
all’operato trattamento sanzionatorio che al diniego di riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, essendosi, da un lato, la Corte
discostata di molto dai minimi edittali e, dall’altro, operato richiamo a
mera clausola di stile.

5. Ricorsi nell’interesse di R.R..
5.1. Primo ricorso datato 13/10/2017 (trasmesso per le vie
postali in data 14/10/2017).
Lamenta la ricorrente:
-violazione di legge in relazione agli artt. 581, 582, 584, 585, 591
e 178 lett. c) cod. proc. pen.; motivazione omessa, manifestamente
illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento depositati
in data 29/09/2016 e 30/09/2016 (motivo unico).
Si evidenzia come la parte avesse presentato – a termini per
l’impugnazione non ancora spirati – due distinti atti di appello,
preannunciando nel primo (depositato in data 29/09/2016) la
presentazione del secondo (depositato in data 30/09/2016).
La Corte territoriale ha valutato esclusivamente l’impugnazione
depositata in data 29/09/2016, dichiarando inammissibile l’appello
depositato in data 30/09/2006 senza entrare nel merito delle censure
ritenendo che l’ordinamento non preveda e non consenta la
presentazione di due distinti atti di appello da parte del medesimo
difensore né che si possa depositare una pluralità di atti di
impugnazione in favore dell’imputato. Nel “secondo” atto di
impugnazione erano state effettuate diffuse censure alla sentenza di
primo grado su tutti i punti della motivazione, con particolare
riferimento alla ritenuta intraneità della ricorrente alla associazione
criminale. La motivazione della sentenza qui ricorsa viola anche l’art.
582 cod. proc. pen. nella parte in cui inutilmente evoca il principio della

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unicità del diritto di impugnazione: tale principio, nel caso specifico,
non trova spazio di applicazione atteso che trattasi di impugnazioni
proposte da un unico soggetto (il difensore), in modo tempestivo (sia
come atto principale di impugnazione che come motivo nuovo ex art.
585, comma 4 cod. proc. pen.) allorquando non era intervenuta alcuna
decisione da parte dell’autorità giudiziaria.
In ogni caso, è sufficiente rilevare che: l’art. 585, comma 4 cod.

proc. pen. non prevede che il deposito di motivi nuovi debba essere
preannunciato con riserva (come peraltro avvenuto) nei motivi
principali; appare evidente nel caso di specie la connessione funzionale
tra il primo ed il secondo atto di appello (infatti, i motivi indicati nel
secondo atto di appello, depositato in data 30/09/2016, investivano i
capi ed i punti già investiti con il primo atto di appello: v. paragrafi 4,
5, 6 e 7). Infine, va sottolineato come non sia possibile concludere che
le numerose e specifiche doglianze contenute nel secondo atto di
appello siano state implicitamente disattese dalla Corte territoriale alla
luce della valutazione comparata tra la motivazione della sentenza
impugnata ed il contenuto dell’atto di appello depositato il 30/09/2016,
conclusione che, in ogni caso, quest’ultima, nemmeno trae.

5.2. Secondo ricorso datato 16/10/2017 e in pari data depositato
in cancelleria (da valere, nell’eventualità, quale memoria contenente
motivi nuovi di ricorso ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen.). Si
contesta:
-violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 110,
416 bis cod. pen. ed ancora in relazione all’art. 378, commi 1 e 2 cod.
pen.; omessa, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione
(motivo unico).
Se il secondo atto di appello era stato dichiarato inammissibile, il
primo era stato solo parzialmente valutato e deciso con un decisivo
travisamento delle prove.
Con motivazione apodittica e manifestamente illogica, la Corte
distrettuale afferma che la asserita associazione criminale rappresenti
una continuazione della storica organizzazione denominata clan
B.B.: tutta la motivazione è permeata da evidenti errori, chiari
travisamenti delle prove, affermazioni in contrasto con gli atti del
procedimento, andando addirittura “al di là” dell’imputazione da

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verificare e senza confrontarsi con le deduzioni difensive a
dimostrazione del contrario oltre che della natura non mafiosa del
gruppo. In modo altrettanto illogico, viene desunta la natura
permanente del vincolo di solidarietà richiamando la unica dazione di
denaro alla Moccia e si ritiene, in termini del tutto apodittici,
l’elaborazione di un programma delinquenziale avente carattere
duraturo ricavandolo da elementi inesistenti. Del tutto assertiva ed in

contrasto con gli atti del procedimento è la motivazione che ritiene
l’organizzazione dedita all’accaparramento di appalti e lavori con
l’impiego della forza di intimidazione promanante dal gruppo, senza
indicare gli appalti ed i lavori di riferimento; ovvero, quando trae la
posizione sovraordinata assunta dalla ricorrente (e la sua sostituzione
al marito nel dirigere e sollecitare R.A. alla riscossione delle
tangenti) dalle prove captative, senza confrontarsi con gli altri atti di
indagine. Carenza di motivazione si registra ancora in ordine:
all’invocata riqualificazione giuridica del capo a), alla natura del
contributo del tutto occasionale della ricorrente, al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’invocato
ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

5.3. Con memoria depositata in cancelleria in data 07/04/2018,
R.R. ha integrato l’esposizione delle censure svolte nel
primo ricorso.

6. Ricorso nell’interesse di C.C..
Lamenta il ricorrente:
– inosservanza degli artt. 423, 441, comma 5, 441 bis, 521, 522
cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc.
pen. nonché degli artt. 416 bis, 110 e 416 bis cod. pen. in relazione
all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (primo motivo);
– inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’art.
606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., e vizio di motivazione (secondo
motivo);
– inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis
cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
(terzo motivo).

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6.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia la violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza atteso che il C.C.,
tratto a giudizio perché ritenuto intraneo all’associazione con compiti
di “cassiere del clan”, era poi stato condannato a titolo di concorrente
esterno per aver fornito apparecchi automatici da giuoco in un bar
asseritamente gestito dal capo clan: dunque, per un fatto
morfologicamente e storicamente diverso da quello contestato, con

compromissione del diritto di difesa. Una modifica della contestazione
ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen. in corso di giudizio abbreviato,
sarebbe stata praticabile solo all’esito di un’integrazione probatoria ex
art. 441, comma 5 cod. proc. pen., cui non si è mai dato luogo: in ogni
caso, l’assoluto silenzio sul punto da parte della Corte territoriale
integra senz’altro un difetto assoluto di motivazione.
Inoltre, le censure relative alla dedotta violazione del diritto al
contraddittorio sulla qualificazione giuridica vengono rigettate alla
stregua di un’asserita “natura omologa” delle distinte fattispecie di
partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, sulla base,
quindi, di un’interpretazione ormai non più sostenibile alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015 che, nell’evidenziare
che il concorso esterno disciplina un fatto realizzato da chi si colloca
fuori dall’istituzione malavitosa (ossia della struttura organizzativa del
sodalizio), ha finito per ritenere (difformemente da quanto fatto dalla
Corte territoriale) che il concorso esterno si elevi a fattispecie
autonoma di reato, del tutto distinta dalla figura della partecipazione
associativa e per niente confinabile nell’ambito di una manifestazione
meramente concorsuale del delitto associativo. Da qui la violazione
dell’art. 6, par. 1 e 3 della Convenzione EDU, così come interpretati
dalla sent. 11/12/2007 Drassich c. Italia.
6.2. In relazione al secondo motivo, si censura la violazione
dell’art. 649 cod. proc. pen. nell’interpretazione convenzionalmente
orientata datane dalla Corte costituzionale con la sent. n. 200/2016.
Era stato segnalato che il C.C. fosse stato assolto
dall’imputazione di concorso esterno nel medesimo clan B.B. dal
Tribunale di Roma con sentenza le cui motivazioni erano state
acquisite. Motivare – come ha fatto la Corte territoriale – la diversità
del fatto storico assumendo l’incompleta coincidenza soggettiva delle
consorterie criminose in relazione alle quali stabilire la congruità

