Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2924 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2924 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIETI
nei confronti di:
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 2347/1996 GIP TRIBUNALE di RIETI, del
10/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
1 tte/spgite le conclusioni del PG Dott.

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afrite/),b fetauteeewido

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 10.5.2013 il GIP. presso il Tribunale di Rieti,provvedendo a
seguito di istanza di liquidazione del compenso inerente alla custodia di un

Giagnorio F.alla quale il veicolo era stato affidato dal 16.8.1996,-rilevato che tale
veicolo non risultava essere stato sottoposto a sequestro,né risultava trasmesso
all’ufficio Corpi di reato; rilevato inoltre che la competenza per l’eventuale
rottamazione del veicolo e liquidazione del compenso a favore del custode era da
attribuirsi al PlZdisponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica per gli
adempimenti di rito.
Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per cassazione dal PM ,che
deduceva:
la erronea applicazione dell’art.168 DPR.n.115 del 15.5.2002.
A riguardo evidenziava che,secondo tale disposizione,la competenza a provvedere
sulle indennità di custodia dei beni sequestrati appartiene al giudice che procede.
Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento del provvedimento impugnato,
Il PG in sede formulava requisitoria chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di cui
si tratta.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero,nel caso di specie,così come rilevato dal requirente, era stato emesso dal GIP
il decreto di archiviazione, Q pertanto tale giudice doveva ritenersi investito
legittimamente dell’istanza di liquidazione di cui si tratta e come tale competente a
deliberare.

1

ciclomotore avanzata dal legale rappresentante della Autofficina Imperatori A.&

In tal senso appare condivisibile la censura avanzata dal ricorrente,ove qualifica il
provvedimento impugnato come abnorme,avendo il GIP disposto la restituzione degli
atti al PM.al di fuori di ipotesi prevista dall’ordinamento.
In materia risulta pertinente il richiamo ai principi sanciti da questa Corte,reso dal
requirente che, a sostegno del gravame ,citava sentenze di questa Corte n.31334 del

sequestrate o acquisite al procedimento spetta al PM solo nella fase delle indagini
preliminari. Deve dunque ritenersi che l’ordinanza emessa dal GIP sia viziata dalla
erronea applicazione della legge penale,e come tale deve essere annullata.
-Trattandosi peraltro di un provvedimento che non si riferisce alla fase del giudizio,ne
deve pertanto essere pronunziato l’annullamento senza rinvio-

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Roma,deciso in data 12 novembre 2013.

Il Consigliere relatore

19.8.2005 e n.11195 del 2005-secondo le quali la competenza a provvedere sulle cose

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