Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29241 del 23/05/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29241 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAJRAMI MUCHA (DETTO TONI) – RINUNCIA AL RICORSO N.
IL 23/07/1963
avverso la sentenza n. 4782/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Qifir4/414 4.33/4V-ee, .
che ha concluso per i /,
Udito, per la parte e ile, l’Avv
Uditi difensor
0P-k/
Data Udienza: 23/05/2013
In fatto e in diritto
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Bajrami Mucha avverso la sentenza
emessa in data 8.11.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del
G.i.p. del Tribunale di Milano in data 5.4.2012 con cui Bajrami Mucha era stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (importazione di
cocaina ) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa
oltre alla misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata.
diniego delle circostanze attenuanti generiche.
E’ pervenuta in data 1.2.3.213 la rinuncia (come tale dovendosi interpretare il testo
della nota vergata a mano), unitamente alla formale dichiarazione di rinuncia al
ricorso formulata dal difensore di fiducia con richiesta di sollecita fissazione
dell’udienza (onde deve ritenersi l’autenticazione della sottoscrizione del ricorrente
apposta sull’allegato atto di rinuncia).
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la rinuncia all’impugnazione, effettuata personalmente dal ricorrente,
comporta l’inammissibilltà del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d)
e 4 0 comma c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in Euro 500,00.
P.Q,M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23.5.2013
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale e al