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causale e teleologica del contributo rappresenta un’operazione che
finisce per non cogliere la funzione di tutela dell’art. 649 cod. proc.
pen. nel significato accolto dalla Corte costituzionale. Ciò che il giudice
territoriale avrebbe dovuto verificare era se il “tipo storico” del fatto
contestato – nella sua connotazione empirica riferita all’oggetto della
prestazione ed al suo interlocutore – fosse il medesimo, seppur oggetto
di una imputazione che ne coglieva la differenza a partire dal diverso

angolo visuale selezionato dal pubblico ministero. Alla stregua di tale
impostazione, la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare
che il Tribunale di Roma (nella sentenza acquisita) si era pronunciato
su un’imputazione corrispondente nella completezza degli elementi di
fatto rilevanti al contributo qualificato come concorso esterno dal
giudice di primo grado napoletano, venendo “in gioco”, in entrambi i
processi, il ruolo di concorrente esterno consistito nell’aver fornito,
quale imprenditore colluso, il proprio apporto nella politica
espansionistica perseguita dall’associazione nel settore della
distribuzione dei giochi di intrattenimento: da qui la violazione dell’art.
649 cod. proc. pen.
6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la ritenuta effettività
causale del contributo del C.C. rispetto all’evento del “significativo
rafforzamento” della capacità organizzativa della consorteria di
riferimento. L’affermazione della Corte territoriale secondo la quale non
“può farsi derivare dal quantum degli introiti realizzati attraverso
questa attività, la sussistenza o meno del reato” si pone in insanabile
contrasto con l’insegnamento della Suprema Corte (Sez. U, n. 33748
del 12/07/2005) secondo cui è solo dall’esito della verifica ex post che
si può ricavare il dato della “effettiva e significativa” incidenza della
prestazione dell’extraneus sulle capacità operative del sodalizio.

7. Ricorso nell’interesse di F.F..
Lamenta il ricorrente:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di
cui al capo 1; insussistenza di una compagine associativa quale
sviluppo evolutivo della vecchia organizzazione; in subordine,
sussistenza di un’autonoma associazione ex art. 416 cod. pen. (primo
motivo);

13

– violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. e vizio
di motivazione per contraddittorietà interna (secondo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta condotta di partecipe ex art. 416 bis cod. pen. ascritta al F.F.;
vizio di motivazione con riferimento alle conversazioni contenute nel
RIT 2525/11 prog. n. 16096 e prog. n. 11459 (terzo motivo);
– violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della

norma dell’art. 416 bis cod. pen. con richiesta di riqualificazione ex art.
418 cod. pen. (quarto motivo);
– violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della
norma dell’art. 416 bis cod. pen. con richiesta di riqualificazione ex
artt. 110, 416 bis cod. pen. (quinto motivo);
– violazione di legge in relazione al capo 3), inidoneità del
tentativo ed erronea interpretazione dell’art. 7 I. n. 203/1991 (sesto
motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 6);
travisamento probatorio del RIT n. 5204/11 (settimo motivo).
7.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come i fatti
contestati nella vicenda non erano significativi dell’impiego del metodo
camorristico, non costituendo fatti associativi e men che meno
qualificabili ex art. 416 bis cod. pen.: si trattava, al più, di episodi
espressivi della caratura criminale di un singolo (B.B.)
ma non ricollegabili alla forza di intimidazione di un nucleo dotato di
autonoma consistenza in grado di produrre effetti intimidatori a
prescindere dalla realizzazione di singole condotte delinquenziali verso
gli associati e i non associati. Seguendo un’inaccettabile logica
presuntiva, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’evoluzione della
vecchia organizzazione connotasse ipso facto del metodo mafioso
anche la nuova. Inoltre, l’operatività della “nuova” associazione, quale
sviluppo evolutivo della precedente, viene ancorata alla commissione
di fatti estranei al periodo in contestazione; infine, sempre con
riferimento al periodo in contestazione, non risulta che alcuno si fosse
mai avvalso della forza di intimidazione derivante dal preesistente
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne derivava.
7.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la Corte
territoriale abbia confermato il giudizio di rimproverabilità dell’imputato

14

sulla base di due elementi: l’essere un “profondo conoscitore della
situazione dei fatti” e l’aver “fornito la disponibilità di locali” al B.B.
. Pur ritenendosi queste due circostanze da sole sufficienti
per poter affermare l’intraneità del F.F. al sodalizio criminoso, ha
ritenuto che vi fossero anche numerose altre circostanze, peraltro non
oggetto di imputazione: ritenere provata la responsabilità dell’imputato
anche per attività diverse da quelle oggetto di contestazione, integra

la violazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen.
7.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come il giudizio di
responsabilità non viene articolato anche in ordine alle altre
manifestazioni di intraneità al sodalizio bensì solo sui due cennati profili
che, in concreto, risultano non sussumibili nella condotta di partecipe
di associazione di stampo camorristico
Nel prog. n. 16096 del 18/11/11 è facilmente evincibile come
l’imputato, da un lato, si limitasse a commentare quanto rinvenuto su
internet facendo una ricerca su B.B. e, dall’altro, si riferisse a fatti
a sua conoscenza in quanto costituenti fatti di cronaca, noti, conosciuti
e conoscibili nella realtà locale beneventana.
La situazione appare censurabile anche sotto un altro profilo, in
particolare per l’erronea interpretazione dell’art. 416 bis cod. pen., non
potendo costituire la messa a disposizione dei locali in quattro
occasione a favore di B.B., un elemento probante della
sua partecipazione all’associazione, trattandosi di contributi non
significativi di stabile partecipazione. Risulta infatti impossibile
desumersi la natura, la composizione ed il contenuto degli incontri, né
la Corte territoriale illustra le ragioni in forza delle quali poter indurre
la natura illecita degli incontri stessi, ora avvenuti con sodali, ora con
imprenditori sottoposti ad estorsioni ovvero con entrambi.
Anche con riferimento al prog. n. 2525/11 vi è un chiaro
travisamento probatorio da parte del giudice di merito. Chiamare
“solamente un poco a rapporto” soggetti “che devono fare i bravi”
costituisce frase da cui non può trarsi la prova che l’imputato, pur a
conoscenza dello spessore criminale del richiedente “ospitalità”,
nutrisse la consapevolezza che in quegli incontri si potessero
consumare attività illecite, specie di tipo estorsivo, e con modalità
camorristiche, ovvero che costituissero l’occasione per svolgere
riunioni con “sodali” ed è proprio l’uso della successiva espressione “ma

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non” era tale da escludere la connotazione illecita di quegli incontri.
Inoltre, non va dimenticato come questi incontri sarebbero stati solo
quattro (due nella provincia di Benevento, uno a Roma ed un altro, che
si sarebbe dovuto tenere il 19/10/2011 presso lo studio del F.F., ma
che non aveva luogo per timore dell’intervento delle Forze dell’Ordine)
e non risultava essere stato provato, per difetto di accertamenti in
merito, che agli stessi avessero partecipato soggetti destinatari di

richieste estorsive e/o sodali.
In ogni caso, le condotte dell’imputato ritenute probanti
(“conoscenza” e “disponibilità dei locali”) non costituivano alcun atto di
adesione, esplicito o implicito, alla compagine associativa da parte del
F.F. e non vi era alcuna messa a disposizione da parte di quest’ultimo
ad agire quale componente di un clan camorristico.
La Corte d’appello fa discendere, in relazione al capo 6),
l’aggravante della disponibilità di armi in capo all’associazione dal
relativo possesso da parte di un soggetto non meglio identificato, con
un’affermazione del tutto apodittica, come tale inaccettabile.
7.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza
impugnata che ha omesso di considerare come l’attività posta in essere
dal F.F. non fosse dimostrativa della piena adesione al programma
dell’organizzazione criminale, bensì sussumibile nella fattispecie di cui
all’art. 418 cod. pen., fattispecie correttamente invocabile in quanto,
volendo aderire all’impostazione fornita dal giudice di secondo grado
secondo cui non si trattava di un’organizzazione criminale bensì di
un’evoluzione di quella precedente, giammai il F.F. era stato ritenuto
in precedenza partecipe dell’associazione nel periodo antecedente
l’arco temporale in contestazione, non palesandosi alcuna indicazione
in senso contrario in atti. L’imputato non assicurava al B.B. la
possibilità di mantenere contatti con gli altri associati e di continuare a
dirigere l’organizzazione, difettando in ogni caso l’elemento soggettivo
tipico del dolo specifico.
7.5. In relazione al quinto motivo, si censura la denegata
riqualificazione della condotta in concorso esterno in associazione
camorristica. Come è noto, nei rapporti tra partecipazione ad
associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il
soggetto intraneus ed il concorrente esterno risiede nel fatto che
quest’ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura

