Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29242 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29242 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IRRAFIA RACHID N. IL 27/03/1982
avverso la sentenza n. 176/2014 GIUDICE DI PACE di PIACENZA,
del 21/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 08/03/2016

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2014 il Giudice di Pace di Piacenza ha
affermato la penale responsabilità di Irrafia Rachid in relazione al reato di
inottemperanza – senza giustificato motivo – all’ordine di allontanamento (art. 14
co. 5 ter del d.lgs. n.289 del 1998) per fatto constatato il 13 agosto del 2014
(ordine di allontanamento emesso dal Questore di Piacenza in data 7 luglio
2014). L’imputato è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 dì multa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con atto

sottoscritto dal difensore di ufficio – Irrafia Rachid, deducendo :
– al primo motivo vizio del procedimento e conseguente nullità. Si rappresenta
che nell’atto di identificazione dell’imputato risulta – contestualmente – realizzata
l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio. Ciò ha consentito la notifica
dell’atto introduttivo del giudizio, ma si dubita della validità dell’elezione di
domicilio, in quanto tale, posto che la limitata conoscenza della lingua italiana attestata in atti – non garantirebbe circa l’effettiva comprensione, da parte dell’
Irrafia, delle conseguenze legate a tale opzione ;
– al secondo motivo vizio di motivazione. La decisione esprime considerazioni
generali e non si sofferma sulle modalità di ricostruzione dell’illecito contestato
all’imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
3.1 Ed invero, quanto alla regolarità del procedimento, va affermato che la
stessa difesa del ricorrente evidenzia come dal verbale di identificazione emerge
il dato della capacità di comprensione della lingua italiana da parte dell’ Iraffia
Rachid.
Non vi è pertanto motivo di dubitare della validità di un atto come l’elezione di
domicilio, realizzata in -tale verbale, posto che le ipotesi formulate dal difensore
circa la mancata comprensione del significato dell’atto compiuto appaiono
meramente congetturali, a fronte di un contesto procedimentale conforme ai dati
normativi applicabili. Non può pertato ipotizzarsi una invalidità correlata ad una
mera e indimostrata ipotesi, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità tipizzate
dal legislatore e l’assenza di indici fattuali tesi a confermare la tesi difensiva.
3.2 Quanto alle argomentazioni in fatto, la motivazione della decisione – pur
sintetica – appare idonea a manifestare il convincimento su una ipotesi di reato
connotata da particolare semplicità di accerofiliento, trattandosi di ricostruzione
di una condotta omissiva oggetto di constatazione e non essendo stati introdotti

2

2.

elementi di conoscenza circa le particolari ragioni del trattenimento. Il motivo,
pertanto, risulta manifestamente generico.
Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

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