Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29244 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29244 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IDGHOSA MONDAY N. IL 09/01/1983
IDUDU KINGSLEY N. IL 23/12/1989
avverso la sentenza n. 17/2014 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 29/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
tRe. Olt
che ha concluso per

j4.9._

)G coro.; i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 08/03/2016

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Le decisioni di merito emesse dal GUP del Tribunale di Bari in data 11 luglio
2013 e dalla Corte di Assise d’Appello di Bari in data 29 dicembre 2014 hanno
ritenuto Idghosa Monday e Idudu Kingsley responsabili dei delitti di :
– omicidio volontario commesso a scopo di rapina in danno di Montrone
Francesco Saverio, pluriaggravato (come descritto a capo A della rubrica) ;
– rapina aggravata in danno di Montrone Francesco Saverio (fatto descritto al

– rapina aggravata in danno di Abdin 3ainal (fatto descritto al capo C) ;
– porto ingiustificato di un coltello e una mannaia (capo D).
Le condotte concorsuali risultano contestate come avvenute in Bari il 13 ottobre
2011 e sono state unificate nella decisione di primo grado ai sensi dell’art. 81
cpv. cod.pen., con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti
alle ritenute aggravanti.
La Corte di secondo grado ha esclusivamente provveduto ad una rettifica della
determinazione della pena, nel modo che segue :
– la pena base per il reato più grave di cui al capo A, data la equivalenza delle
circostanze, è stata determinata in anni ventiquattro di reclusione per ciascuno
degli imputati, con aumento complessivo di anni quattro per l’incidenza dei reati
satellite, così pervenendo ad anni ventotto, ridotti per la scelta del rito ad anni
diociotto e mesi otto di reclusione ciascuno.
1.1 Quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla identificazione degli imputati
Idghosa Monday e Idudu Kingsley quali autori dell’omicidio e delle due rapine
commesse con uso delle armi bianche prima indicate, la decisione di primo grado
ha esposto in modo ampio e dettagliato le emergenze istruttorie.
In sintesi, i distinti episodi delittuosi (il primo in danno del Montrone e il secondo
in danno del Abdin) risultano avvenuti in rapida sequenza tra le ore 1.30 e le ore
2.30 del 13 ottobre 2011 nella città di Bari, sulla pubblica via.
La prima vittima, colpita in regione scapolare destra con uno strumento da punta
e taglio era un soggetto senza fissa dimora che trovava abituale rifugio in dei
giardini pubblici siti in piazza Aldo Moro; il secondo soggetto risulta aver subìto
esclusivamente la rapina di oggetti e valori.
Idudu Kingsley veniva tratto in arresto in quasi flagranza in rapporto al secondo
episodio perchè inseguito, dopo la rapina in danno di Abdin, da militari della
guardia di finanza.
A seguito delle prime verifiche investigative e delle stesse dichiarazioni del
fermato veniva rintracciato poco dopo, presso l’abitazione dell’ Idudu, Idghosa
Monday.
2

capo B) ;

Nei confronti dei due soggetti, di nazionalità nigeriana, sono stati raccolti
elementi sia di natura testimoniale (riconoscimento da parte della seconda
vittima, corrispondenza con la descrizione operata dai testi del primo episodio)
che di natura logica e tecnica (possesso di oggetti appartenuti alla prima vittima,
risultanze delle indagini genetiche sui residui di materiale ematico, visione di
immagini del circuito di videosorveglianza pubblica e altro) tali da asseverare la
compartecipazione ai due episodi criminosi.
Nel corso delle indagini e del giudizio i due imputati hanno offerto diverse

In un primo momento Idghosa Monday ammetteva di aver colpito l’uomo più
anziano (Montrone) a suo dire per reazione, senza rendersi conto di averlo ucciso
perchè lui stesso era ubriaco e attribuiva la seconda azione delittuosa ad Idudu;
Idudu Kingsley affermava sostanzialmente di aver assistito alla lite tra la persona
più anziana ed il Monday senza intervenire e ammetteva la successiva rapina in
danno di Abdin.
Successivamente Idghosa cambiava versione addossando la responsabilità del
primo episodio delittuoso in via esclusiva ad Idudu, pur essendo anch’egli
presente in quel frangente, ed affermava di essersi poi allontanato. Idudu
ribadiva che era stato Idghosa a colpire il Montrone. Entrambi erano usciti di
casa armati uno del coltello e l’altro della piccola mannaia.
Una terza versione veniva fornita dai due imputati in un ulteriore interrogatorio.
Idghosa Monday affermava di essere intervenuto nella lite tra l’amico ed il
Montrone solo dopo l’accoltallamento, dando un calcio all’uomo che era già a
terra perchè colpito da Idudu. Quest’ultimo confermava sostanzialmente le prime
dichiarazioni a carico del Monday.
1.2 n GUP, in sede di valutazione complessiva dei dati acquisiti ritiene
pienamente provato il concorso nelle diverse azioni contestate.
L’azione compiuta nei confronti del Montrone – anche in rapporto ai contenuti
delle deposizioni testimoniali, agli esiti dell’esame autoptico attestante la
molteplicità di lesioni oltre quella risultata mortale e a quelli delle consulenze sui
materiali ematici rinvenuti – viene ritenuta come commessa in modo congiunto e
finalizzata alla rapina, fermo restando che la condotta di più elevata lesività è
stata posta in essere da Idghosa Monday con il coltello da sub.
Ma entrambi gli imputati sono venuti a contatto con il Montrone dopo il ferimento
allo scopo di sottrarre i pochi oggetti che costui aveva sulla persona.
L’evento morte, in rapporto alla brutalità dell’aggressione viene ritenuto del tutto
prevedibile, con sostanziale attribuzione congiunta quantomeno a titolo di dolo
eventuale.