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criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai
fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e, sotto il
profilo soggettivo, è privo dell’affectio societatis, mentre il partecipe
intraneus è

animato dalla coscienza e volontà di contribuire

attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi, del programma
delittuoso, in modo stabile e permanente. Nella fattispecie, per le
ragioni precedentemente esposte, non poteva dirsi sussistente il dolo

specifico di cui all’art. 416 bis cod. pen. consistente nella volontà di
aderire al sodalizio, certamente non desumibile dalle conversazioni
captate essendo lo stesso inconsapevole che quel contributo (fornire la
disponibilità di locali) fosse funzionale all’associazione.
7.6. In relazione al sesto motivo, si evidenzia come con
riferimento al capo 3), si fosse in presenza di atti inidonei, trattandosi
di procedura di tipo telematico, non essendo prevista la presentazione
cartacea e necessario l’inoltro di un messaggio di conferma. Sul punto
relativo alla dedotta inidoneità degli atti, la Corte territoriale non aveva
osservato alcunchè, limitandosi la stessa ad affermare che la
presentazione del modello MT799 aveva lo scopo di indurre in errore la
banca, così confondendo lo “scopo” con la valutazione della inidoneità
degli atti. Non vi era, inoltre, alcun elemento che consentisse di
ritenere che l’azione fosse stata rivolta a realizzare un interesse del
sodalizio criminoso, atteso che risultava provato che al predetto
progetto vi avessero partecipato anche persone a cui non era stato
contestato il reato associativo.
7.7. In relazione al settimo motivo, si evidenzia la incompatibilità
della motivazione con il contenuto della conversazione prog. n.
27469/12, non risultando che la pistola fosse nella disponibilità del
F.F. e finendo così per attribuire alla conversazione, in chiara
situazione di travisamento probatorio, un significato del tutto
eccentrico: disponibilità dell’arma in capo a terza persona (e non al
F.F.) già lumeggiata (e non considerata) dal giudice per le indagini
preliminari nell’ordinanza custodiale n. 486/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di R.R. è fondato e, conseguentemente,
s’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per

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nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Il ricorso di S.S.è accoglibile limitatamente alla
misura della pena che va rideterminata nella misura di anni dieci e
mesi otto di reclusione; nel resto, il ricorso è inammissibile.
Parimenti inammissibili sono i ricorsi di B.B.,
C.C.e F.F..
2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del
15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.,
dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante
ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente
illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni
non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;
c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con
altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo
logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha
precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale
incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del
processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione
o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece
identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento,
l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che
risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal

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ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi
di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati

che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e
convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare
obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo
richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della
motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al
suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice
di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente
illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del
ricorrente concernenti “atti del processo”.
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale
“esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza”
logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo
sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a
quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste
operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale
dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino

19

autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter
logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi
affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc.
pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, “mentre
non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione
per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle

risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito,
è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che
ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso,
non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice
di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi
sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv.
238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la
revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica
del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte
non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa
ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove
o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento
impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità,
al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica,
oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre,
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza

20

oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012,
Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita,
Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di
appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa
riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto

affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi
sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc.
pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.

3. Ricorso nell’interesse di B.B..
3.1. Manifestamente infondato e, in parte anche aspecifico, è il
primo motivo.
L’originaria imputazione sub 3 è relativa al tentato furto attuato
dall’organizzazione di appropriarsi della somma di cinquanta milioni di
euro di proprietà della banca londinese HSBC, mediante illecita
introduzione nel sistema informatico di tale banca, in modo da
trasferire l’ingente somma presso la banca Al Mawarid di Beirut ed ivi
farla accreditare su un conto corrente bancario appositamente aperto
(l’attività riguardante la illecita introduzione nel sistema informatico
della banca londinese ha formato oggetto della distinta imputazione
sub 2, in relazione alla quale il giudice di primo grado ha pronunciato
sentenza di non doversi procedere a carico degli imputati per difetto di
querela).
3.1.1. Scrivono i giudici di secondo grado: “… le due imputazioni

… sul piano descrittivo, si integrano reciprocamente. Il mezzo
fraudolento … è consistito nell’introduzione nel sistema informatico
della banca londinese, in modo da trasferire telematicamente una
ingente somma di danaro su un conto corrente acceso presso una
banca di Beirut, attraverso la complicità di un funzionario non
identificato e l’ausilio di esperti informatici”.
Sempre secondo l’originaria contestazione, gli imputati hanno
appositamente creato una società immobiliare (denominata “New

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Castel Holding”) a cui era intestato il conto corrente libanese per
ottenere l’accredito delle somme, simulando un corposo investimento
immobiliare all’estero ed introducendo nel territorio libanese
documentazione contraffatta attestante il trasferimento dei fondi. Sulla
base delle conversazioni intercettate, gli imputati, attraverso un ignoto
corrispondente, si attivavano presso la banca londinese per ottenere il
trasferimento telematico del modello MT 799 e del successivo modello

MT 103. Nella seconda fase dell’operazione – scrive la Corte d’appello
– accade che “… il modello MT 799 non viene trasmesso alla banca
libanese. Tabolacci, spinto dalle pressioni di S.S., procura una copia
del modello MT 799 … avverte Cherubini Orazio il quale, dopo aver fatto
visionare il documento a F.F., chiama A.A.
perché questi consegni la copia del documento alla banca libanese. A.A. si reca a Roma per ritirare personalmente il modello,
poi raggiunge Beirut per consegnare il modello alla banca libanese. Ciò
avviene con la intermediazione del corrispondente libanese Samir
Saba. L’avv. Samir Saba si reca in banca, dove consegna il documento.
Il funzionario della banca libanese effettua dei controlli, accertando che
il documento è contraffatto. Si comprende, da successive conversazioni
telefoniche, che il Samir Saba è stato tratto in arresto nel suo paese e
che l’operazione è andata a monte”.
3.1.2. Fermo quanto precede, nessun dubbio si pone sulla
correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale ritenuta nella
sentenza impugnata (v. pag. 33 della stessa) e sul ruolo assunto dal
ricorrente e, tantomeno, si possono porre questioni con riferimento ad
una pretesa modifica (asseritamente non consentita) dell’imputazione,
dal momento che si è in presenza di una descrizione del fatto già
ricompresa – nell’integralità di ogni accadimento sia con riferimento alle
condotte che all’evento – nei capi 2 e 3 della rubrica. Indiscussa la
garanzia del contraddittorio prevista dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6
CEDU, assicurata per tutti gli imputati dalla possibilità di contestare la
diversa definizione ritenuta dalla sentenza di appello mediante i
proposti ricorsi per cassazione, e parimenti l’assenza di un obbligo di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, attesa la sufficientemente
prevedibile ridefinibilità dell’accusa inizialmente formulata con una
nuova definizione giuridica del fatto che non ha comportato una
modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio e del computo della

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prescrizione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 23186 del 13/04/2016, Suffer,
Rv. 268995), rileva il Collegio come la correlazione tra accusa e
sentenza sia stata ampiamente garantita: dalla mancata innmutazione
della posizione soggettiva degli agenti; dalla mancanza di un
aggravamento della contestazione ritenuta e dall’assenza di concreta
incidenza negativa (peraltro, nemmeno dedotta) sulle possibili
strategie difensive (cfr., Sez. 3, n. 22296 del 09/03/23017, PG in proc.

