Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29247 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29247 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIETI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
COMMISSARIO DELEGATO PER IL BACINO ATERNO
nei confronti di:
DI PAOLO CAMILLO N. IL 23/11/1944
AGUGGIA MAURILIO N. IL 16/09/1935
SANTAMATO VINCENZO N. IL 04/08/1951
ANGIOLINI GUIDO N. IL 23/08/1932
COGLIATI CARLO N. IL 16/08/1938
SABATINI NICOLA N. IL 05/03/1926
ALLEVA DOMENICO ANGELO N. IL 28/07/1938
SANTINI NAZZARENO N. IL 10/10/1934
GUARRACINO LUIGI N. IL 29/02/1956
MORELLI GIANCARLO N. IL 18/05/1949
QUAGLIA GIUSEPPE N. IL 20/11/1945
VASSALLO CARLO N. IL 02/08/1948
FURLANI LUIGI N. IL 10/06/1948
MASOTTI ALESSANDRO N. IL 07/01/1939
PARODI BRUNO N. IL 20/02/1943
MOLINARI MAURO N. IL 04/03/1950
CAPOGROSSO LEONARDO N. IL 30/12/1939
PIAZZARDI MAURIZIO N. IL 05/02/1971
BONCORAGLIO SALVATORE N. IL 30/07/1943
inoltre:
DI PAOLO CAMILLO N. IL 23/11/1944
AGUGGIA MAURILIO N. IL 16/09/1935
SANTAMATO VINCENZO N. IL 04/08/1951
ANGIOLINI GUIDO N. IL 23/08/1932
COGLIATI CARLO N. IL 16/08/1938
SABATINI NICOLA N. IL 05/03/1926

Data Udienza: 18/03/2016

ALLEVA DOMENICO ANGELO N. IL 28/07/1938
SANTINI NAZZARENO N. IL 10/10/1934
MORELLI GIANCARLO N. IL 18/05/1949
QUAGLIA GIUSEPPE N. IL 20/11/1945
VASSALLO CARLO N. IL 02/08/1948
FURLANI LUIGI N. IL 10/06/1948
MASOTTI ALESSANDRO N. IL 07/01/1939
PARODI BRUNO N. IL 20/02/1943
MOLINARI MAURO N. IL 04/03/1950
CAPOGROSSO LEONARDO N. IL 30/12/1939
BONCORAGLIO SALVATORE N. IL 30/07/1943

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per ,e‘ a ti t,Luate. 1.4„;
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avverso la sentenza n. 2/2013 CORTE ASSISE di CHIETI, del
19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 19.12.2014, la Corte di Assise di Chieti, in esito a giudizio
abbreviato, assolveva DI PAOLO Camillo, AGUGGIA Maurilio, SANTAMATO Vincenzo, ANGIOLINI
Guido, COGLIATI Carlo, SABATINI Nicola, ALLEVA Domenico, SANTINI Nazzareno,
GUARRACINO Luigi, MORELLI Giancarlo, QUAGLIA Giuseppe, VASSALLO Carlo, FURLANI Luigi,
MASOTTI Alessandro, PARODI Bruno, MOLINARI Mauro, CAPOGROSSO Leonardo, PIAZZARDI

della rubrica “perché il fatto non sussiste” e, previa derubricazione del reato contestato sub B)
in quello di disastro colposo ex art. 449 c.p., dichiarava non doversi procedere nei loro
confronti per intervenuta prescrizione.
2. Con riferimento alla posizione di tutti gli imputati, ad eccezione del solo PIAZZARDI
(per il quale fu richiesta sentenza di assoluzione), i Pubblici Ministeri della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara (i sostituti procuratori BELLELLI e SANTINI)
proponevano ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 c.p.p., deducendo:
– con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto
dell’art. 439 c.p. per asserita inesistenza della condotta di avvelenamento doloso di acque
destinate alla pubblica alimentazione;
– con il secondo motivo di ricorso, falsa applicazione di legge in materia di dolo (art. 42
c.p.) in riferimento alla consumazione del delitto di cui all’art. 439 c.p.;
– con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione della legge penale quanto alla
difettosa individuazione dei criteri connotativi dell’evento di pericolo concreto;
– con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione della norma penale di cui all’art.
434, comma 2, c.p. con riferimento alla ritenuta inesistenza del dolo intenzionale dell’illecito;
– con il quinto motivo, violazione e falsa applicazione della norma penale di cui all’art.
434, comma 2, c.p. quanto all’elemento consumativo del reato e alla individuazione del

dies a

quo della prescrizione.