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versioni dell’accaduto, riportate nella decisione di primo grado.

2. La Corte di Assise d’ Appello, nel valutare i contenuti delle impugnazioni in
quella sede proposte affermava, in sintesi, che :
– quanto al secondo episodio la prova della compartecipazione criminosa di
Idghosa Monday e Idudu Kingsley si deduce in modo del tutto univoco dalle
dichiarazioni rese dalla vittima, dal riconoscimento di entrambi gli imputati e
dalle circostanze di fatto che hanno portato al fermo dei due nigeriani;
– quanto al primo episodio, si rievocano i dati esposti dal GUP e si afferma che
non vi è dubbio circa il fatto che entrambi gli imputati parteciparono attivamente

utilizzare il coltello con esito letale.
Quanto alla qualificazione del delitto di omicidio la Corte respinge una richiesta di
derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale evidenziando che da un
lato l’azione lesiva non si limitò alla coltellata risultata letale, il che depone per
un finalismo omicidiario, dall’altro che la zona attinta dalla profonda coltellata era
prossima al collo e dunque notoriamente sede di importanti vasi sanguigni. Da
qui la inconsistenza della prospettazione difensiva. Peraltro la stessa versione
difensiva resa nella immediatezza da Idghosa Monday (aver colpito .. alla cieca..
perchè ubriaco) evidenziava una piena accettazione del rischio di colpire zone
vitali.
Veniva inoltre respinta la richiesta di diversa valenza delle circostanze attenuanti
generiche data la estrema gravità dei fatti e la ricorrenza, a carico di entrambi,
di allarmanti precedenti.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati.
3.1 Idudu Kingsley con personale sottoscrizione dell’atto indirizza a questa Corte
di legittimità una doglianza generica, affermando la sua estraneità al delitto di
omicidio, che sarebbe stato commesso dal coimputato, e chiedendo la limitazione
della affermazione di penale responsabilità al solo delitto di rapina.
3.2 Idghosa Monday, a mezzo del difensore, deduce vizio di motivazione in
rapporto alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto in termini di omicidio
volontario.
Viene riproposta nel

ricorso la tesi della sussistenza dell’omicidio

preterintenzionale.
L’unico colpo letale è stato inferto durante una colluttazione. La parte attinta non
è palesemente una zona vitale. Non vi è prova di una reale intenzione omicidiaria
anche tenendosi conto della condotta immediatamente successiva al fatto, posto
che ove consapevoli di aver determinato la morte del Montrone i due non si
sarebbero certo trattenuti in zona commettendo una ulteriore rapina.

4

all’aggressione in danno del Montrone fermo restando che fu Idghosa Monday ad

Si ritiene pertanto non adeguatamente motivata la conferma della qualificazione
giuridica del fatto in secondo grado.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e
genericità dei motivi addotti.
4.1 In particolare, quanto ai motivi proposti da Idudu Kingsley si tratta di
doglianza del tutto generica, non essendo stato articolato alcun motivo tipizzato
ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen. . La estrema vaghezza della doglianza si

questa Corte di legittimità.
4.2 Quanto al motivo proposto da Idghosa Monday va affermato che il tema della
qualificazione giuridica del fatto di maggiore gravità (omicidio volontario in
danno di Montrone Francesco Saverio) risulta trattato in modo ampio e adeguato
nelle due decisioni di merito e con tale articolata motivazione il ricorrente non si
confronta.
L’ avvenuto utilizzo di arma bianca – con rilevante forza di penetrazione – verso
una zona coroporea notoriamente sede di grossi vasi sanguigni (il collo) porta a
ritenere del tutto prevedibile, in concreto e in rapporto a comuni capacità logiche
e di comprensione degli accadimenti, la realizzazione dell’evento morte. Non vi è
pertanto alcun errore in diritto nella attribuzione agli agenti, quantomeno, del
dolo eventuale nell’ambito dell’azione commessa in concorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 per ciascuno .

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 1.000,00 ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

risolve in una richiesta di riesame del merito, attività normativamente preclusa a

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