Bavila, Rv. 269992).
3.1.3. Aspecifica è, inoltre, la censura, reiterata in modo
pedissequo, sulla ricorrenza della giurisdizione.
Come è noto, si afferma in giurisprudenza che, ai fini
dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati
commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato
si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in
senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminoso,
purchè lo stesso non si limiti ad un generico proposito privo di
concretezza e specificità, di commettere all’estero fatti delittuosi,
anche se poi ivi integralmente realizzati (Sez. 6, n. 56953 del
21/09/2017, PM in proc. Guerini e altri, Rv. 272220): nella fattispecie,
i giudici di appello hanno espressamente evidenziato come in Italia si
fosse svolta gran parte dell’azione criminosa, culminata nella
presentazione del documento alla banca libanese; e, sempre in Italia,
si fossero tenute tutte le riunioni tese a programmare ed attuare il
piano delinquenziale che è stato posto in essere. Condotte che, come
tali, sono andate ben oltre rispetto ad una generica ideazione di un
piano criminoso e ad una mera programmazione di possibili eventi
delinquenziali.
3.1.4. Anche con riferimento all’aggravante dell’art. 7 I. n.
203/1991, la motivazione si profila insindacabile, in presenza di
indiscussi adepti – a vario titolo e modo – al clan camorristico B.B.
(la cui “storica” esistenza è stata giudizialmente accertata) che hanno
agito al fine di apportare significativi vantaggi economici
all’organizzazione criminale: valutazione in fatto che non può essere
“rivisitata” in questa sede.
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

23

La Corte territoriale ha ampiamente chiarito come il B.B. sia
stato l’ideatore dell’operazione e, per raggiungere l’obiettivo criminoso
prefissato:
– ha avuto l’idea di ingaggiare dei soggetti esperti nel settore
informatico e nelle operazioni finanziarie internazionali;
-ha seguito, coordinato e programmato insieme al coimputato
F.F. tutte le operazioni, almeno sino a quando ha goduto dello stato

di libertà;
– dopo il suo arresto, il programma criminoso – nei termini da lui
precedentemente tracciati – è stato portato avanti dai “fedeli” adepti
S.S. e F.F. (vengono richiamate dal giudice di appello le
considerazioni esposte dal primo giudice nelle pag. 179 e ss. della
sentenza di primo grado).
Contributo che non può dirsi inesistente solo perché il reato è
rimasto alla fase del tentativo punibile: condotta – quella del B.B.
– che ha innestato un processo causale che non ha arrestato l’azione
dei concorrenti e che non ha spiegato alcun effetto impeditivo
sull’evento, conservando intatta la sua valenza causale finalizzata a
produrre conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione
(non verificatasi) del reato o alla configurazione (verificatasi) del
tentativo punibile.
3.3. Manifestamente infondato ed in parte aspecifico è il terzo
motivo.
La Corte territoriale evidenzia – con motivazione che, dopo aver
richiamato la sentenza di primo grado (pagg. 193 e ss.), opera una
trattazione autonoma che giustifica pienamente i propri assunti
decisionali ed i passaggi logici inferenziali che impongono quelle
conclusioni – come dalle numerose conversazioni intercettate (v., in
chiave emblematica, pagg. 37 e 38 della sentenza di appello) fossero
chiaramente emersi i rapporti tra R.A.(coordinatore e
referente del clan B.B. in Valle Caudina), R.R.  (sua
parente) e il ricorrente (marito della R.R.), finalizzati a realizzare
estorsioni nel Beneventano e ad accaparrarsi appalti in quei territori.
Contatti che si rendono ancora più “doverosi” allorquando B.B.
veniva colpito dapprima dalla misura dell’obbligo di
soggiorno e poi dalla detenzione carceraria, venendo in gioco la
necessità di “prendere in mano le redini del clan” al posto dello stesso

24

e di mantenere vivi i contatti con i sodali della provincia di Benevento
(F.F., S.S.): da qui l’evidenza di un rapporto
di totale subalternità di R.A. e di R.R. con
B.B. . In questo contesto s’inserisce – scrivono i giudici
di appello – “la vicenda riguardante la soc. Omnia Service, società
formalmente intestata a Cretella Salvatore e, di fatto, gestita da R.A.
(ndr., situazione – questa – non negata dalla stessa difesa),

longa manus di B.B.”: società il cui unico scopo, atteso
il contenuto dell’accordo tra R.A. e B.B., era
quello di consentire l’elusione delle disposizioni in materia di
prevenzione e, nel contempo, di appropriarsi del mercato dell’edilizia
attraverso l’accaparramento di appalti e la realizzazione di estorsioni in
danno degli imprenditori del settore.
Anche in questo caso il riferimento all’aggravante dell’art. 7 I. n.
203/1991 si profila insindacabile, risultando provato che la condotta anche tenuto conto dell’influenza evocativa dello “storico” nome
“B.B.” – fosse tesa ad affermare l’egemonia del clan nel territorio
della Valle Caudina-Valle Telesina.
Infine, non è possibile ritenere che il pregresso rigetto della
domanda cautelare potesse in qualche modo influire sulla pronuncia
nel giudizio di merito attesa la diversità non solo della fase e dell’ambito
della cognizione (necessariamente arricchito quello del processo non
fosse altro che per la successività temporale). Del resto, più volte la
giurisprudenza ha riconosciuto come nel rapporto tra giudizio cautelare
e decisione nel merito, le evidenti ragioni di certezza e razionalità del
sistema e la «funzione servente» che il procedimento cautelare ha
riguardo a quello di merito, rendono evidente come il primo non possa
porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto con
il secondo (cfr., Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv.
265544): di tal che, se la condanna intervenuta costituisce indiscussa
preclusione processuale ad una differente delibazione degli stessi fatti
(sia pure in conseguenza di una difforme valutazione in punto di diritto
circa l’utilizzabilità o meno delle prove) nel procedimento incidentale
de libertate (così, Sez. 2, n. 3173 del 19/12/2008 (dep. 2009), Di
Martino, Rv. 242474), ancor di più le precedenti valutazioni compiute
in sede cautelare si pongono come ininfluenti sulla decisione di merito,
la cui autonomia di giudizio rimane pienamente integra.

25

3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Nella determinazione della pena, i giudici di secondo grado hanno
valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ed hanno negato il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo
al grave contesto delinquenziale in cui sono maturate le condotte
delittuose, alla loro reiterazione, alla negativa personalità dell’imputato
e alla mancanza di segnali di risipiscenza.

3.4.1. Come è noto, con riferimento alla graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base,
in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze,
è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura
media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare
conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni
del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure
il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n.
36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
3.4.2. Di contro, la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta
illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688
del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

26

4. Ricorso nell’interesse di  S.S..
4.1. Il primo motivo è del tutto aspecifico.
Lo stesso reitera pedissequamente la censura sollevata in grado
di appello e sulla quale la Corte territoriale ha reso ampia ed
argomentata motivazione.
4.1.1. Osservano i giudici di secondo grado come il presente

procedimento (RG n. 13671/2015 NR) costituisca uno stralcio di altro
procedimento penale (RG n. 629666/2010 NR) e che l’ordinanza
cautelare emessa nel presente procedimento (n. 486/2014) contenga
ampio richiamo a quella (n. 354/2012) emessa nel procedimento da
cui è stato fatto lo stralcio.
Gli elementi di prova utilizzati dai giudici del presente
procedimento costituiscono, pertanto, patrimonio comune dei due
procedimenti, a ragione della loro comunanza di origine. Non si è
utilizzato, quindi, ai fini della decisione, materiale probatorio di
provenienza esclusiva di altro procedimento, né – a prescindere dal
materiale probatorio acquisito o comunque utilizzato – sono state fatte
confluire surrettiziamente nel presente procedimento le valutazioni
operate nella misura cautelare disposta in altro (formalmente distinto)
procedimento penale. Ne consegue che gli atti presenti nel fascicolo ed
utilizzati per la decisione nel disposto giudizio abbreviato (sulla cui
notoria efficacia sanante non appare necessario soffermarsi e sulla cui
originaria acquisizione – nel senso della loro confluenza prima della
richiesta di ammissione al rito speciale – non sono state sollevate
censure di sorta) hanno esclusivamente contenuto probatorio e sono
di acquisizione del tutto legittima, la cui duplicazione trova ragione e
giustificazione nella pregressa formale separazione dei procedimenti
necessitata dall’avvenuta definizione degli stessi con riti differenziati:
si è quindi totalmente al di fuori dal campo delle problematiche
giuridiche sollevate dal ricorrente in ordine alla natura dei mezzi di
prova.
4.1.2. Sulla vicinanza, sul ruolo e sul contributo all’associazione
camorristica resa dal S.S. v’è ampia motivazione, che ha evidenziato
– tra l’altro – come il S.S. (uomo di fiducia del boss) sia sempre vicino
anche fisicamente al B.B., che accompagna nei suoi
spostamenti territoriali finalizzati a mantenere vivi i propri rapporti con

