Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29240 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29240 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KRIMI RADOUANE N. IL 01/04/1991
avverso la sentenza n. 3943/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza con la quale in data 20.4.2012 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato RADOUANE EL KRIMI, in atti generalizzato, colpevole di
ricettazione e guida senza patente, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, in considerazione
dei rilievi con i quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione,
valorizzando l’assenza di decisivi profili di meritevolezza ed i numerosi e gravi
precedenti anche specifici, correttamente conformandosi all’orientamento di
questa Corte per la quale è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in
ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui
all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., sentenza
n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252). Invero, una specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue
componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare
sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo
aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a
delinquere (Sez. II, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n.
245596).
Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in
considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza

lamentando vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.

questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per
cessazione <

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