Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29241 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29241 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NORBERTI GIANFRANCO N. IL 21/08/1969
avverso la sentenza n. 17/2014 TRIBUNALE di UDINE, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 24/03/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
a
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine ha applicato
all’imputato GIANFRANCO NORBERTI, in atti generalizzato, a norma degli artt.
444 ss. c.p.p., su richiesta del procuratore speciale e con in consenso del PM, in
ordine ai reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, la pena di
mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
ricevuto avviso.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità, poiché il
ricorrente afferma in modo contraddittorio di non aver rinunziato a partecipare
all’udienza, e poi di non averne ricevuto avviso (senza nulla precisare in
proposito sulle ragioni della necessità del nuovo avviso).
La manifesta infondatezza del ricorso emerge, inoltre, all’evidenza dal fatto
che lo stesso imputato ammette la sua volontà di “patteggiare” alle condizioni
ottenute, di aver rilasciato all’uopo procura speciale e che il procuratore
speciale era presente all’udienza.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015
Il Com
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CANCELLERIA
Il Presidente
deducendo di non avere rinunziato a partecipare all’udienza e/o di non averne