27

gli imprenditori locali estorti o da estorcere (v. pagg. 16 e ss. della
sentenza impugnata). Inoltre al S.S., definito “braccio armato della
organizzazione”, risultano essere stati affidati “diversi e delicati compiti

nell’ambito dell’associazione”.
4.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il secondo
motivo.
Si è in presenza di censure in fatto che non tengono debitamente

in conto dell’esistenza di una sentenza c.d. doppia conforme di
responsabilità: le stesse, infatti, tendono, per la verità, ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione
diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio
convincimento.
Al riguardo, non va dimenticato che la complessiva struttura
argonnentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado,
che danno luogo a una c.d. doppia conforme, non possono che indurre
questo Collegio a ritenere che entrambi i giudici di merito abbiano
proceduto ad una valutazione critica e argomentata delle fonti di prova,
singolarmente passate in rassegna. In tal senso la giurisprudenza di
legittimità si è più volte espressa nel senso che, ai fini del controllo di
legittimità sul vizio di motivazione, l’impostazione della struttura
giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo
grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte
dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima
sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del
16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). L’integrazione tra le due
motivazioni si realizza non solo allorchè i giudici di secondo grado
abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti
alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della
decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello
non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a
prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella
decisione di primo grado (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,
A

28

Valerio, Rv. 252615, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio ed altri,
Rv. 257784).
Fermo quanto precede, con riferimento ai delitti-scopo (capi 3 e
6), ritiene il Collegio che la motivazione resa dai giudici di merito nei
due gradi di giudizio sia del tutto congrua e dimostri il pieno
coinvolgimento nei fatti da parte del ricorrente.
4.2.1. Sul capo 3, si rimanda alle considerazioni svolte nel

precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in
diritto, evidenziandosi solo come il S.S.(parimenti al F.F.) abbia
preso parte attiva alla realizzazione del piano e alla sua attuazione, lo
stesso, oltre ad essere presente alle riunioni organizzate presso lo
studio del F.F., si interessò in prima persona a fare pressioni sul
Tabolacci, come inequivocamente rivelato da diverse intercettazioni (v.
pag. 34 della sentenza impugnata).
4.2.2. Sul capo 6, parimenti, la sentenza d’appello è ben motivata .
(pagg. 13 e ss.), riconoscendosi come la conversazione ambientale
registrata nello studio del F.F. il 27/06/2012 rivelasse come gli astanti
(F.F., S.S. e tale Gianni) stessero discutendo di una pistola
(dimostrativa in senso rafforzativo del potere dell’organizzazione) ivi
materialmente portata da quest’ultimo per essere lì occultata e
riprelevata qualche giorno dopo.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
Assume il ricorrente come la mera frequentazione con soggetti
affiliati al sodalizio, per ragioni di amicizia, parentela o rapporti di affari
non sarebbe idonea a dimostrare l’appartenenza di un soggetto
all’associazione di tipo mafioso. Nella specie, l’imputato sarebbe stato
ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1, solo perché avrebbe
accompagnato il B.B. nel territorio beneventano quando costui era
sottoposto all’obbligo di dimora in Roma; sarebbe stato presente ad un
delicato incontro tra lo stesso B.B. e F.F.nello studio di
quest’ultimo; perché avrebbe collaborato con il B.B. nell’attività di
installazione di apparecchi automatici da gioco. Circostanze che si
assumono essere insufficienti ai fini della dimostrazione del reato in
contestazione.
Come è noto, si afferma in giurisprudenza che, in tema di
associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a
colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con

29

il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno
“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in
esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno
associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento
dei comuni fini criminosi (cfr., Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016,
Archinà, Rv. 267418).
Orbene, nella fattispecie, appare evidente come il S.S.(detto

anche “Bin Laden”), con la propria condotta (consistita nell’aver
accompagnato più volte il B.B. nelle zone del sannio-beneventano
per le finalità che si sono già esposte, viaggi durante i quali il B.B.
si rifugiava nei covi messi a disposizione da F.F. per
convocare le sue vittima, colloquiare con i suoi accoliti e mantenere
saldo il legame con il territorio sottoposto alla sua influenza) abbia
chiaramente dimostrato la sua disponibilità assoluta nei confronti del
clan, disponibilità ampiamente testimoniata dalla sua vicinanza con la
persona del capo: condotta che certamente ha apportato “un rilevante

contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della
consorteria”. Un vero e proprio “braccio armato” che, spesso, da un
ruolo meramente di presenza fisica, si trasforma in quello di “agente
attivo” (vedi vicenda della minaccia a mano armata di Danese Mario e
quella nella quale lo stesso sollecita il pagamento a Moccia Maria Luisa,
compagna del detenuto Russo Massimiliano, di somme di denaro a
titolo di mantenimento) rafforzando in maniera decisiva le finalità
delinquenziali dell’associazione.
4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Sulla censura non possono che ripetersi le considerazioni esposte
nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del con
considerato in diritto a cui si rimanda.
4.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo.
Sulla censura non possono che ripetersi le considerazioni esposte
nel precedente paragrafo 4.2.2. che precede ed a cui si rimanda,
evidenziandosi come nella fattispecie, atte-so il chiaro tenore della
intercettazione ambientale captata in data 27/06/2012 (v. pag. 14
della sentenza impugnata), non viene nemmeno in gioco il problema
dell’interpretazione del linguaggio criptico utilizzato di esclusiva
competenza del giudice di merito, con sottrazione del sindacato di
legittimità se esente da vuoti o salti logici motivazionali.

30

4.6. Il sesto motivo è, in parte, fondato, e, in altra parte,
manifestamente infondato.
Pacifico l’errore di calcolo commesso dalla Corte territoriale
nell’effettuare gli aumenti di pena per la continuazione. In proposito, si
legge nella sentenza di appello che si è partiti da una pena base di anni
tredici di reclusione per il più grave reato di cui all’art. 416 bis cod.
pen., pena che è stata aumentata ex art. 81 cod. pen. – per i capi 3

(come riqualificato) e 6 della rubrica – ad anni diciassette e mesi sei di
reclusione, per poi operare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
Nello specifico, si è precisato che l’aumento è stato determinato nella
misura di anni uno e mesi sei di reclusione per ciascun reato satellite:
conseguentemente, l’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sarebbe
dovuto essere pari a complessivi anni tre di reclusione. Viceversa, la
Corte territoriale, ha aumentato la pena ex art. 81 cod. pen. di
complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione, con un ingiustificato
aumento di un anno e sei mesi.
Ad emendare tale errore di calcolo può procedere la Suprema
Corte, rideterminando la pena finale nei confronti del S.S. nella
misura di anni dieci e mesi otto di reclusione, così determinata: pena
base, anni tredici di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen., a
complessivi anni sedici di reclusione, diminuita per il rito ad anni dieci
e mesi otto di reclusione.
La pena finale è conseguentemente inferiore a quella inflitta in
primo grado (anni undici di reclusione) e, conseguentemente, nessun
profilo di non consentita reformatio in peius viene a porsi.
La pena finale – ferma la sua modifica imposta dal predetto errore
di calcolo – nella misura correttamente determinata, risulta congrua e
giustificata dalle determinazioni assunte dai giudici di merito. Anche in
punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il decisum è
assistito da congrua e giustificata motivazione. Si rimanda sul punto
alle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. del
considerato in diritto.

5. Ricorsi nell’interesse di R.R..
Gli stessi sono fondati.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “… il
principio dell’unicità del diritto di impugnazione può essere invocato

31

quando diversi sono i titolari legittimati all’impugnazione del
provvedimento (per es. imputato e difensore) ma non certo nei casi in
cui il medesimo soggetto (ndr., come avvenuto nella fattispecie) abbia
frazionato le censure, ovviamente rispettando i termini per
l’impugnazione; modalità non espressamente prevista ma neppure
vietata dal codice di rito e la cui ritenuta inammissibilità potrebbe
gravemente limitare il diritto di impugnazione (soprattutto per”

l’imputato) cui non sarebbe consentito un più ampio dispiego delle
facoltà difensive …” (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, P.G.
in proc. Bartalini e altri, non massinnata sul punto).
Da qui la piena ammissibilità della proposizione, da parte del
soggetto legittimato, di distinte impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento che, nel rispetto dei termini previsti, deducano motivi
diversi anche nei confronti di parti diverse, dovendosi ritenere
intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi
nuovi (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) – sia pure nell’ambito delle
censure già proposte con i motivi principali – oltre il termine previsto
per l’impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte
legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di
impugnazione (v., ex multis, Sez. 5, n. 32388 del 11/05/2017, Sanna,
Rv. 270713).
Appare pertanto evidente come la sentenza impugnata abbia
violato l’art. 582 cod. proc. pen. nella parte in cui ha evocato il principio
della unicità del diritto di impugnazione, che nella fattispecie non può
trovare spazio di applicazione per la presenza di impugnazioni proposte
da un unico soggetto (il difensore) in assenza di decisione nel merito
da parte dell’autorità giudiziaria. Inoltre, giustificare la unicità
dell’impugnazione schermandosi dietro il disposto dell’art. 584 cod.
proc. pen. e valorizzando il solo dato letterale della norma che,
espresso al singolare, escluderebbe la proposizione di più atti di
impugnazione, integra la manifesta illogicità della motivazione ed è
comunque in contrasto con il più generale principio del
impugnationis.