3. Proponeva ricorso per cassazione l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse
delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Commissario delegato per il bacino dell’Aterno e la Regione Abruzzo:
– in primo luogo, contestando la qualificazione del reato di cui all’art. 439 c.p. come
reato di pericolo concreto, posto che la giurisprudenza e la dottrina dominanti ritengono che la
fattispecie vada inquadrata in quelle di pericolo astratto, in considerazione della mancata
previsione, tra gli elementi costitutivi del reato, del pericolo per l’incolumità pubblica;
– in secondo luogo, facendo propri i motivi di ricorso dei PP. MM ..

4. Proponevano ricorso, tramite i rispettivi difensori, diciassette imputati su diciannove
(con la esclusione di GUARRACINO Luigi e PIAZZARDI Maurizio), denunciando:
2

Maurizio e BONCORAGLIO Salvatore dal reato di cui all’art. 439 c.p. loro ascritto al capo A)

- con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 434
e 449 c.p.;
– con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta
sussistenza, in capo agli imputati, dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art. 449
c.p.;
– con il terzo motivo, vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza, in capo agli
imputati, di un obbligo di attivarsi.

declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Pescara.
Assumevano i difensori degli imputati che i Pubblici Ministeri ricorrenti avessero
formalmente richiesto l’intervento diretto di questa Corte, ai sensi dell’art. 569 c.p.p.,
adducendo una pluralità di asseriti errori di diritto penale sostanziale quali altrettante maschere
di censure viceversa attinenti nella loro reale sostanza alla “mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione” e che come tali non potevano che essere del tutto
estranee al giudizio di legittimità a seguito del ricorso per saltum, quando non addirittura
valutazioni di mero fatto, anch’esse,

a fortiori,

escluse dalla cognizione del Giudice di

legittimità.
Nella parte conclusiva della memoria i difensori chiedevano, nell’ipotesi di ritenuta
ammissibilità del ricorso dei PP.MM . e di eventuale sentenza di annullamento con rinvio, di
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 569, comma 4, c.p.p., in relazione agli
art. 3 e 24 Cost., in quanto i propri assistiti si sarebbero venuti a trovare nella singolare
situazione di dover essere giudicati da una Corte di merito la cui cognizione sarebbe stata
limitata dai principi di diritto enunciati in sede di legittimità, senza aver potuto beneficiare dei
due gradi previsti ordinariamente dal codice di rito.

5. Infine, l’imputato PIAZZARDI Maurizio chiedeva a questa Corte che, preso atto della
insussistenza di alcuna impugnazione nei suoi confronti da parte dei PP.MM . (che avevano
chiesto la sua assoluzione nel giudizio di primo grado) o delle parti civili (che hanno rinunciato
al ricorso relativo alla sua posizione), venisse dichiarata l’irrevocabilità della sentenza
impugnata, fatti salvi, eventualmente, gli effetti estensivi dell’impugnazione di cui all’art. 587
c.p.p. nell’ipotesi di accoglimento del ricorso proposto nell’interesse degli altri imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi del P.M. e delle parti civili vanno convertiti in appello.
2. Va ricordato, in via preliminare, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 26 del
2007, è stata dichiarata la illegittimità dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, “nella
parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il Pubblico
3

4.1. In data 1.3.2016 veniva depositata memoria difensiva a sostegno della richiesta di

Ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva”.
Pertanto, la decisione impugnata deve qualificarsi come sentenza appellabile e, di
conseguenza, il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero va qualificato come
ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 c.p.p..
Ciò posto, va rimarcato che, qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria,
ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare

dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, quindi, ad onta della formale
qualificazione delle censure in termini di violazione di legge, il contenuto delle stesse le riveli
come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine a una questione di mero fatto, il
ricorso appare, nella sostanza, proposto ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. e
va convertito in appello (Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, P.G. in proc. Di Rubba, Rv. 258193).
Ed invero, il ricorso per cassazione esperito omisso medio non tollera la proposizione di
censure pertinenti all’assetto della motivazione e all’interpretazione del materiale probatorio
per l’espresso disposto normativo di cui all’art. 569, comma 3, c.p.p.

