Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29243 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29243 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUSEDDU ASCHIM N. IL 29/08/1961
avverso la sentenza n. 47/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 02/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1-tit’f…; Olti>N
,
che ha concluso per ,G5,_ c4,4
C/tAv At AA).4;.t/h‘1)‹.
4.-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

r

;Q.

Data Udienza: 08/03/2016

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2014 la Corte di Appello di Cagliari,
Sezione Distaccata di Sassari, confermava l’affermazione di penale responsabilità
di Tuseddu Aschim esclusivamente in rapporto al delitto di ricettazione di un
caricatore per carabina Winchester (pena di mesi otto di reclusione ed euro
200,00 di multa).
Detto caricatore, in pessimo stato d’uso (tanto da escluderne la funzionalità, con
assoluzione dal reato di detenzione di parte di arma già all’esito del giudizio di

abitazione dell’imputato, in una intercapedine esistente tra una finestra ed il
muro. Sul caricatore risultava ancora leggibile il nominativo ‘Sanna’ e la carabina
cui – in condizioni di funzionalità – detto caricatore accedeva era stata in passato
(anni ’70) anche in dotazione all’arma dei carabinieri. Non è stato possibile
risalire alla provenienza di detto caricatore.
La Corte di Appello, nel respingere le obiezioni difensive proposte circa la
configurabilità della ricettazione, osserva che le modalità di conservazione
denotano la consapevolezza della illecita provenienza e che il fine di profitto va
riferito al momento dell’acquisto (per la natura istantanea del reato), momento
in cui il caricatore – evidentemente – possedeva le sue caratteristiche funzionali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Tuseddu Aschim, deducendo erronea applicazione della legge penale
(al primo motivo) e vizio di motivazione (al secondo motivo).
Si evidenzia che non si è ricostruito alcun reato presupposto, il che impedisce di
ritenere sussistente la ricettazione. Inoltre, la ricostruzione dell’acquisto – che
per la Corte di merito sarebbe avvenuto in un momento in cui l’oggetto aveva
ancora integre le sue caratteristiche funzionali – è meramente congetturale.
L’imputato potrebbe aver rinvenuto l’oggetto così come lo stesso è stato poi
reperito, con assenza della finalità di profitto.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va osservato che le caratteristiche dell’oggetto – per come si è presentato all’atto
del rinvenimento in sede di perquisizione – non consentono di ritenere
sussistente, in capo al Tuseddu, il dolo specifico richiesto dalla norma
incriminatrice. Non può, infatti, non evidenziarsi come la sostanziale inservibilità
della res – pienamente accertata – ne impedisca lo svolgimento della sua
naturale funzione e dunque escluda la presenza della finalità di procurare a sè o
ad altri un profitto attraverso il possesso.

2

primo grado) risulta reperito – nel settembre del 2007 – nel seminterrato della

A tale constatazione la Corte di merito replica facendo «retroagire nel tempo» il
momento dell’acquisto, sì da collocarlo – in tesi – in un momento correlabile alla
funzionalità dell’oggetto.
Tale opzione valutativa appare effettivamente congetturale e si scontra con più
argomentazioni, in fatto e in diritto, sì da risultare illogica e non rispettosa della
regola decisòria del ragionevole dubbio (art. 533 cod.proc.pen.).
Nel giudizio di merito non è stato possibile accertare nè le caratteristiche nè il
momento di consumazione del reato-presupposto, affidato a considerazioni

carabina, che è risultato in uso alle forze armate anche quaranta anni prima del
rinvenimento ).
Ciò se da un lato ha escluso la possibilità di individuare con certezza il momento
di consumazione a fini di rilievo della possibile prescrizione (da individuarsi nei
casi dubbi in stretta prossimità temporale rispetto alla consumazione del reatopresupposto, come costantemente ritenuto nella presente sede di legittimità, v.
Sez. H 20.1.2010 rv 246287) non può – tuttavia – risolversi in una ulteriore
presunzione, di secondo grado, tesa a collocare l’acquisto in un momento non
tanto risalente nel tempo (da far ritenere il reato prescritto) ma al contempo
‘abbastanza risalente’, sì far ritenere – in quel momento – presente la funzionalità
dell’oggetto.
Si tratta di una presunzione incerta ed irragionevole, fondata su una presunzione
colpevolista correlata al fatto che il Tuseddu avrebbe ‘conservato’ il caricatore,
peraltro senza mostrare alcun interesse per il mantenimento della sua
funzionalità.
In tale contesto ricostruttivo è dato rinvenire, pertanto, un vizio motivazionale
non emendabile, tale da comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per insussistenza del fatto, data la manifesta assenza di elementi di
fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e
riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio (secondo il principio espresso da
Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099 e costantemente ripreso nelle
decisioni successive di questa Corte).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in data 8 marzo 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

logiche sulla natura dell’oggetto, non di libero commercio (un caricatore per

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