favor

Ma la motivazione assunta dalla Corte territoriale

(secondo cui le censure contenute nel secondo atto di impugnazione
non potrebbero trasformarsi ed essere valutate quali motivi nuovi per
mancanza di espressa riserva in tal senso nell’atto di impugnazione
principale e perché le medesime svilupperebbero tematiche non

32

presenti nel primo atto di impugnazione) si pone anche in violazione
dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: questa norma, infatti, non
prevede che il deposito di motivi nuovi debba essere preannunciato con
riserva nei motivi principali (cosa che, peraltro, la difesa aveva fatto,
preannunciando nel primo atto di impugnazione il deposito di un
secondo atto); in ogni caso, dalla lettura dei due atti di appello, è
possibile evincere una connessione funzionale, in quanto i motivi

indicati nel secondo atto di appello depositato in data 30/09/2016
investivano i capi e i punti trattati con il primo atto di appello depositato
il 29/09/2016.
In ogni caso – come riconosciuto in fattispecie del tutto similare
in una recentissima pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 6, n.
13281 del 09/01/2018, Barbarino e altri) – l’atto non esaminato
possedeva comunque natura di memoria difensiva ex art. 121 cod.
proc. pen. e doveva essere necessariamente esaminato e valutato,
pena la nullità generale di cui all’art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc.
pen., atteso che, in mancanza, si potrebbe configurare, tra l’altro,
anche una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle
decisioni giudiziarie in riferimento al necessario vaglio deliberativo delle
questioni devolute con l’atto di impugnazione (in questo senso, v. Sez.
6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456).
Ne consegue la doverosità dell’annullamento della sentenza
pronunciata nei confronti di R.R. a in quanto assunta in
violazione dell’art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per omessa
valutazione dell’atto di appello depositato in data 30/09/2016.

6. Ricorso nell’interesse di C.C.
6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Invero, costituisce espressione di un consolidato indirizzo
interpretativo il principio per il quale non sussiste la violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all’art. 521 cod.
proc. pen., nella decisione con la quale l’imputato, rinviato a giudizio
per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per
concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia
stato sufficientemente enunciato nell’atto di imputazione e con la
sentenza l’imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto
materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il

33

concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma
distinte modalità della partecipazione criminosa (v. Sez. 6, n. 49820
del 05/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258138; Sez. 5, n. 21077 del
25/03/2004, Sciacca e altro, Rv. 229194; conf., Sez. 2, n. 12838 del
16/12/2002, dep. 2003, Bellofiore ed altri, Rv. 224879; e Sez. 6, n.
10457 del 11/07/2000, Aleci ed altri, Rv. 220534).
6.1.1. Alla luce di tale

regula iuris, è

da escludere la

configurabilità della denunciata violazione di legge nella decisione
adottata dai giudici di merito che, a fronte della contestazione della
partecipazione all’associazione di stampo camorristico, denominata
‘clan B.B.’, i cui affiliati si avvalevano della forza di intimidazione
e delle condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivante,
per commettere delitti contro la persona e contro il patrimonio, per
aggiudicarsi appalti pubblici nonché per acquisire il controllo delle locali
attività economiche, hanno ritenuto come l’imputato, pur senza aver
formalmente aderito a tale sodalizio criminale, avesse concorso da
esterno alla realizzazione dei relativi fini criminali, tenendo una
condotta assimilabile a quella degli altri partecipi, elementi dei cui
aspetti caratterizzanti il prevenuto aveva avuto piena conoscenza e in
ordine ai quali aveva avuto modo di esercitare appieno i propri diritti
di interlocuzione e di difesa.
6.1.2. Le valutazioni innanzi esposte, se servono a negare in
radice la configurabilità della denunciata violazione dell’art. 522 cod.
proc. pen., in quanto l’imputato non è stato condannato per fatti
ontologicamente diversi da oggetto di addebito, valgono pure ad
escludere la ricorrenza della lamentata violazione del principio di
corrispondenza tra contestazione e pronuncia, di cui all’art. 521 cod.
proc. pen., atteso che, in conformità con la consolidata giurisprudenza
di questa Corte, si è correttamente evidenziato come ai fini della
valutazione del rispetto della norma dettata da tale secondo articolo,
deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma
anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza
dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale
contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue
difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della
decisione (così, ex multis, Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e
altri, Rv. 254419).

34

6.1.3. Sotto altro profilo, deve, altresì, escludersi che la
riqualificazione giuridica dei fatti operata, nei termini innanzi esposti,
dal Tribunale di primo grado, con decisione confermata dalla Corte di
appello, abbia comportato la violazione del diritto all’equo processo, di
cui all’art. 6, par. 3, CEDU, che, nell’interpretazione datane dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, impone al giudice nazionale di rispettare
il principio del contraddittorio in ogni momento e in ogni fase del

processo penale, anche laddove si debba discutere della qualificazione
giuridica dei fatti addebitati: diritto all’equo processo e correlato
principio del contraddittorio che si assumono essere stati violati dal
Momento che la decisione di prime cure era stata adottata senza alcuna
preventiva interlocuzione con le parti e senza una compiuta
contestazione delle condotte delle quali l’imputato doveva essere
chiamato a rispondere.
In effetti la Corte costituzionale, fin dalle ben note sentenze
‘gemelle’ del 2007 (Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007), ha statuito
che, nel sistema delle fonti del nostro ordinamento, alle disposizioni
della CEDU debba essere assegnato un rango subcostituzionale di
‘norme interposte’, nel senso che, attraverso il ‘meccanismo’ di
adattamento previsto dall’art. 117, comma 1, Cost., esse integrano il
relativo precetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse
parametro di legittimità costituzionale delle altre norme
dell’ordinamento di fonte secondaria; ma, soprattutto, che il giudice
nazionale, nell’applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto
ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma
anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando tanto le
disposizioni formalmente cristallizzate nell’articolato della CEDU,
quanto le stesse norme come interpretate nelle sue sentenze dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo.
Tale criterio generale, che è nel contempo regola di ordine nel
sistema delle fonti e criterio di ermeneutica giuridica, ha già trovato
numerose attuazioni nella stessa giurisprudenza costituzionale (si
vedano, in particolare, Corte cost., n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost.,
n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost., n. 239, n. 311 e
n. 317 del 2009; Corte cost., n. 39 del 2008; v., in specie, Corte cost.,
n. 80 del 2011, che ha riaffermato e precisato la portata di quel criterio
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007). Più di

35

recente, la Consulta, nel tentativo di affinare quel ‘meccanismo di
adeguamento del diritto interno alle norme di fonte sovranazionale, ha
sì ribadito la validità del principio innanzi delineato, ma ne ha
puntualizzato la portata applicativa: chiarendo che la stessa Corte
costituzionale – e, dunque, anche il giudice comune chiamato ad
effettuare, in prima battuta, quella verifica di ‘compatibilità’ – non può
“sindacare l’interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di

Strasburgo [talchè] le norme della CEDU […] devono essere applicate
nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”,
ma può “valutare come ed in qual misura il prodotto
dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento
costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad
integrare il comma 1 dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango
nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di
interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui
questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza”; ai Giudici
delle leggi – così come ai giudici comuni – “compete, insomma, di
apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma
conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di
apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle
peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è
destinata a inserirsi” (così in Corte cost., n. 236 del 2011; v. anche,
Corte cost., n. 303 del 2011).
6.1.4. In altri termini, il giudice nazionale – lungi dall’essere
vincolato a conformarsi al risultato dell’esegesi ‘autentica’ operata dalla
Corte europea, obbligo la cui conformità al principio dell’art. 101,
comma 2, Cost., in base al quale i giudici sono soggetti solo alla legge,
si sarebbe potuta mettere in discussione – può a sua volta interpretare
la norma della CEDU, con l’unico limite di rispettare la sostanza delle
indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo.
Così, se i giudici di merito dispongono – quando il diritto
dell’imputato di essere informato della natura e del motivo dell’accusa
ai fini della preparazione della propria difesa è riconosciuto nel diritto
interno – della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati
regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che l’imputato abbia avuto
l’opportunità di esercitare i propri diritti di difesa su questo punto in
maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che lo stesso venga

