Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29243 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29243 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TILEA ION N. IL 10/02/1975
avverso la sentenza n. 7650/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 24/03/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui
al capo A) – la sentenza con la quale in data 21.5.2013 il Tribunale di Como sez. Erba aveva dichiarato ION TILEA, in atti generalizzato, colpevole del
predetto reato; la Corte di appello ha ridotto la pena per effetto della
declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C).
lamentando vizio di motivazione.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, essendosi limitato
il ricorrente a lamentare genericamente il richiamo per relationem della
sentenza di primo grado, senza specificare alcun capo o punto della sentenza
impugnata oggetto di doglianza, né il tenore e l’asserito fondamento di
eventuali doglianze.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015
Il Comp nente estensore
Il Presidente
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,