Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29247 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29247 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHERNI HOUSSEM EDDINE N. IL 17/08/1991
REZAG MARWAN N. IL 07/01/1993
avverso la sentenza n. 10416/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Padova ha
applicato agli imputati, a norma degli artt. 444 ss. c.p.p., su richiesta delle
parti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, unificati dal vincolo della
continuazione, la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di
multa ciascuno.
Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità (in
difetto dell’indicazione del capo o punto della sentenza affetto dal vizio
denunciato, e comunque di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati,
o mal considerati), e, comunque, manifestamente infondati, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto
tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’imputato. Tale
pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al
giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere
di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un.,
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

cassazione, entrambi lamentando il mancato proscioglimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Presidente

Il Com onente estensore

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