36

informato in tempo utile non solo del motivo dell’accusa, cioè dei fatti
materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si fonda l’accusa, ma
anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali
fatti (v. Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974).
6.1.5. Passando velocemente in rassegna gli altri precedenti della
giurisprudenza di legittimità, bisogna prendere atto come questa
Suprema Corte si sia uniformata ai dicta della Corte costituzionale e

alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
sforzandosi di appurare, volta per volta, quali fossero stati, nella
sostanza, gli effetti della intervenuta riqualificazione e se le ragioni
della difesa fossero state o meno effettivamente pregiudicate.
Così, tenendo presente la fattispecie in esame, deve essere
ribadito che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa
definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando
venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata
all’esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d’appello
l’imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa,
richiedendo una sua rivalutazione e l’acquisizione di integrazioni
probatorie utili a smentirne il fondamento (Sez. 6, n. 10093 del
14/02/2012, Vinci, Rv. 251961) e che non viola il principio di
correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto
operata per la prima volta dal giudice di secondo grado, qualora
l’imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per
cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio
diritto al contraddittorio (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo, Rv.
254055; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21170 del 07/05/2013, Maiuri,
Rv. 255735).
6.1.6. Alla luce di tali condivisibili criteri, va escluso che, nella
fattispecie, la sentenza gravata abbia comportato una insanabile
violazione del diritto dell’imputato all’equo processo. E ciò, non tanto e
non solo perchè la riqualificazione giuridica delle condotte ritenute non
ha avuto effetti sfavorevoli per il prevenuto, in termini di sanzione
irrogabile o di calcolo del termine di prescrizione; ma soprattutto
perché il prevenuto è stato posto in condizioni di interloquire
pienamente su quella scelta del Tribunale di primo grado dapprima con
l’atto di appello e poi, ancora, con il ricorso per cassazione: dunque,
per l’odierno ricorrente, la riqualificazione giuridica dei fatti di causa

37

“O

operata dai giudici di merito non è stata affatto una ‘sorpresa’, cioè una
situazione rispetto alla quale non gli sarebbe stato consentito di
adeguatamente interloquire.
6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Rileva preliminarmente il Collegio come l’odierna produzione
documentale effettuata nel corso della discussione dalla difesa del
ricorrente consistente in uno stralcio di provvedimento giudiziario non

munito dell’attestazione di conformità all’originale, da cui non si evince
l’autorità emittente bensì solo la data di pronuncia (21/12/2016) e
quella di deposito (18/05/2017), non sia né scrutinabile né,
tantomeno, utilizzabile ai fini della decisione sotto diversi profili. Il
primo – ed assorbente – è quello che il documento risulta
assolutamente incompleto e, in quanto tale, privo di qualsiasi positiva
utilizzazione processuale;

ad abundantiam,

perché lo stesso

sembrerebbe comunque destinato ad evidenziare situazioni di fatto
comunque non consentite in sede di legittimità; inoltre, lo stesso, vista
la data di formazione e di deposito, ben poteva essere prodotto in sede
di merito e sottoposto alla cognizione di quei giudici (la sentenza di
appello è, come si è visto, del 23/05/2017).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la giurisprudenza
di legittimità abbia, a più riprese, riconosciuto ed affermato che, ai fini
della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità
del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storiconaturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi
elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo
alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr., Sez. 4, n. 3315
del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223; nello stesso senso,
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263543).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la
richiesta di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649, comma 2 cod.
proc. pen., evidenziando come “le due contestazioni hanno riguardo a
fatti che si sono svolti in territori diversi con la compartecipazione di
persone che non coincidono”, aggiungendo altresì, a conferma della
valutazione di “diversità” dei fatti storici che si assumono identici, che,
la condotta del C.C. nell’ambito del presente giudizio, fosse “tesa
a rafforzare l’associazione del clan B.B. operante nella Valle
Caudina, nella zona di Montesarchio e luoghi limitrofi”:

trattasi di

38

gr,

motivazione in fatto, non manifestamente illogica e, come tale,
insindacabile nella presente sede di legittimità.
6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
All’imputato è stato contestato di aver partecipato, nella
consapevolezza della rilevanza causale del suo apporto,
all’associazione camorristica “clan B.B.”, con il ruolo di tenere la
cassa del clan attraverso le società gestite per conto di B.B.

. E’ stato acclarato che il C.C. godesse della piena ed
incondizionata fiducia del capo clan; che lo stesso avesse rapporti
anche con altro sodale dell’organizzazione S.S.; che fosse
cointeressato alla gestione delle slot machine unitamente al B.B.,
con il quale era in rapporti di affari; che avesse un’utenza dedicata alle
sue corrispondenze telefoniche con il capo clan.
Nella sentenza impugnata, gli elementi probatori a sostegno di
queste conclusioni, fermi i richiami alla pronuncia di primo grado, si
rinvengono nelle pagg. 54 e 55, ove si ricorda come “la partecipazione
alla vita di un sodalizio criminale di tipo mafioso nella forma
con corsuale non deve necessariamente esplicarsi attraverso la
realizzazione di attività puramente criminose, ben potendo essere
realizzata attraverso condotte che rientrano nelle normali attività di
vita quotidiana e lavorativa”: da qui la sostanziale irrilevanza della
natura lecita dell’attività commerciale prestata (che ben può essere
“utilizzata” – come nella fattispecie – per mostrare un “volto pulito” o
insospettabile) e la neutralità del dato rappresentato della misura
(bassa) degli introiti realizzati con la stessa.

7. Ricorso nell’interesse di F.F..
7.1. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il primo
motivo.
Ferme le valutazioni già esposte in punto esistenza e
caratteristiche del clan camorristico facente capo al B.B., evidenzia
il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato che proprio il
ricorrente F.F., nel corso dei lunghi colloqui intercettati, abbia
disvelato la storia della famiglia B.B., del suo capostipite e della
metodologia mafiosa con cui la stessa operava (v. pag. 18 e ss. della
sentenza impugnata). La conoscenza approfondita del B.B. e del
suo clan (“ad Avellino comandano proprio loro …”), la intensità dei suoi

39

1

rapporti con lo stesso B.B. (di cui è ben a conoscenza
della misura cautelare al medesimo imposta e delle prescrizioni ad essa
connesse) ma, soprattutto, la sua dichiarata e manifestata “messa a
disposizione” incondizionata (che si estende anche alla moglie del
B.B., R.R.), emerge con chiarezza da tutte le indagini
di polizia giudiziaria condotte ed acquisite agli atti. Si legge nella
sentenza di appello: “… si è accertato che F.F., in ben quattro

occasioni, ha offerto a B.B.alcuni locali di sua proprietà,

.4

perché ivi si svolgessero degli riservati. La natura di questi
incontri … era ben nota al F.F., come si ricava da una
conversazione intercorsa tra F.F.e B.B.. Si tratta della
conversazione n. 11459 del 29.9.2011 h. 16.13 registrata
nell’abitazione romana di F.F. . B.B.chiede
all’imputato, di mettergli a disposizione un luogo riservato. F.F.
propone lo studio, ma B.B. rifiuta, rappresentando che sarebbe più
opportuno un luogo isolato, come una masseria. Quindi F.F. chiede
informazioni sulla tipologia di incontri da fare e B.B. gli risponde
che deve chiamare soggetti recalcitranti .. A queste
circostanze, che sarebbero da sole sufficienti per poter affermare
l’intraneità di F.F. nel sodalizio in esame, se ne aggiungono numerose
altre, tutte di indubbio valore ed univocamente conducenti alla
responsabilità dell’imputato …”.
Per il resto, rimane solo da evidenziare un profilo di assoluta
genericità del motivo di ricorso, caratterizzato esclusivamente da
affermazioni apodittiche nelle quali si lamenta la mancata presa in
considerazione e la conseguente non motivata valutazione di implicita
irrilevanza di elementi addotti dalla difesa senza che neppure siano
stati indicati a questa Suprema Corte ed in modo specifico in che cosa
sarebbero consistiti tali elementi.
7.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
In sentenza di appello, si attribuisce altresì al F.F.:
a) di essersi attivato su richiesta del S.S., per far arrivare a
Moccia Maria Luisa, compagna del detenuto Russo Massimiliano, le
somme del mantenimento;
b) di aver procurato a B.B.schede telefoniche
anonime affinchè quest’ultimo potesse curare i suoi affari al telefono;

