Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29240 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29240 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRIMERANO FILIPPO N. IL 02/08/1969
avverso la sentenza n. 2154/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona Flel Dott.
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che ha concluso per ,/ ‘ítmt
e24-4,140

Udito, per la parte ci le, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/05/2013

Ritenuto In fatto
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Primerano Filippo avverso la sentenza
emessa in data 15.6.2012 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella del
Tribunale di Roma in data 19.12.2011, all’esito del giudizio abbreviato condizionato a
produzione documentale e all’escussione dei due nomadi, con la quale il predetto,
unitamente al nipote Primerano Simone, era stato riconosciuto colpevole del reato di
cui all’art. 73, comma 5 0 dPR 309/1990 e condannato alla pena di anni uno e mesi sei

Primerano Filippo era stato tratto in arresto, assieme al complice, essendo stato
presente alla consegna, alla quale assisteva la polizia giudiziaria (al cui intervento il
predetto faceva un passo indietro), di una dose di eroina al prezzo di C 20 da parte
del Primerano Simone a due nomadi i quali riferivano che erano soliti acquistare
eroina dai due imputati al prezzo di C 20 per dose (nell’occasione, dopo che Io zio
Primerano Filippo ebbe fatto una telefonata, Primerano Simone si allontanò a bordo di
uno scooter per poi ritornare e consegnare io stupefacente); successivamente, uno di
tali nomadi, escusso in udienza, ritrattava la precedente versione, affermando che
l’incontro era finalizzato all’acquisto di un computer che il m.ilo Dentice, escusso nel
corso del giudizio abbreviato, ricordava di aver visto nell’autovettura dei due stranieri.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p. per travisamento delle
emergenze processuali ed il vizio motivazionale, avendo il Giudice di primo grado
sminuito la rilevanza probatoria della deposizione resa dal nomade che ritrattava
l’iniziale versione dei fatti e la posizione processuale del medesimo, necessariamente
raggiunto nel corso delle indagini da indizi di reità, quanto meno per il reato di guida
senza patente, e contestando le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per
controdedurre ai motivi d’appello sul punto.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentite nella presente
sede oltre che aspedfiche.
Invero, il nuovo testo UN’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L.
20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cessazione di apprezzare
i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cessazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è
tuttora consentito alla Corte di Cessazione di procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi
di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito; peraltro, il vizio
motivazionale deve essere evidente, cioè di spessore tate da risultare percepibile
“ictu acuii”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza.
2

di reclusione ed C 8.000,00 di multa.

Orbene, le censure attinenti al preteso difetto di motivazione mirano appunto ad una
Improponibile rivalutatone della prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto,
insuscettibill, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità,
sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le
connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Peraltro, è palese la sostanziale aspedfidtà delle censure addotte che hanno
riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate

congrua, Immune da vizi ed assolutamente plausibile (Class. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109), laddove ha fornito puntuale ed esaustiva indicazione delle ragioni per le
quali non poteva dubitarsi della colpevolezza di PrImerano Filippo, ragioni che lo
stesso ricorso richiama ma per contestarne la sufficienza.
Infatti, la ritrattazione del nomade Hamidovic Rasim, oltre a non essere corroborata
da quella del suo compagno Czimic, è stata valutata con congrua motivazione come
palesemente falsa, al punto che le Iniziali dichiarazioni dei due slavi alla P.g. erano
state dai medesimi sottoscritte, laddove l’Hamidovic aveva affermato di non sapere
nè leggere né scrivere.
Alla declaratoria di inamanissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somme di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23.5.2013

dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e

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