(“La disposizione del

comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali
casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello”); ciò, per l’ovvia e razionale
considerazione che l’accoglimento del ricorso che “salti” l’appello per vizi di motivazione prelude
ad un annullamento con rinvio per lo svolgimento di un nuovo giudizio (ri)valutativo delle
emergenze processuali e della loro effettualità dimostrativa della colpevolezza o meno
dell’imputato; un giudizio, per l’appunto, di merito, il cui mezzo introduttivo più connaturale è
l’appello, che diverrebbe ultroneo e contrario ad esigenze di economia processuale eludere o
evitare per saltum (Sez. 6, n. 19229 del 21/4/2008, P.M. in proc. Cecchini, n.m.).
3. Nel caso in esame, risulta ex actis che il P.M. ricorrente, globi() la formale deduzione
di vizi di violazione di legge, haTratto valere vizi che attengono, sotto l’aspetto della linearità e
coerenza decisorie, al merito fattuale della regiudicanda e, dunque, alla logicità della
motivazione, in una all’inadeguato vaglio delle fonti di prova, come inequivocabilmente fatto
palese almeno dal secondo motivo di ricorso (vedi, soprattutto, le riflessioni controfattuali
scaturite dall’applicazione della prima formula di Frank, alle pagg. 44 ss. del ricorso).
4. Identiche considerazioni valgono per il ricorso per saltum delle parti civili (che
recepisce integralmente gli argomenti del ricorso del P.M. e riproduce, perciò, gli stessi vizi di
motivazione), dal momento che, anche dopo le modificazioni introdotte dall’art. 6 della legge
20 febbraio 2006 n. 46 all’art. 576 c.p.p., la parte civile ha conservato la facoltà di proporre
appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata
nel giudizio di primo grado.

4

la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di

5. In conclusione, per le esposte ragioni, entrambi i ricorsi per saltum vanno convertiti
in appello.
6.

Il ricorso degli imputati per cassazione, costituente l’unico strumento a loro

disposizione per impugnare la sentenza di proscioglimento resa in esito a giudizio abbreviato,
segue la stessa sorte, a mente dell’art. 580 c.p.p..
Vale la pena ricordare, al riguardo, che questa Corte ha più volte ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 580 c.p.p.,

E’ stato condivisibilmente affermato che la disposizione che impone, nell’ipotesi
considerata, la conversione del ricorso per cassazione in appello è tutt’altro che irragionevole,
avendo lo scopo di evitare la molteplicità di giudizi sulle stesse questioni e si ispira,
palesemente, non solo a criteri di economia e concentrazione processuale, ma anche alla
finalità di evitare giudicati contrastanti. E’ stato, inoltre, osservato che la norma non comporta
alcuna lesione del diritto di difesa, essendo pienamente garantito tale diritto nel giudizio di
appello al quale l’imputato partecipa anche nel caso in cui, come nella specie, sia convertito il
ricorso del Pubblico Ministero, né implica una violazione del principio alla sottoposizione del
giudice naturale, perché la disposizione diviene operativa in virtù di un criterio prestabilito dalla
legge (Sez. 6, n. 13294 del 4/10/1999, Artuso L e altri, Rv. 214895).
7. Per coerenza processuale, anche la separata posizione dell’imputato PIAZZARDI va
demandata alla valutazione dei Giudici di appello.

P.Q.M.

Converte i proposti ricorsi in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Assise di Appello dell’Aquila.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

per ipotizzato contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost..

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