40

c) di aver mostrato totale ammirazione nei confronti del capo clan
e fedele adesione al suo operato;
d) di essersi prestato a tenere in deposito una pistola su incarico
di S.S. e di tale Gianni;
e)

di essersi prestato, all’arresto del capo clan, di cercare

contratti di fornitura di energia elettrica per R.R.;
f) di aver risolto questioni varie, negli affari e nella vita privata,

ricorrendo all’aiuto dell’organizzazione.
Lamenta la difesa che tutte queste circostanze non fossero mai
state espressamente contestate, con conseguente difetto di
correlazione tra accusa e sentenza per averle ritenute, anche solo a
contorno, come prova dei fatti contestati.
Rileva il Collegio come la Corte territoriale abbia affermato che le
circostanze di cui sopra, non necessarie per fondare la pronuncia di
penale responsabilità sulla base degli altri elementi già esistenti,
abbiano assunto un indubbio valore univoco in chiave accusatoria.
Evidenzia il Collegio come, sulla base del risalente ma consolidato
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del
riconoscimento di un soggetto come partecipe ad un’associazione di
tipo mafioso non è necessario che allo stesso siano stati contestati reati
fine ovvero condotte che potrebbero costituire autonomi ulteriore reati
rientranti nel programma della medesima associazione, né occorre la
prova che egli abbia personalmente posto in essere specifiche attività
di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sua aggregazione
e messa a disposizione di un’organizzazione le cui obiettive
caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell’art. 416
bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211897).
Se, in particolare, si è affermato non sussistere la violazione del
principio di correlazione tra l’imputazione associativa contestata e la
sentenza, di cui all’art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui, essendo la
partecipazione dell’imputato al sodalizio di tipo mafioso desunta dal
concreto contributo dallo stesso apportato alla vita e al rafforzamento
della compagine criminosa, e configurando quel contributo
un’autonoma fattispecie criminosa, questa non abbia formato oggetto
di specifica imputazione, poiché il soggetto resta giudicabile e
condannabile solo per il reato mezzo ritualmente contestato (cfr., Sez.
1, n. 52525 del 04/07/2014, Bonvissuto e altri, Rv. 261455),

41

tantomeno è possibile ritenere la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
in ipotesi – quale la presente – in cui le ulteriori condotte (una delle
quali, voce sub d, contestata come reato autonomo, qualche altra vedi voce sub e – in sé considerata inidonea a fornire la prova della
partecipazione al sodalizio) sono state esplicitate a mero titolo di
dimostrazione (se non addirittura di semplice esemplificazione) del
grado e del livello di intraneità.

7.3. Manifestamente infondato ed evocativo di non consentite
censure in fatto è il terzo motivo.
Come già evidenziato in premessa, secondo il costante
insegnamento di questa Suprema Corte, esule dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402
del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207 .944; Sez. 4, n. 4842 del
02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
L’articolazione delle censure prospettate nel proposto motivo
tende, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Con riferimento, infine, all’aggravante della disponibilità di armi
da parte dell’associazione si è in presenza di motivazione del tutto
congrua e priva di vizi logico-giuridici, tenendo presente che, secondo
il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di associazione
di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza
aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l’esatta
individuazione delle armi stessé, ma è sufficiente l’accertamento, in
fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai
fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle
intercettazioni (da ultimo, Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, P.C. in
proc. Macrì ed altri, Rv. 271743).
La medesima giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la
circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416
bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe

42

che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il
possesso di armi da parte degli associati, per l’accertamento del quale
ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti
di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che
detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti – quali fatti di
sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari,
intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti – di cui il giudice, come

avvenuto nella fattispecie, deve specificamente dare conto nella
motivazione del provvedimento (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 7392 del
12/09/2017, dep. 2018, Di Majo e altro, Rv. 272403).
7.4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quarto
motivo.
Con lo stesso si reitera una censura disattesa con congrua e
giustificata motivazione dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha
espressamente riconosciuto come nelle attività poste in essere dal
F.F. fosse chiarissima la piena adesione prestata al programma
dell’organizzazione criminale, in quanto lo stesso “non ha offerto un
rifugio al B.B. ma si è adoperato per trovare delle
… dove svolgere riunioni con sodali e incontri con
soggetti sottoposti ad estorsione”: trattasi di condotte ben diverse da
quelle che formano oggetto della previsione normativa di cui all’art.
418 cod. pen.
7.5. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è anche il
quinto motivo.
La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di
vizi logico-giuridici con la quale il ricorrente omette di confrontarsi,
esclude l’ipotesi di un concorso esterno in associazione mafiosa,
riconoscendo come il F.F. si fosse “attivato in ogni modo per garantire
al clan, la possibilità di operare ed affermare la sua supremazia nelle
attività illecite cui essa era dedita, mostrando una disponibilità
incondizionata nei confronti del capo clan, della moglie e
dell’organizzazione intera. Egli ha manifestato di essere in rapporto di
stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organico capeggiato
da B.B.e dalla moglie. Né può validamente sostenersi
che F.F. fosse una vittima di quest’ultimo. Nelle conversazioni
registrate, il F.F. dimostra di non nutrire alcun timore nei confronti del
capo clan. Al contrario, egli colloquia con lui e con la moglie R.R.

43

Annamaria che si era sostituita al marito nella direzione del clan,
ponendosi su un piano paritario “.
7.6. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il sesto
motivo.
Sul capo 3, si rimanda – in premessa – a tutte le considerazioni
svolte nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del
considerato in diritto, evidenziandosi solo come il F.F.(parimenti al

S.S.) abbia preso parte attiva alla realizzazione del piano e alla sua
attuazione, come inequivocamente rivelato da diverse intercettazioni
(v. pag. 34 della sentenza impugnata).
Come già detto in precedenza, nessun dubbio sussiste, inoltre,
sulla qualificazione giuridica del fatto in tentata truffa, avendo gli
imputati compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre
in errore l’istituto bancario libanese attraverso la creazione di una
situazione artificiosa, consistita:
-nel realizzare le apparenze di un consistente investimento
immobiliare;
– nel creare all’estero una società avente tale scopo;
-nell’aprire un conto corrente intestato alla società immobiliare
presso la banca del Libano;
– nel presentare un modello MT 799 presso la sede della banca
libanese, attraverso il loro rappresentante locale, tale avv. Samir Saba.
Scrivono i giudici di secondo grado: “la presentazione della copia
del modello MT 799 aveva lo scopo di indurre l’istituto bancario ad
accreditare i fondi sul conto corrente e, come emerge pure dalle
conversazioni intercettate, a riconoscere un’anticipazione sulle somme
da trasferire … Io spossessamento avrebbe avuto luogo con la
partecipazione della stessa persona offesa la quale, indotta in errore
dalle condizioni ingannevoli che avevano creato gli imputati, ove non
si fosse accorta della falsità dell’atto, cosa che sarebbe potuta accadere
ove il funzionario fosse stato meno zelante, avrebbe corrisposto
effettivamente le somme in questione …”.
Con queste logiche e consequenziali conclusioni il ricorrente anche in questo caso – non si confronta, preferendo insistere sulle
proprie censure e finendo inevitabilmente per scivolare sul terreno
dell’aspecificità.
7.7. Manifestamente infondato è il settimo motivo.

44

Si è in presenza di una condotta concorsuale in cui ciascun correo
ha fornito un proprio autonomo contributo causale, con consequenziale
irrilevanza della materialità di ogni singola condotta facente parte di un
comune ed unitario disegno criminoso preventivamente progettato,
condiviso ed attuato.
8. Alla pronuncia consegue:
-l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di R.R.

d’appello di Napoli;
– la rideterminazione della pena irrogata nei confronti di S.S.
che si quantifica nella misura di anni dieci e mesi otto di
reclusione;
– la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso presentato
nell’interesse di S.S.;
-la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di
B.B., C.C. e F.F.che, per il
disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla Cassa
delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dai rispettivi
ricorsi

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di R.R. con
rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di
Napoli.
Ridetermina la pena irrogata nei confronti di S.S.che
quantifica nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione; dichiara
inammissibile nel resto il ricorso presentato nell’interesse di
S.S..
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di B.B.
, C.C. e F.F.che condanna al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/04/2018

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO

GI

TALLEVI

Annamaria con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte

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